06 Aprile 2020

COVID-19 e decreto Cura Italia: udienze da remoto e principio del contraddittorio

LUCA CANEVOTTI

Immagine dell'articolo: <span>COVID-19 e decreto Cura Italia: udienze  da remoto e  principio del contraddittorio</span>

Abstract

                                    Aggiornato al 03.04.2020

Nel contesto emergenziale dettato dal “coronavirus”, per il quale il ”distanziamento sociale” ed il divieto di assembramento sono regola, tali principi hanno trovato il loro precipitato normativo nel solco segnato dal decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, quindi recepito ed integrato, per il tema che qui occupa, dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, dove, oltre alle udienze “a porte chiuse”, all’art. 83, in specie alla lettera F, viene ribadita l’innovazione di potersi dare luogo alle udienze in sede civile e penale tramite collegamenti da “remoto”, a riguardo precisandosi che lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.

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“A cavallo” tra le due decretazioni d’urgenza, la DGSIA ha emanato il provvedimento n. 3413/2020, secondo cui, le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto tramite gli individuati programmi attualmente disponili: “Skype for Business” e “Teams”. Quanto alle udienze penali prescrivendosi che esse si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi degli art. 146-bis - 147 bis disp. att.c.p.p. In alternativa, potendo essere utilizzati i collegamenti da remoto individuati dal sopradetto provvedimento, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Ora, le disposizioni sopra riportate, intervenendo sulla presenza effettiva in udienza, è naturale che entrino in raffronto con il principio del contraddittorio, di solito assicurato, in sede processuale, proprio dalla presenza fisica di avvocati e parti alle udienze, per la discussione delle proprie posizioni. D’altra parte il principio del contraddittorio, riconosciuto ex art. 111 Cost, è principio secondo cui nessuno può esser soggetto ad una sentenza senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione – quale parte del processo - alla formazione del provvedimento giurisdizionale.

Talché, proprio sul piano del contraddittorio, pur se inteso come tutelato dalla normativa emergenziale, è altrettanto vero come, sia sul piano della dialettica  processuale, che può aversi solo nell’”udienza classica”, attraverso la discussione in loco, la gestualità argomentativa, l’espressività, sia nell’ottica della partecipazione delle stesse parti, attraverso interrogazioni, chiarimenti, chiamata a precisazioni – basti pensarsi alla fase testimoniale o d’interrogatorio dove anche lo stato d’animo o comportamento,  sono elementi di più agevole percepimento - può ritenersi che, almeno in parte, la possibilità di partecipazione, sia circoscritta, limitando l’elemento soggettivo presenziale.

E’ pur vero che trattasi  d’emergenza, ma è altrettanto vero che,  in caso d’utilizzo esteso dell’udienza da remoto, occorrano interventi tesi quanto più possibile a migliorare la qualità tecnologica delle conferenze a distanza e la possibilità di cercar di superare quell’elemento presenziale fisico che da sempre caratterizza l’udienza stessa.

Da non tralasciarsi, la nota che – più che altro in sede civile -  siano previste piattaforme (Skipe For Business – Team’s) comunque d’uso generale, per le quali, possono darsi “coni d’ombra” sul piano della protezione di dati o informazioni  nel corso dell’udienza. In questo senso, al di là di formule sacramentali o di stile, è da considerare se sia in concreto garantita la riservatezza di dati e informazioni ed escluso il pericolo di diffusione o accesso a tali piattaforme e dati, da parte di terzi. Qui si può riscontrare una certa discrasia tra il canale riservato al processo telematico attuabile solo tramite programmi muniti di codici d’accesso - chiavi cifrate quali la c.d. consolle avvocato e l’attuale utilizzo di piattaforme d’uso comune, che, pur se tese al rispetto della riservatezza e non diffusione, potrebbero oggi, nell’emergenza del momento, mancare di quei sistemi “blindati” di  protezione necessari, si  pensi al caso della possibilità di registrazione (anche tramite  dispositivi cellulare) delle discussioni in corso di conferenza da remoto, la trasmissione e condivisione di file potenzialmente divulgabili, l’eventuale accesso alla piattaforma da parte del gestore del servizio, l’utilizzo / accesso di  documenti, allegati, non facenti parte del fascicolo d’udienza. Da qui, pare la necessità di un approfondimento tecnologico che conduca a canoni di oggettiva certezza.

Inoltre, il contraddittorio appare più circoscritto alla luce della previsione all’art.83, par.2lettera h) del D.L. succitato, dove lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, avviene solo mediante lo scambio e deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, cui seguirà l’adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice. Così avendosi la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note difensive ed una sorta di udienza “pro forma”. Dal che modernizzare sì, ma con le tutele tecniche di contraddittorio, onde evitarsi che sia più garantistica la tradizionale “sospensione”.

 

 

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