10 Agosto 2020

Ognuno per la sua strada: la scissione asimmetrica non proporzionale

GIACOMO MAZZOLENI

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Abstract

Per risolvere l’insorgere di dissidi e diatribe insanabili tra soci, è sempre più frequente il ricorso ad un’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale, che assicura una continuazione dell’attività sociale operando una riorganizzazione degli assetti societari volta a superare criticità che, diversamente, potrebbero portare a situazioni di stallo.

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Ci sono casi in cui i conflitti tra i soci, per divergenze di vision sulla società, per opinioni discordanti in termini di scelte gestionali o, semplicemente, per contrasti aventi natura personale, rischiano di pregiudicare quanto di buono costruito. Tali situazioni si verificano in particolar modo, ma non solo, nell’ambito di società che custodiscono patrimoni familiari, nelle quali le conflittualità tra eredi possono esplodere una volta venuto meno il de cuius.

In questi casi, per salvaguardare quanto più possibile il patrimonio sociale, è bene ipotizzare una divisione tra i soci in conflitto. Tra le varie operazioni che possono essere costruite a tal fine, la scissione asimmetrica non proporzionale comporta notevoli vantaggi, sia dal punto di vista societario sia sotto l’aspetto fiscale.

In linea generale, la scissione societaria consente di scorporare una parte del patrimonio sociale a favore di un’altra società, già costituita o di nuova costituzione. Nello specifico, la scissione asimmetrica non proporzionale ha come effetto la mancata distribuzione di azioni o quote della società beneficiari a uno o più soci della scissa. Ciò è consentito dall’art. 2506, comma 2, del codice civile, disciplinante le forme di scissione, in cui si prevede espressamente che “è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”.

Con questo tipo di operazione, ad esempio, è possibile programmare l’uscita di uno o più socio da una società mediante la scissione di un compendio a favore di una società beneficiaria le cui quote o azioni siano assegnate unicamente a tali soci “fuoriusciti”. Condizione essenziale per l’effettuazione di tale operazione è il consenso unanime di tutti i soci.

Immaginiamo dunque di avere una società Alfa, che gestisce un patrimonio immobiliare costituito da 8 immobili di ugual valore e che è partecipata da quattro soci ciascuno proprietario del 25% della stessa, nella quale vi siano ormai contrasti tra due schieramenti di soci. Con l’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale, sarà possibile dividere i due gruppi di soci dissenzienti di modo tale che in Alfa rimangano due soci con 4 immobili (che parteciperanno in Alfa nella misura del 50% ciascuno) e nella società beneficiaria Beta, partecipata al 50% da ciascuno degli altri due soci, confluiscano gli altri 4 immobili.

I vantaggi societari consistono nell’addivenire ad una separazione condivisa tra i soci e mantenere, seppur in società differenti, la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa. Con la scissione asimmetrica non proporzionale, infatti, viene operata una riorganizzazione aziendale che, oltre a superare i conflitti, consente un’equa distribuzione del patrimonio e il mantenimento di una autonomia decisionale che non incorra nel rischio di stallo gestionale. Tali obiettivi potranno anche essere esplicitati (ed anzi, è bene che lo siano) anche nel progetto di scissione redatto ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile.

Anche sotto l’aspetto fiscale, l’operazione presenta notevoli vantaggi: in primo luogo, in quanto scissione, rappresenta un’operazione fiscalmente neutra, in forza di quanto previsto all’art. 173 del TUIR; in secondo luogo, il passaggio patrimoniale della società scissa a una o più società beneficiarie non determina, di per sé, la fuoriuscita degli elementi trasferiti da regime ordinario d’impresa e dalla relativa tassazione.

Si tratta infine di un tipo di operazione sulla quale l’Agenzia delle Entrate, in recenti interpelli, si è sempre espressa nel senso di non ritenerla operazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis delle Legge n. 212/2000 (da ultimo, si vedano gli interpelli n. 36/2018, n. 40/2018 e n. 68/2018). Chiarissimo in tal senso uno dei passaggi dell’interpello n. 36/2018 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si legge che “l’operazione di scissione non proporzionale asimmetrica che si intende attuare per superare i conflitti fra i soci non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario”.

Sono tutti spunti che depongono a favore della scelta di strutturare un’operazione di scissione asimmetrica non proporzionale per risolvere casi di contrasti insanabili tra i soci, lasciando che ciascuno di essi possa andare avanti per la propria strada senza compromettere il valore aziendale sin lì generato.

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