16 Marzo 2018

Una recente sentenza della Corte D’appello di Genova sulla c.d. lettera di confirming

GIAN PAOLO MARAINI

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Abstract

La Corte d’Appello di Genova si pronuncia sul tema dell’interpretazione e della valenza obbligatoria della “lettera di confirming” quale mezzo di garanzia atipica negli scambi commerciali

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Il caso

Una società armatrice leader nel campo della gestione di navi da crociera stipula un accordo commerciale con un’impresa (i.e. intermediario) che si incarica del coordinamento delle varie agenzie delegate alla vendita dei prodotti della società crocieristica (viaggi) e, segnatamente, di curare gli incassi delle vendite, e quindi provvedere al pagamento di tali incassi alla società crocieristica al netto delle provvigioni concordate. Contestualmente alla stipula dell’accordo commerciale un terzo soggetto (società di factoring appartenente a primario gruppo bancario: i.e. “confirming house”) rilascia in favore della società crocieristica una dichiarazione (denominata “lettera di confirming”) con la quale: garantisce alla società crocieristica di essere “partner” finanziario dell’intermediario per l’adempimento all’accordo commerciale impegnandosi in tale veste a curare gli incassi provenienti dalle agenzie della rete distributiva, garantendone la solvenza nell’ambito delle disposizioni contrattuali in essere tra le parti, ed impegnandosi a gestire i flussi finanziari generati dall’adempimento al mandato all’incasso, provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto dall’intermediario alla società crocieristica in attuazione dell’accordo di collaborazione. Il rapporto ha avuto per anni regolare esecuzione, provvedendo la confirming house alla periodica rimessa in favore della società crocieristica degli incassi provenienti dalle varie agenzie al netto delle provvigioni dovute all’intermediario (e cedute alla stessa confirming house in esecuzione di un accordo di factoring), fino a quanto non è intervenuta una situazione di insolvenza e successivo fallimento dell’intermediario. A seguito di tali eventi, infatti, avendo la società crocieristica contezza e conferma dell’effettivo incasso da parte della confirming house di ingenti crediti da parte delle varie agenzie, ne richiedeva il pagamento alla stessa confirming house, la quale, tuttavia, opponeva il proprio inadempimento assumendo di aver provveduto alla compensazione di tali crediti con proprie esposizioni creditorie nei confronti dello stesso intermediario afferenti all’esecuzione del contratto di factoring in essere tra le due società. Seguiva quindi l’avvio di un giudizio da parte della società crocieristica nei confronti sia della confirming house che dell’intermediario (che veniva dichiarato fallito nel corso del giudizio) volto ad ottenere la condanna al pagamento di quanto dovuto. Le domande della società crocieristica venivano respinte dal Tribunale in primo grado, ma poi integralmente accolte dalla Corte d’Appello con la sentenza qui commentata.

La sentenza della Corte d’Appello di Genova

Nel riformare il precedente giudizio espresso dal Tribunale, la Corte ha integralmente accolto le tesi interpretative della difesa della società crocieristica in merito alla natura e valenza della lettera di confirming e dell’impegno assunto dalla confirming house nei confronti della stessa società crocieristica.

La c.d. “lettera di confirming o conferma” costituisce strumento diffuso soprattutto negli scambi e compravendite internazionali, ed è a tale casistica che anche l’impegno assunto nella fattispecie esaminata dalla Corte d’Appello di Genova, andava ricondotta. La c.d. “confirming” integra un rapporto trilaterale incentrato sulla c.d. “confirming house”. Sulla base di tale rapporto la confirming house su istruzioni del proprio cliente (ordinante, i.e. nel caso l’intermediario) si impegna irrevocabilmente, mediante il rilascio appunto della lettera di confirming, a pagare in favore del beneficiario il corrispettivo della fornitura dei beni o servizi oggetto del rapporto sottostante, a fronte della sola esibizione da parte del beneficiario dei documenti indicati nella stessa “lettera di confirming”. Il confirming” integra dunque uno schema negoziale complesso costituito:

  1. dal rapporto tra ordinante e beneficiario (nella fattispecie l’accordo commerciale tra società crocieristica e intermediario);
  2. dal rapporto tra ordinante e confirming house emittente, riconducibile al mandato, irrevocabile in quanto conferito anche nell’interesse del beneficiario (cass. 29 gennaio 2003, n. 1288, Cass. 112.2001 n. 15705, Cass. 15.1.1999 n. 372);
  3. infine al rapporto tra beneficiario e confirming house; ed è in particolare alla disamina di tale ultimo rapporto che va dedicata particolare attenzione, come correttamente fatto dalla sentenza in commento.

Sia giurisprudenza (in particolare Cass. 29 gennaio 2003, n. 1288 cit.) che dottrina, correttamente inquadrano – come conferma la sentenza della corte genovese – l’intero rapporto generato dalla confirming letter nell’ambito dell’istituto della delegazione cumulativa (art. 1268 cod. civ.). Viene dunque affermata l’assunzione da parte della “confirming house” di un’obbligazione direttae solidale con quella dell’ordinante – nei confronti del beneficiario, che trova la sua fonte negoziale nella lettera di confirming (art. 1333 cod. civ.). Tale inquadramento sistematico assume rilievo anche – e soprattutto, nella necessaria considerazione della fattispecie esaminata dai giudici della corte genovese – per la determinazione delle eccezioni opponibili dalla confirming house rispetto alla richiesta di adempimento avanzata nei suoi confronti dal beneficiario. Tali eccezioni sulla base della considerazione della natura “astratta” del rapporto tra “confirming house” e beneficiario vanno circoscritte al contenuto della lettera di “confirming” o, al più, al disposto di cui all’art. 1271 cod. civ. (nel caso di delegazione titolata), con conseguente esclusione del diritto della “confirming house” di opporre al beneficiario eccezioni inerenti al rapporto tra la stessa “confirming house” e l’ordinante/delegante (i.e. rapporto di provvista).

In attuazione di tale corretto inquadramento sistematico del rapporto negoziale atipico in esame, la corte d’appello di Genova ha quindi giustamente escluso il diritto della “confirming house” di opporre alla richiesta del beneficiario/società crocieristica di pagamento di somme pacificamente incassate da parte delle agenzie di viaggio, questioni o effetti economici inerenti alla regolamentazione del sottostante rapporto di factoring tra la stessa “confirming house” e l’ordinante/intermediario.

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