27 Agosto 2018

L'iter di riforma del sistema di tutela penale degli alimenti: focus sul Disegno di Legge sui reati agroalimentari

ANDREA PUCCIO

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Abstract

L’iter di riforma del sistema penale degli alimenti, il cui avvio ha avuto luogo nel 2015, sembra esser giunto a un punto di svolta con la recente approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Disegno di Legge in materia di reati agroalimentari. L’articolo descrive alcune delle novità che la proposta di legge intende apportare in sede penale e in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

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Nella seduta del 1° dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.

Il provvedimento, come ha recentemente precisato lo stesso Governo, "tenendo conto del valore prioritario assunto dal cibo, quale parte irrinunciabile della nostra cultura”, mira a introdurre una più ampia forma di tutela del consumatore finale, colmando le attuali lacune della legislazione penale e sanzionando, con maggiore efficacia, le organizzazioni complesse e la responsabilità delle persone giuridiche.

Le novità più significative

Il DDL, accolto con favore dagli operatori giuridici, interviene innovando vari settori dell’ordinamento.

Con riguardo al codice penale, le novità interessano i delitti contro l’incolumità e la salute pubblica che emendano e integrano i titoli VI e VIII del codice medesimo.  

Nel dettaglio, il nuovo articolato normativo non solo accoglie espressioni nuove quale quella di “alimento” in luogo di “sostanze alimentari”, ma amplia il novero dei reati di pericolo e dettaglia le relative modalità commissive, sopperendo in tal modo agli sforzi giurisprudenziali degli ultimi decenni.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al delitto di cui all’art. 440 c.p. che non punisce più chi “corrompe acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo”, ma chiunque “produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea, […] trasporta, commercializza, vende o distribuisce alimenti non sicuri […] ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto”.

Degna di nota è, altresì, la circostanza per cui nel provvedimento assume rilievo il concetto di “identità alimentare” cui consegue la costruzione di un sistema sanzionatorio parametrato in base a valore, tipologia e origine degli alimenti prodotti.

Vengono inoltre introdotte per la prima volta sanzioni mirate nei confronti della produzione e commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione all’ingrosso dell’attività illecita, anche organizzata, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma manifestano la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale.

In tal senso si inseriscono i reati di “omesso ritiro di alimenti pericolosi” dal mercato o di “agropirateria”, che punisce la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità contraffatti.

Di interesse è altresì il delitto previsto all’art. 444 c.p. e rubricato “informazioni commerciali ingannevoli pericolose”, configurabile ogni qualvolta vengano fornite informazioni commerciali false o incomplete che possano pregiudicare la sicurezza della consumazione degli alimenti, e che si evidenzia per l’idoneità a rendere penalmente coercibili gli obblighi in materia di etichettatura imposti dalla normativa europea.

Il disegno di legge appronta poi una tutela rafforzataal patrimonio agroalimentare”, innovando gli artt. 516 – 517 quater c.p. in materia di frodi alimentari e accogliendo così un concetto, non più di genuinità del prodotto, ma di conformità dello stesso.

La responsabilità delle imprese alimentari

Sempre nell’ottica di rafforzamento della tutela agroalimentare si innesta al titolo III del DDL l’estensione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per i suddetti reati, anche agli enti e, in particolare, alle imprese alimentari costituite in forma societaria.

Più nel dettaglio, il DDL non solo estende il catalogo dei reati presupposto, introducendo gli artt. 25 bis.2 e 25 bis.3 D.Lgs. 231/01, rubricati rispettivamente “delle frodi in commercio di prodotti alimentari” e “dei delitti contro la salute pubblica”, che riprendono i nuovi o modificati reati del codice penale, ma disciplina soprattutto il contenuto essenziale dei «Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare» (art. 6 bis D.Lgs. 231/01), fornendo utili strumenti per la loro predisposizione e attuazione.

In particolare, in continuità con l’analoga impostazione fornita dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza (art. 30), il DDL concretizza i requisiti di idoneità ed efficacia del Modello, ritenendoli sussistenti solo qualora sia implementato un sistema aziendale in grado di assicurare: il rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti; la conduzione di attività di verifica sui contenuti delle comunicazione pubblicitarie; attività di vigilanza sulla tracciabilità del processo produttivo e sulla conformità del processo medesimo; l’operatività di procedure di ritiro o richiamo di prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza, nonché attività di valutazione e gestione del rischio e di verifica periodica sulla tenuta del Modello.  

Lo sforzo legislativo è, indubbiamente, apprezzabile in quanto non solo fornisce un utile strumento operativo per le imprese che vogliono dotarsi di un Modello, ma supporta altresì il Giudice, fornendo a quest’ultimo un parametro oggettivo per la valutazione dei Modelli.

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Il progetto di legge e, in particolare, l’estensione della responsabilità degli enti per i reati sopra descritti non soltanto innova, dopo oltre cinquant’anni, una materia che solo grazie ai frequenti sforzi giurisprudenziali ha potuto garantire adeguata tutela ai consumatori, ma soprattutto responsabilizza gli attori principali del settore, e cioè le imprese alimentari.

Per queste ultime si rende, dunque, necessario monitorare l’iter normativo del DDL, poiché, in caso di approvazione parlamentare, saranno tenute a un tempestivo adeguamento delle relative attività aziendali alle prescrizioni normative, al fine di non incorrere in gravose sanzioni pecuniarie e interdittive.

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