14 Giugno 2022

La responsabilità del cessionario per i debiti e le passività potenziali dell’azienda ceduta

ROCCO SANTARELLI

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Abstract

Riguardo ai debiti della azienda ceduta, la Suprema Corte è rimasta ancorata all’orientamento tradizionale secondo cui, l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie rappresenta elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario. 

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L’estensione della responsabilità debitoria ex art. 2560, comma 2, c.c.

L’art. 2560, comma 2, c.c. stabilisce: “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti [inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta sorti anteriormente al trasferimento] anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

La norma è volta a realizzare un difficile equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, la tutela del creditore, il quale potrà soddisfarsi anche sul patrimonio del cessionario; dall’altro lato, l’interesse del cessionario ad avere l’esatta cognizione dei debiti assunti (i.e. il legittimo affidamento del cessionario), che costituisce corollario dell’interesse generale a garantire la facile circolazione delle aziende.

La previsione, che ad una prima lettura potrebbe apparire di agevole interpretazione, solleva in realtà due questioni interpretative: a) la nozione di debito rilevante; b) l’esatta portata della condizione di estensibilità della responsabilità debitoria (i.e. l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori).

Con riguardo al primo profilo, è pacifico che la responsabilità del cessionario non si estenda a tutti i debiti, bensì sia limitata ai c.d. debiti puri (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/07/1991, n. 8121), ossia quelli nascenti da:

a) fonte extracontrattuale;

b) contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell’alienante dell’azienda;

c) contratti a prestazioni corrispettive allorquando la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, laddove la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, troverà applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c.).

Quanto, invece, alla condizione di estensibilità della responsabilità, si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale tradizionale, cui si contrappongono pronunce in “timida” controtendenza.

 

L’orientamento tradizionale

Secondo l’orientamento tradizionale, l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario; pertanto, a nulla rileva che il debito sia conosciuto “per altra via” dal cessionario (cfr. ex multis: Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23828; Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22831; Cass. civ., Sez. II, 26 settembre 2019, n. 24101) o che risulti da scritture diverse dalle scritture contabili obbligatorie (i.e. il libro giornale e il libro degli inventari).

In sostanza, nel ritenere irrilevante la conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario, si è privilegiata un’interpretazione maggiormente aderente alla lettera della norma, sulla base dell’assunto che l’estensione ex lege della responsabilità di un debito altrui rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale e che, per tale ragione, non dovrebbe essere soggetta ad interpretazione estensiva o analogica.

Coerentemente a tale impostazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno anche escluso la responsabilità del cessionario dell’azienda per le passività potenziali, ossia per quei potenziali debiti (o perdite), “latenti” e incerti al momento della cessione d’azienda, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri potrebbero concretizzarsi (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2017, n. 5054).

 

La diversa impostazione fatta propria dalla giurisprudenza di merito e le recenti “oscillazioni” della Suprema Corte

L’orientamento giurisprudenziale illustrato non è andato esente da critiche; in particolare, ne è stato contestato l’approccio eccessivamente formalistico: se la responsabilità del cessionario si può fondare su una presunzione di conoscenza rappresentata dall’iscrizione contabile, a maggior ragione dovrebbe rilevare la prova della conoscenza effettiva del debito da parte del cessionario.

È stato inoltre osservato che l’interpretazione tradizionale si presta anche ad un ricorso abusivo della tutela ex art. 2560, comma 2, c.c.; si pensi, ad esempio, all’alienante che, per sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia patrimoniale del creditore, trasferisca l’azienda ad un soggetto a lui collegato, omettendo intenzionalmente l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie.

Per tale ragione, in alcune pronunce di merito è possibile scorgere un flebile temperamento della rigida posizione della Suprema Corte; segnatamente, è stata riconosciuta la responsabilità del cessionario laddove la cessione dell’azienda è risultata strumentalmente diretta a sfruttare abusivamente la condizione di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Sent., 7 luglio 2015, n.964, I Contratti, n.11, 2015, p. 969, connota di A. Passarella); e ancora, in un caso in cui il cessionario si è rifiutato di esibire le scritture contabili, il Giudice ha tratto la prova dell’iscrizione del debito (cfr. Trib. Parma, 23 agosto 2016, Giur. It., n.1, 2017, p. 110 con nota di P.G. Casali).

Non solo, anche nella citata Cass., SS.UU, 28 febbraio 2017, n. 5054, fermo restando che il cessionario non risponde per le sopravvenienze passive, la Suprema Corte ha comunque ammesso che non sia possibile accordare la tutela prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. nell’ipotesi in cui vi sia identità soggettiva tra cedente e cessionario. Tale evoluzione anche della giurisprudenza della Suprema Corte è stata poi confermata da una successiva pronuncia, Cass., Sez. III, Ord., 10 dicembre 2019, n. 32134, in cui la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.”.

In ogni caso, il superamento dell’orientamento tradizionale non sembra essersi completato, considerato che nelle ultime pronunce , seppur incidentalmente, la Suprema Corte ha ribadito che “l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti […] non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione [contabile] generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro […] (cfr. Cass. Civ, Sez. II, 3 settembre 2021, n. 23881; Cass. Civ, Sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21561).

 

Conclusioni

Nonostante le spinte provenienti dalla dottrina e da parte della giurisprudenza di merito, non si è ancora giunti ad un autentico revirement in quanto la Suprema Corte è rimasta ancorata all’orientamento tradizionale.

L’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie resta, dunque, elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, circostanza che peraltro esclude di per sé la responsabilità del cessionario per le passività potenziali. Ciononostante, se si volge lo sguardo con attenzione alle pronunce di merito, ci si accorge che un tema di grande attualità come l’abuso del diritto sta pervadendo anche la tutela ex art. 2560, comma 2 c.c. Pertanto, se è vero che la conoscenza effettiva del debito non è ritenuta ancora condizione sufficiente per riconoscere la corresponsabilità del cessionario, dinnanzi a casi di cessione d’azienda che celino una condotta elusiva diretta ad abusare della tutela ex art. 2560, comma 2 c.c. a discapito dei creditori, potrebbe essere riconosciuta – come già avvenuto in passato (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Sent., 7 luglio 2015, n. 964) – la responsabilità del cessionario disancorata dall’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili. Infine, quanto alle passività potenziali, laddove dal bilancio risulti un accontamento a fondo rischi a “copertura” della passività potenziale, qualche dubbio potrebbe effettivamente sorgere se considerare o meno integrata la condizione di estensibilità delle responsabilità del cessionario. Pertanto, in tale ipotesi, sarebbe buona prassi disciplinare nel contratto di cessione l’attribuzione del peso delle passività potenziali nei rapporti interni tra cedente e cessionario.

 

Il presente contributo è stato redatto dall’avv. Rocco Santarelli e dall’avv. Michele Mura, Partner e Associate di Carbonetti e Associati Studio Legale.

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