13 Marzo 2024

Decreto Whistleblowing: azioni di adeguamento e tutele garantite

CRISTINA BUCCI

Immagine dell'articolo: <span>Decreto Whistleblowing: azioni di adeguamento e tutele garantite</span>

Abstract

Quali sono le le azioni di adeguamento e le tutele garantite dalle imprese in risposta all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/2023, noto come Decreto Whistleblowing? Di seguito una disamina delle disposizioni della Direttiva Europea n.1937/2019, che stabilisce obblighi come l'identificazione del canale di segnalazione interno, la designazione di un gestore del canale e la predisposizione di una procedura specifica.

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L’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 (cd. Decreto Whistleblowing) ha richiesto alle imprese di allineare i propri sistemi di segnalazione ai dettami della nuova disciplina, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative atte a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente a cui appartengono, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.

 

La normativa e le principali azioni di adeguamento necessarie

Il D.Lgs. 24/2023 costituisce la normativa di attuazione della Direttiva Europea n.1937/2019, raccogliendo in un unico testo la disciplina del whistleblowing e prevede l’istituzione e la regolamentazione di precisi obblighi:

  • l’identificazione – previa comunicazione alle rappresentanze e/o organizzazioni sindacali – del canale di segnalazione interna;
  • l’identificazione del soggetto – interno o esterno incaricato per la gestione del canale di segnalazione;
  • la predisposizione di una procedura whistleblowing, che disciplini nel dettaglio la gestione del canale di segnalazione interna nonché garantisca la possibilità di ricorrere anche ai canali di segnalazione esterna (piattaforma ANAC e divulgazione pubblica).

 

Le tutele garantite dal Decreto Whistleblowing

Al fine di incentivare le segnalazioni e di incrementare una cultura di trasparenza e legalità, il Decreto Whistleblowing prevede specifiche tutele in favore del segnalante:

  • la riservatezza, ovvero l’identità del segnalante ed il contenuto della segnalazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, devono essere protetti per tutto il procedimento di gestione della segnalazione ed i relativi dati non possono essere rivelati senza il consenso espresso del segnalante stesso;
  • il divieto di ritorsione, ovvero il segnalante è tutelato in caso di qualunque azione pregiudizievole dalla quale derivi un danno ingiusto, imposta proprio a causa dell’inoltro di una segnalazione (es. licenziamento, provvedimenti disciplinari, molestie, intimidazioni, demansionamento). Gli atti che violano il divieto di ritorsione sono nulli e l'Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure per assicurare la tutela del segnalante.

 

Prime sanzioni contro i comportamenti ritorsivi

Le prime applicazioni pratiche del Decreto Whistleblowing riguardo il divieto di ritorsione sono rappresentate da:

  • ordinanza del 20 agosto 2023 con cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto, per la prima volta, la tutela cautelare ad un segnalante, in considerazione del disagio economico e delle ripercussioni psicofisiche dallo stesso patite a seguito di diversi procedimenti disciplinari e provvedimenti connessi alla denuncia di alcune irregolarità nella propria azienda, ordinando la reintegra dello stesso[1];
  • Delibera n. 72 del 14 febbraio 2024 con cui l’ANAC ha sanzionato con pena pecuniaria i superiori gerarchici di un sottoufficiale dei Carabinieri che aveva segnalato alcune anomalie riscontrate in servizio. In particolare, l’Autorità ha ravvisato l’adozione di misure organizzative ritorsive da parte degli apicali, consistenti non solo in atti e provvedimenti, ma anche in comportamenti o omissioni volti a limitare e/o comprimere l’esercizio delle funzioni proprie del lavoratore, tali da disvelare un intento vessatorio.

 

[1] Nel provvedimento si precisa che nel caso di specie non è stata applicata la nuova disciplina del D.Lgs. 24/2023 valida solo per le segnalazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del predetto Decreto (15 luglio 2023), bensì la previgente Legge 179/2017, posto che i fatti in esame risalgono ad un’epoca antecedente.

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