08 Maggio 2024

Le recenti novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

STEFANIA COLINI

Immagine dell'articolo: <span>Le recenti novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</span>

Abstract

Il Decreto Lavoro del 2023 ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008, il "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro". Tra le novità principali: obblighi per il medico competente, nuove procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature e requisiti di formazione specifica per l'uso di strumenti speciali. Il Decreto PNRR ha introdotto poi nel 2024 ulteriori aggiornamenti che richiedono un approccio più consapevole alla salute e sicurezza sul lavoro. 

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Premessa

La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro comprende tutte quelle misure di prevenzione e protezione che l’impresa deve adottare per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sano e sicuro, in modo da evitare infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

La vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è contenuta nel D.Lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”), il quale è stato oggetto, nel tempo, di significative modifiche da parte del legislatore.

 

Il Decreto Lavoro e il Manuale informativo per la prevenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Decreto-Legge n. 48 /2023 (cd. Decreto Lavoro), convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha modificato il D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento, tra l’altro, a:

  • l’art. 25 (Obblighi del medico competente), introducendo, in occasione delle visite di assunzione, l’obbligo in capo al Medico Competente di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente Datore di Lavoro, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità all’attività lavorativa; inoltre, nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente, viene sancito che lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla legge;
  • l’art. 71 (Obblighi del Datore di Lavoro) stabilendo che, per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati; in tale seconda ipotesi, viene sancito che «i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente»;
  • l’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento), prevedendo l’obbligo in capo al Datore di Lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di provvede alla formazione e all’addestramento specifico dei lavoratori, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Le forme di tutela introdotte dal Decreto Lavoro sono state analizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel documento "Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro. Manuale informativo per la prevenzione", pubblicato con l’obiettivo di fornire gli elementi informativi di base e i concetti chiave in materia antinfortunistica, sottolineando l’esigenza di un "cambiamento di mentalità" che comporti lo sviluppo di una cultura della salute e sicurezza attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

 

Il Decreto PNRR

Tra gli interventi legislativi che hanno recentemente modificato la vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve richiamarsi il D.L. n.19/2024, convertito con modificazioni nella Legge n.56/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (c.d. Decreto PNRR), le cui novità sono state sintetizzate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.521 del 13 marzo 2024, tra le quali si richiamano:

  • l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2024, della c.d. patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008. Tale patente sarà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità delle violazioni commesse. I crediti potranno essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza;
  • l’istituzione di una “Lista di conformità INL”, ovvero di un apposito elenco informatico pubblico, in cui viene inserito, previo assenso, il Datore di Lavoro che, all’esito degli accertamenti ispettivi, non abbia riportato violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le indagini dell’Autorità Giudiziaria.

In considerazione dei numerosi interventi legislativi intervenuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le imprese non possono esimersi dallo sviluppare un modello di gestione dei rischi strutturato, che risulti aderente al proprio contesto organizzativo e che preveda un monitoraggio efficiente e costante dei rischi. Tale sistema consente, tra l’altro, in conformità all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, di beneficiare dell’efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, nonché di creare un importante strumento di competitività.

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