31 Dicembre 2020

Il Contract Recognition Board nell’ambito della FIA. Storia e peculiarità

DAVIDE BEATRICE

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Abstract

In questo articolo viene analizzato Il Contract Recognition Board. Un organo a cui spetta la risoluzione delle controversie in materia contrattuale tra piloti e scuderie nella Formula 1. Le sue peculiarità e caratteristiche lo rendono unico nel suo genere, nonché capace di fornire spunti interessanti in tema di giurisdizioni alternative.

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La genesi del Contract Recognition Board

L’esigenza dell’utilizzo di strumenti atti a risolvere controversie è da sempre alla base di qualsiasi sistema. Nel contesto della Fédération Internationale de l’Automobile tale necessita è divenuta pressante alla fine degli anni ottanta quando, nella Formula Uno, i rapporti contrattuali tra scuderie e piloti erano divenuti abbastanza burrascosi, nonché alla mercé di una legislazione tutt’altro che uniforme.

Le controversie che nascevano da tali accordi erano, infatti, legate alle diverse giurisdizioni nazionali a cui le parti volevano affidarsi. Basti pensare che, ad esempio, nella stagione valida per il campionato del mondo di Formula Uno del 1989 un pilota sottoscrisse ben tre diversi accordi con altrettante scuderie per la stessa stagione[1]. Fu proprio per evitare il verificarsi di tali eventi che negli anni successivi la FIA introdusse il Contract Recognition Board, un organismo nato ufficialmente nel 1992 da un accordo tra FIA e scuderie del campionato mondiale di Formula Uno con lo scopo di risolvere, in modo celere e definitivo, ogni eventuale conflitto inerente i contratti tra piloti e scuderie. Esso si riunisce, ogni volta che lo ritiene opportuno, a Ginevra, in Svizzera, ed è composto da avvocati indipendenti considerati esperti in materie contrattuali[2].

 

Il Contract Recognition Board

Dal punto di vista strutturale, Il CRB, si compone di tre Arbitri, anche denominati Board members, ciascuno con una differente nazionalità, e da tre membri supplementari. Tutti i membri del consiglio sono avvocati dotati di grande esperienza e conoscenza in ambito internazionale, nonché privi di ogni possibile coinvolgimento o legame con le corse automobilistiche. Essi vengono nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

 Al CRB spetta il potere di stabilire le proprie regole procedurali, ad esempio quelle inerenti l’assunzione di prove, che oggi possono avvenire anche per mezzo telefonico. Le decisioni del CRB sono supportate nella loro esecuzione dalla FIA, attraverso le procedure che assegnano le licenze ai piloti per partecipare al campionato di Formula Uno. Gli scopi principali di quest’organo sono quelli di:

- registrare i contratti;

- offrire i suoi servigi, legati principalmente alla custodia degli accordi;

- proteggere i segreti commerciali contenuti in essi dalla conoscenza di eventuali terze parti.

 Il CRB porta con sé, sin dalla sua fondazione, due requisiti senza i quali non potrebbe esplicare la sua funzione:

- il primo consiste nel fatto che i contratti tra pilota e scuderia, redatti in forma scritta, devono essere registrati presso il CRB e rispettare diverse regole da quest’ultimo previste, affinché abbia sempre a disposizione le fonti contrattuali che potrebbero in futuro essere alla base di una disputa.

- il secondo requisito si sostanzia nel fatto che tutte le controversie devono essere affidate, già in origine, ad un arbitrato ad hoc di questo organismo, con una clausola compromissoria. Questa clausola è composta da due parti principalmente, le quali prevedono che:

- la squadra e il pilota accettino la giurisdizione del CRB, al fine di valutare le controversie contrattuali legate all’ appartenenza del pilota ad una scuderia e allo svolgimento della sua prestazione;

- che venga espressamente esclusa la giurisdizione di altro organo per le questioni precedentemente elencate.

 

Peculiarità e caratteristiche del CRB

Passando allo svolgimento delle adunanze di questa Commissione essa può riunirsi quante volte ritiene opportuno. Ciò pone tale organismo, di fronte ad un apparente contrasto, legato da un lato alla vocazione verso la celerità delle sue decisioni, dall’altro alla necessità di far sì che ogni suo procedimento possa considerarsi giusto. La prima di queste sue riunioni, infatti, avviene entro i tre giorni lavorativi successivi al momento in cui la segreteria viene a conoscenza della controversia. Queste spesso si presentano con una natura trilaterale e non bilaterale, essendo che, nella maggior parte dei casi, si verifica un conflitto quando un pilota sigla un accordo con più di una scuderia per la stessa stagione. Dopo aver ascoltato le parti ed aver raccolto le prove, il CRB emette una decisione nei tre giorni successivi. Quest’ultima si può suddividere in due momenti.

-Innanzitutto deve determinare se, ai sensi della normativa applicabile, uno o più dei contratti è nullo, scaduto o estinto attraverso una clausola presente in quest’ultimo;

–Successivamente deve verificare quale sia il contratto tra i due a prevalere e motivare, in modo succinto, le ragioni per le quali sia giunto a tale decisione.

Una volta risolta la questione, la decisione viene notificata alle parti, alla segreteria del CRB e alla FIA per garantirne una pronta esecuzione. È chiaro dunque come questo procedimento, ad una prima approssimazione, possa considerarsi come sommario e votato principalmente alla celerità.

Caratteristica peculiare per eccellenza di questa commissione è, infine, la sua attitudine ad essere fortemente segreta e confidenziale, come ben dimostra la circostanza che le sue decisioni non vengono pubblicate. Grazie a ciò, spesso le controversie finiscono per definirsi prima che si possa arrivare ad una qualsiasi pronuncia e si afferma che sono davvero pochi i casi in cui tale Commissione sia giunta a pronunciarsi. Ciò caratterizza quello che può definirsi come “effetto preventivo” e che ha portato il numero di controversie a ridursi sostanzialmente con il passare degli anni.

Dopo aver approfondito il CRB e il suo funzionamento viene spontaneo chiedersi: Ma si può parlare di esso come di un organismo con natura arbitrale? La risposta a tale quesito è contenuta in quanto verificatosi nel caso Walkinshaw vs. Diniz del 1999 e che sarà affrontato in un successivo articolo sempre qui su 4cLegal.com.

 

[1] G. Kaufmann-Kohler e H. Peter, Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution, in Arbitration International, vol. 17, n. 2, p. 174, LCIA, 2001.

[2] M. Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice, p.553, Kluwer Law International, Milano, 2001.

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