19 Giugno 2023

Il D.lgs n.24/2023 sul Whistleblowing: cosa cambia in Italia?

ADAMO BRUNETTI

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Abstract

L’articolo propone una breve disamina del D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva c.d. Whistleblowing (Dir. UE/2019/1937) e dei più significativi impatti prodotti sul sistema normativo italiano in tema di segnalazioni.

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Il recepimento, avvenuto con il D.Lgs. n. 24 del 9 marzo 2023, da parte dell’Italia della Direttiva (UE) 1937/2016 sul Whistleblowing ha comportato una radicale modifica alla disciplina delle segnalazioni fino ad oggi regolamentata dalla L. n. 179/2017.

Quali sono, in particolare, i cambiamenti più significativi registrati in materia?

 

  1. Ambito di applicazione oggettivo

La prima innovazione riguarda l’ambito di applicazione oggettivo del Whistleblowing, oggi più ampio.

L’assetto delle tutele definito dal Decreto 24/2023, infatti, concerne coloro che effettuano segnalazioni inerenti violazioni del diritto interno o di quello comunitario, nonché gli illeciti 231.

Le misure di protezione, tuttavia, non hanno lo stesso raggio di azione, modulandosi in modo differente a seconda che le segnalazioni afferiscano all’ambito pubblico o a quello privato.

In particolare:

  • Rispetto alle P.A. ed ai soggetti a queste equiparati, compresi i concessionari di pubblico servizio e le società in controllo pubblico (prima non contemplati), il D.Lgs. 24/2024 include indistintamente le violazioni al diritto interno ed a quello comunitario;
  • Con riguardo, invece, agli antri privati, occorre ulteriormente distinguere tra
    1. Enti con più di 50 dipendenti ed un modello 231 rispetto a cui le segnalazioni rilevanti sono quelle al diritto comunitario ed al modello 231 stesso;
    2. Enti con 50 dipendenti ma senza modello 231 per i quali sono rilevanti solo le segnalazioni al diritto comunitario;
    3. Enti con meno di 50 dipendenti a cui il D.Lgs. 24/2023 si applica esclusivamente se hanno adottato un modello 231 e soltanto con riferimento alle segnalazioni concernenti il modello stesso.

 

  1. Ambito di applicazione soggettivo

Un altro elemento di novità apportato dal D.Lgs. 24/2023 concerne il novero di coloro nei confronti dei quali sono disposte le misure di tutela concernenti, come noto:

  1. La riservatezza dell’identità
  2. Il divieto di atti ritorsivi conseguenti alla segnalazione.

Mentre prima, invero, queste erano circoscritte a dipendenti e collaboratori, oggi, invece esse sono estese ad una categoria più ampia di soggetti, comprensiva di:

  • Lavoratori subordinati ed autonomi,
  • Liberi professionisti, nonché
  • Volontari e tirocinanti anche non retribuiti,
  • Fornitori,
  • Azionisti, ovvero
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’ente.

Non solo, ma tra le persone protette sono inclusi anche i cosiddetti “facilitatori”, coloro cioè che hanno supportato il whistleblower nella propria segnalazione, oltreché colleghi, parenti o affetti stabili di quest’ultimo.

 

  1. Il canale segnalazione interno ed i relativi obblighi

Quanto agli obblighi, Enti pubblici e privati sentite le organizzazioni sindacali –  sono tenuti ad attivare entro il 15 luglio 2023 (17 dicembre per gli enti privati fino a 250 dipendenti) un canale whistleblowing interno (art. 4) in grado di assicurare, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del whistleblower, nonché di coloro che sono coinvolti o menzionati nella segnalazione, oltreché dei relativi contenuti e della documentazione ad essa allegata.

Il richiamo alla crittografia è un’ulteriore innovazione rispetto al passato nella misura in cui fissa – già sul piano legislativo – un requisito di sicurezza informatica di cui i canali di segnalazione dovranno, di default, necessariamente essere dotati.

Si tratterà, tuttavia, di comprendere in che termini i criteri crittografici dovranno nel concreto essere attuati essendo sul punto la disposizione dell’art. 4 D.Lgs. 24/2023 (volutamente) generica.

Secondo il medesimo art. 4, poi, le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure orale, in tal caso mediante linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero – ancora – mediante un incontro diretto.

Quanto, infine, alla gestione delle segnalazioni, è contemplata l’ipotesi alternativa di affidarne la responsabilità ad una persona o ad un ufficio interni con personale formato, ovvero ad un soggetto esterno e professionale.

 

  1. La segnalazione esterna. Le competenze di ANAC anche per il settore privato

Altra circostanza meritevole di menzione introdotta dal D.Lgs. 24/2023, riguarda la possibilità per il whistleblower di inoltrare una segnalazione esterna (art. 6).

Competente in tal caso, sia per le segnalazioni provenienti dal settore pubblico che per quelle trasmesse dal settore privato è l’Autorità Nazionale Anticorruzione titolare di una piattaforma ad hoc.

Sul punto, però, occorre evidenziare che il Decreto 24 traccia una frattura rispetto a quanto previsto nella Direttiva 1937/2019.

Mentre, infatti, quest’ultima contempla quale principio sul punto la libertà di scelta per il segnalante tra canali interni ed esterni, l’art. 6 D.Lgs. 24/2023 subordina, viceversa, la segnalazione esterna al ricorrere solo e soltanto di una delle seguenti condizioni:

  1. Non sia prevista all’interno dell’organizzazione interessata l’attivazione di un canale interno ovvero – pur essendo obbligatorio – questo non è attivo o non è conforme all’art. 4;
  2. Non sia stato dato seguito ad una precedente segnalazione interna;
  3. Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero potrebbero seguire atti ritorsivi;
  4. Il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

  1. Divulgazioni pubbliche

L’art. 15 prevede un’ulteriore forma di segnalazione delle violazioni, quella – cioè – della divulgazione pubblica attuabile in tutte le ipotesi in cui né la segnalazione interna, né quella esterna abbiano avuto un seguito nei termini previsti, ovvero quando vi siano fondati motivi di un pericolo imminente per l’interesse pubblico, di rischi ritorsivi ovvero di inefficacia della segnalazione se inoltrata mediante gli altri canali (interno ed esterno).

Trattasi di una modifica di rilievo nella disciplina del Whistleblowing che, tuttavia, merita particolare attenzione poiché un suo utilizzo distorto potrebbe determinare conseguenze reputazionali anche irreparabili per i soggetti o gli enti che ne siano coinvolti: una volta che la divulgazione pubblica – ancorché infondata – fosse inoltrata, infatti, sarebbe impossibile evitare, prima che l’infondatezza sia accertata, i risvolti reputazionali nel frattempo dalla stessa prodotti.

 

  1. Le tutele 

6.1 Tutela dell’identità del segnalante

Il Decreto 24/2023 conferma l’impostazione relativa alla tutela dell’identità del segnalante (art. 12) su cui si fondava anche la disciplina previgente.

Essa, in particolare:

  1. Nell’ambito del procedimento penale è coperta dal segreto investigativo (art. 329 cpp);
  2. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, è protetta fino alla chiusura della fase istruttoria;
  3. Nel contesto di un procedimento disciplinare può essere rivelata solo a fronte di un consenso espresso del whistleblower.

 

6.2 Divieto di ritorsione

Sotto il profilo del divieto di atti ritorsivi, invece, la nuova disciplina del Whistleblowing apporta delle modifiche rispetto al passato.

In particolare:

  1. L’art. 17 D.Lgs. 24/2023 opera una tipizzazione accurata delle condotte considerate ritorsive;
  2. Viene allargata la tutela anche a facilitatori, colleghi e parenti del segnalante.

 

  1. Sanzioni

Quanto, infine, agli aspetti sanzionatori, l’art. 21 del D.Lgs. 24/2023 conferma ANAC quale autorità regolatoria unica in tema di whistleblowing sia per l’ambito pubblico che per quello privato, attribuendole il potere di irrogare sanzioni fino a 50.000 euro in caso di mancata o inidonea predisposizione dei canali di segnalazione ovvero di atti ritorsivi.

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