13 Novembre 2020

La diffamazione online: aspetti generali del reato

GIUSEPPE AIELLO

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Abstract

La diffamazione è un reato che consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone, è necessario, però, che la persona offesa non sia presente o, quantomeno, non sia stata in grado di recepire l’offesa.

 Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.

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La nuova disciplina in tema di diffamazione online e l’obbligo di controllo gravante sul Direttore del Giornale

Nei reati commessi con il mezzo della stampa periodica, l’art. 57 c.p., stabiliva che del reato commesso dall’autore della pubblicazione rispondesse sempre anche il soggetto che ricopriva la qualità di direttore o redattore responsabile; e ciò per il solo fatto della qualifica ricoperta.

Con la nuova formulazione dell’art. 57 c.p., il direttore o il vicedirettore del giornale che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati con il mezzo della stampa, ne risponde a titolo di colpa, nei casi in cui abbia agito in concorso con l’autore del reato, in presenza di un preventivo accordo, ma anche quando si sia reso conto del contenuto lesivo dello scritto e, comunque, non ne abbia impedito la pubblicazione.

Per poter muovere un addebito di negligenza al direttore del giornale per aver omesso colposamente di esercitare sul contenuto delle pubblicazioni il controllo necessario atto ad impedire la commissione di reati, deve risultare chiara e determinata la misura della condotta di vigilanza omessa che, se ritualmente esercitata, sarebbe valsa ad evitare il verificarsi del delitto di diffamazione ad opera dell’autore dell’articolo.

Il direttore responsabile vanta una posizione di preminenza che si estrinseca,  nell’obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione.

Ne discende, che, il direttore del giornale risponde di uno dei reati commessi con il mezzo della stampa, quando egli ometta il dovuto controllo nell’ambito dell’esercizio dei suoi poteri, volti ad impedire la consumazione di fatti penalmente rilevanti.

Tale omissione può essere espressione sia di consapevole volontà del soggetto, che di mera negligenza o di controllo attuato in modo superficiale.

Gli obblighi di natura preventiva incombono sul direttore responsabile anche in presenza di difficoltà organizzative di natura aziendale o nel caso costui rassegni le dimissioni.

Nel caso in cui, invece, il direttore del giornale sia assente per ferie, a parere della Giurisprudenza di legittimità, l’esigenza, cui si ispira l’art. 57 c.p., di evitare che con il mezzo della stampa vengano commessi reati, deve essere contemperata con il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore medesimo, nonché con i principi posti dagli artt. 42 e 43 c.p., secondo i quali nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà.

Il direttore del giornale può andare esente da responsabilità soltanto ove dimostri di aver fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia.

 

L’estensibilità della disciplina sulla stampa ai giornali pubblicati e diffusi online mediante l’utilizzo di social network e la responsabilità del direttore di una testata giornalistica online

In tema di estensibilità della disciplina della stampa ai giornali pubblicati in modalità telematica, l’area dell’informazione di tipo professionale veicolata per il tramite di una testata giornalistica online, va tenuta distinta dal vasto ambito di diffusione di notizie ed informazioni da parte dei singoli soggetti in modo spontaneo: alla nozione di “stampa” è quindi riconducibile la divulgazione di informazioni di tipo professionale, non anche la diffusione spontanea di notizie tramite forum, blog, social network, newsletter, newsgroup, mailing list, pur essendo espressione della libertà di pensiero, di cui all’art. 21 della Costituzione.

In effetti, un quotidiano o un periodico telematico strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non può paragonarsi a uno qualunque dei siti web in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale.

Per cui, l’amministratore di un sito internet non può essere ritenuto  responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook), sostenendo che la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra, nella nozione di stampa di cui all’art. 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47.

L’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, infatti, si limita a definire esplicitamente il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

Il termine stampa ha anche un significato figurato indicando i giornali in ogni loro forma divulgativa, ossia il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale, con una periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile), una finalità di raccolta, commento, e analisi di critica delle notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma  consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

Il concetto di stampa – sostiene la Cassazione – non è estraneo alla legge n. 47 del 1948, che al di là della definizione in senso tecnico, evoca il requisito della destinazione alla pubblicazione (e dunque alla diffusione dell’informazione), dettando agli artt. 2 e ss., la disciplina per i giornali periodici di ogni altro genere, con riferimento alle indicazioni obbligatorie che in essi devono comparire, ai requisiti richiesti per rivestire il ruolo di direttore responsabile, all’obbligo di registrazione, all’obbligo di rettifica.

A tale conclusione precisano i giudici della Cassazione deve pervenirsi all’esito “di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva – nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l’evoluzione socio -culturale e tecnologica, il senso autentico dell’art. 1 della legge n. 47 del 1948 – sull’applicazione di un criterio storico sistematico in coerenza con il dettato costituzionale di cui all’art. 21 Costituzione”

In base a tale ricostruzione, si è concluso per l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica telematica.

 

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