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La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti
Il Decreto n. 59/2023 rappresenta un’innovazione nell’ambito degli adempimenti ambientali: la digitalizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, provvederà a semplificare gli adempimenti amministrativi, facilitando la condivisione di dati, servizi e informazioni in maniera celere e trasparente, anche al fine di promuovere l’economia circolare e il recupero dei materiali.
Il superamento della presentazione e conservazione della documentazione cartacea connessa agli adempimenti in materia di rifiuti appare fondamentale non soltanto per migliorare l’efficienza del processo, ma anche per garantire la conformità normativa: mediante un sistema telematico gli utenti possono evitare errori, omissioni, correzioni successive e possibili manipolazioni dalle quali, spesso, discendono significative sanzioni per le aziende ed i soggetti coinvolti.
Il RENTRI è da intendersi, dunque, come un efficace strumento di compliance ambientale.
Gli adempimenti per l’iscrizione al RENTRI
Il Legislatore ha previsto che siano obbligati all’iscrizione al RENTRI i seguenti soggetti:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (ovvero chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi).
Con riferimento alle tempistiche di iscrizione, il Ministero dell’Ambiente, con il Decreto Direttoriale n. 97/2023 ha adottato un vero e proprio scadenziario con le date di iscrizione.
Non solo; al fine di definire le modalità operative per l’iscrizione al RENTRI e la corretta gestione degli adempimenti in materia ambientale, il Ministero dell’Ambiente ha ulteriormente definito:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori (Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023);
- le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (Decreto Direttoriale n.143 del 19 dicembre 2023).