19 Marzo 2020

Emergenza COVID-19: le compagnie di trasporto devono rimborsare il costo dei biglietti

FRANCESCO DE SANTI

Immagine dell'articolo: <span>Emergenza COVID-19: le compagnie di trasporto devono rimborsare il costo dei biglietti</span>

Abstract

                                   Aggiornato al 18.03.2020

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato l’impossibilità di utilizzare biglietti per il trasporto aereo, ferroviario o marittimo e pacchetti viaggio. Esamineremo in questo articolo le seguenti situazioni:

A) Rinuncia al viaggio per pericolo nella zona di arrivo (ad esempio: viaggi verso la Cina, viaggi verso zone di forte espansione epidemica);

B) Rinuncia al viaggio per divieto imposto dall’autorità;

C) Annullamento del viaggio imposto dal vettore (ad esempio: cancellazione volo di andata);

D) Interruzione del viaggio imposto dal vettore (ad esempio: cancellazione volo di rientro).

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Rinuncia al viaggio per pericolo contagio nella zona di arrivo 

E' già stata oggetto di analisi da parte della Cassazione (Cassazione civile sez. III, 24/07/2007, n.16315) con riferimento ai pacchetti turistici. La Corte ha statuito il principio secondo il quale deve essere valutata la causa in concreto per la quale si è acquistato il pacchetto turistico e cioè, ad esempio, la volontà dall’utente di trascorre un periodo di “relax e svago”. Qualora tale situazione non sia praticabile per evidenti e comprovate situazioni di pericolo nel luogo di arrivo e quindi la prestazione diventi inutilizzabile, tale situazione comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della causa concreta. In altri termini: la prestazione è divenuta impossibile con conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. La compagnia deve quindi rimborsare interamente quanto pagato.

A parere di chi scrive, si può giungere alla medesima conclusione anche con riferimento a tutte le situazioni in cui il trasporto si concluda in un luogo in cui vi è un evidente e comprovato stato di grave pericolo. Pare infatti evidente che in un qualsiasi contratto di trasporto vi sia un generale interesse (“causa in concreto”) non limitato al mero transfert ma che comprenda anche la possibilità di giungere in sicurezza nel luogo d’arrivo. Pertanto, quando il luogo di arrivo è minacciato da uno stato di evidente e grave pericolo per il viaggiatore, si potrebbe invocare la medesima tutela, con conseguente obbligo restitutorio per la compagnia di trasporti.

 

Impossibilità a viaggiare causa pandemia

Ha già trovato espressa previsione normativa. Il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 all'articolo 28 prevede che “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati” per i viaggiatori destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, per quelli in quarantena o ricoverati presso le strutture sanitarie, nonché per quelli i cui soggiorni o viaggi prevedevano la partenza o l’arrivo nelle  aree interessate dal contagio. Tanto è previsto anche per i viaggi finalizzati alla partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti. Sono infine ricompresi i soggetti intestatari di titoli di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica. L’area interessata dal contagio, inizialmente molto circoscritta è stata, con il successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, estesa a tutta l'Italia con conseguente estensione della relativa disciplina.

In forza della previsione del succitato decreto-legge tutti i viaggiatori hanno diritto ad ottenere il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione, mediante richiesta di rimborso tramite i canali predisposti dalle compagnie emittenti dei biglietti stessi.

Si vuole rilevare che, anche in assenza della specifica previsione legislativa in realtà intervenuta, la disciplina applicabile sarebbe stata la medesima. La Corte di Cassazione, come anche i giudici di merito, hanno infatti più volte ribadito che “in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione.” (Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n.8766).

In altri termini, sia che la prestazione sia divenuta impossibile (cancellazione del volo) sia che la stessa sia dovuta inutilizzabile (impossibilità di usufruire della stessa) l’effetto giuridico è il medesimo: sorge un obbligo di restituzione di quanto già eventualmente già corrisposto per la prestazione (rimborso di quanto pagato).

Proprio in forza di tale interpretazione sistematica si può ritenere che la scelta tra i rimedi di cui al citato decreto-legge (rimborso o voucher) debba spettare esclusivamente al viaggiatore e non al vettore.

E’ quindi consigliabile non accettare alcun voucher se non si è sicuri di poter poi usufruire del servizio, precisando che il voucher non da alcun diritto ad ottenere la prestazione ai medesi prezzi e condizioni, ma ha solo un valore economico su una futura prestazione.

 

Annullamento o interruzione del viaggio a causa emergenza sanitaria

Sono le situazioni più complesse e una trattazione sommaria rischia di essere imprecisa.
In primo luogo, va fatta una distinzione tra il caso in cui la cancellazione sia stata imposta dall’autorità oppure scelta dal vettore.
Il primo caso rientra certamente nella disciplina sopra citata dell’impossibilità sopravvenuta con conseguente obbligo restitutorio di quanto pagato, mentre il secondo caso va analizzato nello specifico in base alle pattuizioni contrattuali. Si segnala che per quanto riguarda i voli aerei cancellati o gravemente ritardati o nel caso in cui sia negato l’imbarco per decisione della compagna aerea troverà applicazione il REG. C.E. 261/2004 che prevede una serie di obblighi in capo al vettore aereo tra cui, la corresponsione di una somma, predeterminata dal regolamento stesso in base alle ore di ritardo e alla tratta chilometrica del viaggio, a titolo di compensazione pecuniaria, sempre dovuta se ricorrono le ore di ritardo previste per la tratta, il rimborso del prezzo del biglietto in caso di cancellazione o l’imbarco su altro volo con medesima destinazione e, in ogni caso, l’assistenza a terra (generi alimentari, bevande e alloggio).

I comportamenti illegittimi: in base a quanto stabilito dai decreti citati deve ritenersi illegittimo il comportamento delle compagnie di trasporto che neghino il rimborso ai viaggiatori italiani, attualmente impossibilitati a spostarsi dalle proprie residenze se non per motivi di lavoro, salute o impellenti necessità. In ogni caso deve ritenersi illegittimo il comportamento del vettore che neghi il rimborso ogni qualvolta la prestazione non sia stata fruibile per ragioni non dipendenti dal viaggiatore.

Si ricorda di non sottoscrivere accordi / quietanza predisposte dalle compagnie si si hanno dei dubbi incertezze in merito ai propri diritti.

Come fare in caso di negato rimborso o di comportamento illegittimo? E’ possibile presentare un esposto alle autorità garanti competenti (Es. Enac per i voli aerei) per denunciare i comportamenti illegittimi, ma ciò non assicura poi la corresponsione di quanto di diritto da parte della compagnia, ma solo che la stessa venga sanzionata a seguito di accertamento di una violazione.

E’ altresì possibile chiedere un parere al legale per comprendere al meglio la Vostra specifica problematica e trovare adeguata e pronta tutela.

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