25 Marzo 2022

La fiscalità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, tra agevolazioni e nuovi oneri

PAOLO VISCONTI

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Abstract

L’associazionismo sportivo, per i suoi importanti valori sociali, è da sempre oggetto di incentivi ed agevolazioni soprattutto di natura fiscale, aventi il duplice fine di limitare gli oneri formali e ridurre il carico impositivo in capo agli enti sportivi.

La pratica sportiva non professionistica viene di prassi portata avanti attraverso le cd. Associazioni Sportive Dilettantistiche (“ASD”), la quali, indipendentemente dal loro riconoscimento, si qualificano come enti non commerciali, privi di scopo lucrativo, regolati, in linea generale, dal Codice civile (artt. 14-42-bis), e, nel dettaglio, dal proprio atto costitutivo e/o statuto.

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Inquadramento generale della fiscalità delle ASD

Tralasciando le tematiche di natura prettamente civilistica, il regime fiscale delle ASD è regolato da un variegato insieme di norme, inserite in vari testi legislativi, che prevedono, oltre ad una serie di disposizioni inderogabili di carattere generale, vari regimi opzionali.

In via generale, quali enti non profit di natura associativa, il regime fiscale delle ASD è disciplinato, ai fini delle imposte sui redditi, dagli artt. 143-148 del TUIR, che prevedono, in estrema sintesi:

  • la determinazione della base imponibile dell’associazione secondo le regole proprie delle categorie reddituali dell’IRPEF (tipicamente - attesa l’irrilevanza dei proventi “non commerciali” - nelle forme di redditi fondiari, diversi, o di impresa);
  • l’assoggettamento a IRES (con aliquota attualmente al 24%) della base imponibile come sopra determinata;
  • la presunzione di non commercialità (e conseguente irrilevanza dei relativi proventi ai fini delle imposte dirette) delle attività istituzionali, anche effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, a favore degli associati o dei tesserati della federazione sportiva di appartenenza;
  • l’assolvimento di oneri formali (in particolare, la tenuta di una contabilità separata) in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte – in via residuale – dall’ente.

Sempre in via generale, ai fini dell’IVA, le prestazioni rese dalle ASD a favore dei propri associati e/o dei tesserati alla federazione di appartenenza, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta([1]).

Quali regimi opzionali, inoltre, ricorrendone i presupposti soggettivi e/o oggettivi, le ASD possono:

  • adottare il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991; ovvero, alternativamente
  • assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore (“ETS”), beneficiando delle agevolazioni (allo stato, solo parzialmente applicabili) previste dal D.Lgs. 117/2017 (cd. “Codice del Terzo Settore” o “CTS”).

 

Il regime fiscale di cui alla L. 398/1991

La legge n. 398/1991 prevede una disciplina di particolare favore, in termini di snellimento degli oneri formali, nonché di abbattimento dell’imponibile, sia ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP), sia ai fini IVA.

L’accesso delle ASD, mediante opzione in sede dichiarativa, al regime in rubrica è subordinato a:

  • riconoscimento dell’ASD da parte del CONI, con conseguente iscrizione della stessa al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, introdotto dal D.Lgs. n. 39/2021;
  • conseguimento, nel precedente periodo d’imposta, di proventi commerciali non superiori a € 400.000,00.

Ai fini delle imposte dirette, l’opzione in questione consente la determinazione forfettaria del reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali, con applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3%, e con conseguente detassazione (sia IRES che IRAP) del 97% dei proventi derivanti da tali attività (che, per non essere soggette a tassazione ordinaria, devono comunque essere strettamente connesse agli scopi istituzionali dell’ente([2])).

Inoltre, ai fini IVA, le ASD che optino per il regime in rubrica:

  • procedono al versamento dell’IVA riscossa in rivalsa sulle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate, operando una detrazione forfettaria in misura pari al 50% dell’importo incassato (ai sensi dell’art. 74 DPR n. 633/1972);
  • sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, nonché dall’emissione di fatture attive e dalla registrazione di quelle passive.

Ulteriori semplificazioni formali che meritano di essere menzionate sono la possibilità di non tenere le scritture contabili previste per le imprese commerciali, di non redigere il bilancio di esercizio (essendo sufficiente un rendiconto gestionale), nonché l’esonero dall’obbligo di certificazione mediante scontrini o ricevute fiscali.

 

La riforma (ancora incompiuta) del Terzo Settore

Dopo alcuni anni di stasi amministrativa, si è finalmente cominciato a dare concreta attuazione alla riforma del terzo settore, con l’effettiva implementazione del Registro Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”) in cui, a far data dal 24 novembre 2021, e previo adeguamento ai requisiti di legge in materia di regole istituzionali e di governance, gli enti non profit possono iscriversi, così ottenendo la qualifica di ETS e l’applicazione della relativa normativa.

Sotto il profilo fiscale, tuttavia, l’attuazione della riforma non può dirsi utilmente conclusa. Infatti, dal momento che, ai fini del diritto UE, le agevolazioni fiscali di cui al Titolo X del CTS costituiscono un potenziale “aiuto di stato”, la relativa entrata in vigore resta a tutt’oggi bloccata, in attesa di un’espressa autorizzazione da parte della Commissione Europea, e, ancor prima, di una auspicata richiesta in tal senso da parte del Governo italiano.

In attesa che l’iter legislativo comunitario faccia il suo corso, e, quindi, di vedere se ed in che misura le agevolazioni fiscali sub iudice di cui al CTS (prima fra tutte la possibilità di optare per un regime forfettario di determinazione del reddito di particolare favore, rispetto a quello ordinario) trovino definitiva cittadinanza nel nostro ordinamento, l’assunzione della qualifica di ETS da parte delle ASD, soprattutto di quelle alle quali risulti precluso il regime ex Legge n. 398/1981, può risultare, comunque, di grande interesse.

Infatti, tra le agevolazioni operative già concesse agli ETS, in quanto non subordinate al benestare della Commissione Europea, ve ne sono alcune sicuramente meritevoli di consenso e considerazione, tra le quali, in particolare:

  • talune agevolazioni di natura fiscale, che si sostanziano (i) in numerose esenzioni e/o benefici ai fini delle imposte indirette (e.g. bollo, registro) nonché delle imposte locali (e.g. IMU, Tari), e (ii) in importanti detrazioni o deduzioni a favore dei sovventori degli ETS;
  • talune agevolazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, come quella di cui all’art. 70 del CTS, in forza del quale gli enti locali possono ora concedere, gratuitamente, in comodato d’uso, gli immobili di loro proprietà agli ETS che li utilizzino ai fini del perseguimento del proprio fine sociale;
  • non ultima, la possibilità di beneficiare del 5 per mille (D.Lgs. n. 111/2017), che potrebbe risultare di particolare vantaggio soprattutto per le realtà con ampio seguito e un radicato legame con il territorio.

 

([1]) A far data dal 1° gennaio 2024, le prestazioni rese dalle ASD a favore dei propri associati sono esenti IVA, con conseguente aggravio degli oneri formali in capo alle associazioni.

([2]) A titolo meramente esemplificativo, la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di articoli sportivi, in occasione delle manifestazioni organizzate dalle ASD.

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