02 Maggio 2020

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: conversione del D.L. 161/2019

MATTEO MANGIA

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Abstract

Con la Legge n. 7 del 28 febbraio 2020 è stato recentemente convertito il Decreto Legge n. 161 del 30 dicembre 2019, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.

Si riporta, di seguito, un breve contributo che sintetizza le principali novità introdotte, con particolare riguardo alla novellata disciplina di utilizzo dei Trojan, al nuovo ruolo conferito al Pubblico Ministero ed al regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nell’ambito dei quali sono state disposte.

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L’intervento legislativo in esame ha anzitutto prorogato il termine a partire dal quale troverà applicazione la normativa introdotta dalla c.d. Riforma Orlando (D.Lgs. 216/2017), che interesserà ora i procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, sì da permettere agli Uffici interessati di concludere la procedura di adeguamento strutturale e organizzativo alle nuove disposizioni. Con l’indicazione di un termine ad hoc per l’entrata in vigore della riforma, il Legislatore ha peraltro superato la precedente formulazione riferita alla data di emissione del decreto autorizzativo[1], in quanto foriera di significative problematiche in termini di ordine e certezza del diritto, specie nei procedimenti con operazioni di captazione già in corso alla data di efficacia delle nuove disposizioni.

Tre le più importanti novità introdotte dalla novella in commento.

 

Utilizzo dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili

In primo luogo, è introdotto l’utilizzo dei captatori informatici su dispositivi elettronici portatili (cd. Trojan) anche per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi da incaricati di pubblico servizio (e non più soltanto dai pubblici ufficiali) per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. L’intercettazione potrà inoltre avvenire nei luoghi di privata dimora, previa indicazione delle ragioni che ne giustifichino l’impiego.

 

Valorizzazione del ruolo del Pubblico Ministero

Al Pubblico Ministero viene conferito, da un lato, il compito di selezionare le intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (abolendo l’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria) e, dall’altro, l’onere di verificare che i verbali delle operazioni di intercettazione non contengano espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali definiti sensibili dalla legge, “salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini” ai sensi dell’art. 268 c.p.p.

 

Riforma dell’art. 270 c.p.p.

Rilevanti novità attengono, infine, al regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nell’ambito dei quali sono state disposte.

L’eccezione al tradizionale divieto sancito dall’art. 270 c.p.p., su cui sono pure recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte[2], viene estesa al caso in cui le operazioni di intercettazione risultino rilevanti e indispensabili ai fini dell’accertamento dei reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p. e di quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Da ultimo, le intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico potranno essere utilizzate anche per la prova di reati diversi da quelli per cui sono state disposte, qualora risultino indispensabili per l’accertamento di taluno dei delitti indicati dall’art. 266, comma 2-bis, c.p.p.

 

[1] Si prevedeva, in particolare, che la nuova disciplina si applicasse ai procedimenti in cui le intercettazioni fossero state autorizzate dopo 180 gg dall’entrata in vigore della riforma.

[2] Di seguito, il principio di diritto espresso dalla Corte di Legittimità nella menzionata pronuncia n. 51/2020: “il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge”.

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