05 Settembre 2019

L’atto di dotazione del trust non è soggetto a imposte proporzionali

DARIO AUGELLO

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Abstract

La Cassazione conferma con la sentenza n. 16701 depositata il 21 giugno 2019 che l’atto di dotazione del trust, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006, che ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione liberali, non è soggetto ad alcun prelievo indiretto, a prescindere dalla causa del trust.

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La pronuncia della Cassazione

Con ampia e motivata pronuncia la Cassazione affronta il caso di un trust in cui il disponente ha segregato la nuda proprietà di alcuni immobili nominando, quali beneficiari dei beni al termine di durata del trust,  il coniuge e i discendenti.

La questione dibattuta, che la sentenza risolve efficacemente, è se l’atto di dotazione del trust sia sottoposto alle imposte proporzionali sui trasferimenti, in particolare:

  1. imposta di registro proporzionale nella misura del 3% ex art. 9 TP1 del D.p.r. 131/86 (atti atipici a contenuto patrimoniale, ossia oneroso), per i casi di trust e vincoli di destinazione che possono definirsi onerosi e, secondo una tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate (Cass. 25478/2015), anche per quelli liberali formati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006;
  2. imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell’8% ex art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006, per i trust e vincoli di destinazione liberali formati dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006 (salve le franchigie e le aliquote ridotte, che dipendono dal grado di parentela del disponente con il singolo beneficiario).

Come anticipato sopra, la Cassazione risolve la questione stabilendo che l’atto segregativo non realizza un trasferimento definitivo di beni e diritti al trustee, che ne acquista la detenzione per ragioni di servizio, ma solo un trasferimento temporaneo e strumentale all’attribuzione finale dei beni al beneficiario.

Per questo motivo l’unico trasferimento tassabile è quello finale in favore del beneficiario, mentre l’atto di segregazione in trust sconta solo l’imposta di registro in misura fissa (e anche le imposte ipocatastali fisse, in caso di segregazione di immobili, come avvenuto nel caso di specie).

 

Il vincolo di destinazione nel trust

Il ragionamento posto alla base della sentenza è che il vincolo di destinazione impresso ai beni con il trust non costituisca un autonomo presupposto d’imposta, come sostenuto dalla giurisprudenza anteriore (orientamento fermo fino a Cass. 3735/2015), ma integri un trasferimento provvisorio, privo di contenuto economico, finalizzato al successivo trasferimento al beneficiario.

In altri termini l’apposizione del vincolo di destinazione, seguito dal trasferimento al beneficiario, comporterebbe la formazione di un trasferimento complesso, costituito appunto di un atto intermedio (la segregazione) e un atto finale (il trasferimento dal trust al beneficiario).

Il trust integrerebbe dunque, ai fini dell’imposizione indiretta, un trasferimento unitario, che si realizza però solo con l’attribuzione dei beni al beneficiario.

Nel trust dunque, per la struttura del negozio, il vincolo di destinazione non genererebbe alcun incremento patrimoniale tassabile, finchè non si verifica l’attribuzione al beneficiario finale.

 

Conclusioni analoghe per il trust con trasferimento oneroso

I principi espressi dalla Cassazione valgono per tutte le tipologie di trust e in ciò sta la portata innovativa della sentenza, che non si limita a tratteggiare la tassazione del trust in un caso particolare (es. trust autodichiarato), ma estende la propria analisi, e solo a titolo esemplificativo, ai trust:

  1. autodichiarati, in cui la figura del trustee coincide con quella del disponente,
  2. liquidatori (solvendi causa), in cui la liquidazione dei beni, predisposta dal disponente con il trust, è condotta mediante un atto di segregazione e la successiva liquidazione
  3. trasparenti, in cui il beneficiario è individuato con l’atto di trust,

Coerentemente con la nuova impostazione non vale nessuna distinzione, ai fini della tassazione indiretta, tra trust onerosi, gratuiti o liberali.

Pertanto restano esclusi dall’applicazione del prelievo proporzionale non solo i trust liberali successivi al 2006 - quando è stata introdotta l’imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento agli atti liberali compiuti per il tramite di vincoli di destinazione - ma anche i trust liberali formati prima del 2006, che l’Agenzia era solita tassare con imposta di registro proporzionale (Cass. 25478/2015), e i trust con carattere oneroso (ossia nei quali il trasferimento al beneficiario prevede un corrispettivo variamente determinato).

 

Nessuna incidenza per le imposte locali

In ultima analisi la Cassazione chiarisce che le conclusioni in materia di imposte indirette non si riverberano sui tributi locali, che seguono l’immobile e pertanto sono richieste al soggetto che ne ha comunque il possesso, ossia al trust (e dunque, per la configurazione dell’istituto, al trustee, che ha la detenzione legale dei beni nell’interesse della trust property e risponde delle obbligazioni tributarie del trust con le sostanze che fanno capo al fund trust).

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