10 Marzo 2020

Loi Sapin II e D.Lgs. 231/2001

UGO LECIS

Immagine dell'articolo: <span>Loi Sapin II e D.Lgs. 231/2001</span>

Abstract

Il 10 dicembre 2017 il governo francese ha promulgato la Loi Sapin II finalizzata «à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique». 
Possono le società italiane soggette alla suddetta normativa e già dotate di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 considerarsi compliant con la Loi Sapin II?

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La Loi Sapin II: a chi si applica e cosa prevede. Il caso Sonepar

La normativa francese appena citata ha introdotto determinati obblighi, volti a ridurre il rischio di commissione dei reati di corruzione, per le società che (i) abbiano sede in Francia o che appartengono a un Gruppo la cui casa madre ha sede in Francia, (ii) con più di 500 dipendenti e (iii) il cui profitto ammonti a una cifra superiore a 100 milioni di euro.

Affinché le suddette società possano ritenersi in linea con quanto previsto dalla norma, è necessario che le stesse abbiano:

  • predisposto un risk assessment, volto a valutare il livello di rischio del verificarsi di fatti corruttivi (attivi e passivi);
  • adottato procedure interne relative ai flussi contabili e alla due diligence delle terze parti con cui la società intrattiene relazioni commerciali;
  • elaborato, sulla base della valutazione del rischio, un sistema di monitoraggio;
  • adottato un codice di condotta che delinei i comportamenti che devono essere tenuti al fine di evitare ipotesi corruttive;
  • svolto corsi di formazione per il personale;
  • adottato un sistema disciplinare;
  • predisposto un canale per la ricezione di segnalazioni circa eventuali anomalie o violazioni di legge (c.d. whistleblowing).

L’ente incaricato di accertare che tutte le società soggette alla normativa abbiano posto in essere adeguate misure di allineamento è l’AFA (Agence Francoise Anticorruption).

Il primo soggetto sottoposto alla verifica della suddetta Autorità, nel luglio 2019, - a quanto è dato sapere - è stato il gruppo Sonepar.

In occasione dell’ispezione, l’Agenzia ha riscontrato diverse mancanze tra cui l’inadeguatezza della mappatura dei rischi basata su scenari troppo generici che non garantivano alla società una presa di consapevolezza di tutte le aree sensibili al rischio, esistenti nella sede francese e ancor più nelle filiali del Gruppo site in Paesi esteri.

Nel caso specifico, non c’è stata una vera e propria condanna della società in quanto al momento dell’udienza la stessa ha dimostrato di essersi dotata ex post di un sistema giudicato conforme alla Loi Sapin II, eliminando le carenze riscontrate. Il rischio di essere condannati alle pene pecuniarie – previste dalla normativa - ha difatti indotto la società ad adottare le misure sopra elencate, necessarie per ritenersi conforme alla stessa.

 

Analogie e differenze tra la Loi Sapin II e il D.Lgs. 231/2001

La struttura della Loi Sapin II è chiaramente evocativa del sistema che le società con sede in Italia – anche operanti all’estero – possono adottare al fine di ridurre il rischio di incorrere in una responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Il primo elemento da cui si evince tale similarità è dato dalla metodologia utilizzata: anche la predisposizione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 richiede un’analisi del rischio del verificarsi dei reati presupposto elencati dagli artt. 24 e segg. D.Lgs. 231/2001.

Altri elementi di contatto tra le due normative, a titolo esemplificativo, sono l’adozione di procedure atte a prevenire i rischi a cui è finalizzata la norma, l’adozione di un Codice Etico, di un sistema disciplinare e di canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza del segnalante (cd. whistleblowing).

A fronte di tali coincidenze, occorre rilevare che gli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001 hanno natura facoltativa ed ambito operativo ben più ampio rispetto alla normativa francese.

Difatti, l’adozione del Modello Organizzativo non è imposta, ma è rimessa a una scelta discrezionale, indice di una buona governance aziendale. Di più, il monitoraggio sul rispetto del Modello Organizzativo è affidato non a un organo pubblico – come previsto dalla legge francese – bensì a un organismo di vigilanza dell’”ente”, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001.

Da ultimo, deve evidenziarsi che i reati presupposto della responsabilità dell’ente non si limitano alle ipotesi corruttive previste dalla legge francese in esame ma si estendono a categorie ben più varie (i.e. sicurezza sul lavoro, reati informatici, ecc.). Il perimetro applicativo del D.Lgs. 231/2001 appare, quindi, più ampio e idoneo a ricomprendere – ad eccezione della corruzione passiva in cui manca il requisito del vantaggio dell’ente – la casistica cogente della Loi Sapin II.

 

Conclusioni

Alla luce del raffronto appena delineato, emerge, quindi, come l’adeguamento al D.Lgs. 231/2001 avvicini molto le società italiane soggette alla Loi Sapin II all’essere compliant con quanto previsto dalla legge francese.

È dunque evidente che l’adozione facoltativa di un Modello 231 consenta alle società italiane non solo di ridurre il rischio di una responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 ma anche – previa aggiunta di strumenti di controllo sulla corruzione passiva - di adempiere a un obbligo normativamente imposto da un altro Stato.

 

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa Teresa Breschi, praticante LCG Lecis Cannella Grassi

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