06 Dicembre 2018

La riforma europea del copyright digitale

LORENZO BOSCOLO

Immagine dell'articolo: <span>La riforma europea del copyright digitale</span>

Abstract

In questo contributo si analizzerà il controverso progetto di Direttiva n. 2016/0280, presentato dalla Commissione Europea con l’intento di  aggiornare le Linee guida europee sul diritto d’autore nel mercato digitale-e approvato con modifiche dal Parlamento europeo lo scorso 12 settembre.

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Il Parlamento europeo in data 12 settembre 2018 ha approvato il progetto di Direttiva n. 2016/0280 recante disposizioni in materia di riforma del diritto d’autore (copyright) nel mercato unico digitale.

Il progetto di riforma ha ingenerato accese discussioni e contestazioni fra gli esperti del settore, soprattutto in merito a tre punti fondamentali: (i) l’attribuzione in capo agli editori di un diritto di remunerazione per l’utilizzo online delle proprie pubblicazioni; (ii) l’introduzione di un obbligo di controllo e monitoraggio a carico degli “Internet Service Providers” rispetto ai contenuti caricati sulle proprie piattaforme; (iii) l’introduzione di una disciplina particolare per le attività di “text and data mining”.

Il contesto normativo e giurisprudenziale.Il contesto normativo di riferimento è composto ad oggi dalla Direttiva 2001/29/CE “sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione” e dalla Direttiva 2000/31/CE, c.d. “Direttiva sul commercio elettronico.

L’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE prevede alcune eccezioni e limitazioni che consentono l’uso di opere protette senza l’autorizzazione dell’autore stesso, ma trattasi di una “optional list”, con la conseguenza di non permettere agli utenti di usufruire delle predette eccezioni in ciascun Paese.

Parimenti, non è prevista alcuna tutela per le attività di utilizzo ed estrazione di testo e dati (TDM), ragion per cui tali operazioni potrebbero da un lato violare la normativa sul diritto d’autore in alcuni Stati, dall’altro essere ritenute legittime in altri Paesi.

Per tali ragioni, l’attività creativa dell’industria editorialesecondo la Commissionenon sarebbe in grado di trarre sufficiente profitto dai propri contenuti digitali, contrariamente a quanto accade invece per le piattaforme di social media (c.d. “value gap”).

La Direttiva 2000/31/CEsul commercio elettronico”, inoltre, non prevede alcuna responsabilità in capo agli ISP quando i servizi di hosting e caching si configurino come meramente tecnici, automatici e passivi.

La descritta “irresponsabilità” è stata più volte confermata anche dalla giurisprudenza nazionale, la quale ha sempre affermato che non sussiste nei confronti del titolare di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di controllo preventivo dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore.

Gli unici eccezionali casi in cui gli ISP sono stati ritenuti responsabili hanno riguardato ipotesi di inerzia degli stessi successiva ad una specifica segnalazione da parte del legittimo titolare del diritto  oppure fattispecie di attività di hosting strutturalmente diretta allo sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti.

Le novità del progetto di Direttiva n. 2016/0280

Nel predetto contesto si sono inseriti i lavori di studio e consultazione della Commissione risoltisi, nel settembre 2016, con la presentazione del progetto di Direttiva n. 2016/0280 che – inter alia – ha introdotto le seguenti proposte di riforma:

A) introduzione di alcune esenzioni obbligatorie dalla richiesta di autorizzazione del titolare del diritto rispetto al vigente regime “facoltativo” per “research organisations”, istituti scolastici e “cultural heritage institutions”.

B) introduzione del c.d. “publisher’s neighbouring right”, ovvero il “diritto accessorio” degli editori di poter usufruire della tutela autorale per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni, previa stipulazione di accordi di licenza.

(C) introduzione a carico degli ISP di un obbligo di collaborazione con gli autori, al fine di eliminare dalle proprie piattaforme i contenuti protetti caricati abusivamente.

Gli emendamenti apportati dal Consiglio dell’UE in data 25 maggio 2018

La proposta della Commissione è stata oggetto di discussione all’interno del Consiglio dell’UE il quale, nel maggio 2018, ha approvato le seguenti modifiche:

A) in tema di attività di TDM, il Consiglio dell’UE ha ritenuto opportuno estendere l’esenzione della tutela autorale anche a favore dell’attività di TDM svolta da enti pubblici e privati, diretta ad analizzare grandi quantità di dati legalmente accessibili;

B) in tema di “diritti accessori”, il Consiglio UE ne ha limitato l’applicazione solamente all’utilizzo di parti rilevanti delle pubblicazioni (in caso contrario infatti non sussisterebbe in capo all’editore alcun diritto di vietare la condivisione della pubblicazione protetta), prevedendo inoltre che la protezione su tali diritti dovrebbe durare solamente un anno, anziché venti;

C) per quanto riguarda gli obblighi imposti agli ISP, il Consiglio ha proposto di escludere a priori la possibilità di poter continuare ad applicare in favore degli stessi il meccanismo di esenzione previsto dagli artt. 13 e 14 della Direttiva 2000/31/CE in merito ai contenuti illeciti caricati dai propri utenti.

Gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in data 12 settembre 2018

Successivamente è intervenuto il vaglio istituzionale del Parlamento europeo che, lo scorso luglio, aveva bocciato il testo presentato dalla Commissione, rinviando la seduta per la discussione e l’approvazione degli emendamenti a settembre.

In quella sede  il Parlamento ha votato e approvato inter alia i seguenti emendamenti:

A) in tema di “diritti accessori”, il Parlamento ha specificato che la tutela non potrà estendersi all’utilizzo privato e non commerciale delle pubblicazioni in questione, nonché ai semplici collegamenti ipertestuali e potrà avere una durata limitata di cinque anni;

B) in tema di obblighi per gli ISP, il Parlamento – in aggiunta alle proposte della Commissione – ha richiesto la predisposizione di “meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci”in caso di rimozione dei propri contenuti dalle piattaforme; C) in tema di risoluzione delle controversie, il Parlamento ha previsto l’istituzione a livello interno di un apposito organismo imparziale cui le parti possano eventualmente rivolgersi, in via alternativa al Giudice nazionale, per la risoluzione delle controversie relative all’adempimento degli obblighi a carico degli ISP.

Si attende ora il vaglio del Consiglio dell’Unione Europea il quale, nel rispetto della procedura legislativa ordinaria, dovrà esprimere il proprio parere in merito agli emendamenti approvati dal Parlamento.

 

Articolo redatto insieme al co-autore: Jacopo Lorenzon

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