14 Ottobre 2021

Uno sguardo di insieme sulla riforma della giustizia penale

ALESSANDRO GENTILONI SILVERI

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Abstract

Dopo l’approvazione del Senato, il d.d.l. di ‘riforma della giustizia penale’, portato avanti dal Governo, si avvia a divenire legge. In esso convivono due differenti regimi giuridici. Alcune disposizioni entrano in vigore immediatamente, innovando importanti istituti del diritto penale sostanziale e processuale. Altre formano oggetto di una legge-delega, che detta i principi da seguire affinché il futuro legislatore intervenga in numerosi ambiti dell’ordinamento penale. La novità di maggiore impatto, dogmatico prima ancora che pratico, è rappresentata dal significativo ripensamento (immediatamente in vigore) dell’istituto della prescrizione del reato.

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La cessazione definitiva del corso della prescrizione ed il suo contrappeso processuale, l’improcedibilità: la disciplina previgente…

Tradizionalmente, la prescrizione estingueva il reato se, entro un tempo parametrato alla gravità dello stesso, non interveniva l’emissione di una sentenza passata in giudicato. Muovendo dal dato empirico per cui la struttura giudiziaria non è (quasi mai) in grado di terminare tre gradi di giudizio entro il risicato termine prescrizionale assegnato ai delitti puniti con pena uguale o inferiore ai sei anni di reclusione (a tacere delle contravvenzioni, falcidiate in un tempo ancora minore), il legislatore era dovuto intervenire due volte per arginare . Una prima, nel 2017 (riforma ‘Orlando’, Legge 103/17) disponendo che il corso della prescrizione rimanesse sospeso durante i giudizi di impugnazione (appello e cassazione) nella misura complessiva di tre anni a seguito di una sentenza di condanna. Una seconda, nel 2019 con la legge n. 3 (riforma ‘Bonafede’), sancendo che, dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, la prescrizione entrasse in uno stato di sospensione che permaneva sino alla sentenza definitiva. L’ultima novella aveva scatenato una feroce battaglia politica tra ‘garantisti’ -che vedevano nella prescrizione l’unica difesa del cittadino di fronte a furori punitivi, senza scadenza temporale, di uno Stato-leviatano, e gridavano alla lesione del canone costituzionale di ‘ragionevole durata’ del processo penale, non più bilanciato dall’estinzione del reato- e ‘giustizialisti’, i quali invece notavano l’assurdità di avviare al macero centinaia di processi penali ogni anno, magari dopo sentenze di condanna non definitive.

 

… e la disciplina odierna

La riforma Cartabia realizza, con efficacia immediatamente precettiva, un significativo ripensamento della prescrizione del reato, che restaura l’ortodossia dogmatica (affrancando l’istituto, che ha ad oggetto il reato come fatto illecito sostanziale, dall’aporia concettuale di dover scandire i tempi della procedura penale necessaria per accertarlo) e al tempo stesso garantisce l’equità, dal punto di vista della durata, dei giudizi penali. In particolare, viene introdotta (all’art. 161-bis c.p., di nuovo conio) la ‘cessazione definitiva’ del corso della prescrizione, secondo la quale dopo la sentenza di primo grado il decorso della causa estintiva (non è più sospeso, ma) si interrompe definitivamente. Per garantire la ragionevole durata del processo penale, bilanciando il rischio che i giudizi di impugnazione languano per anni di fronte a Corti di Appello notoriamente ingolfate dall’arretrato, è stata disciplinata (all’art. 344-bis c.p.p.) una nuova causa di improcedibilità, di matrice e rilievo solamente processuale, in virtù della quale se il giudizio di appello e quello di cassazione non si concludono entro, rispettivamente, due anni e un anno (ma è previsto un regime transitorio con termini più lunghi, per dare modo alla macchina giudiziaria di adeguarsi), il giudice emetta una sentenza di non doversi procedere. La disciplina si completa con cause di proroga e sospensione di detti termini, con la rinunciabilità da parte dell’imputato, con l’esclusione per i reati puniti con l’ergastolo.

 

Le altre disposizioni della legge-delega

La legge-delega riguarda alcuni settori del diritto penale sostanziale (procedibilità a querela, non punibilità per particolare tenuità del fatto, giustizia riparativa) ma, soprattutto, dà l’avvio ad un percorso di ammodernamento e snellimento del rito processuale, con riforme che investiranno tutte le fasi del procedimento penale. Dovrà essere consolidata ed ampliata la disciplina in materia di digitalizzazione del processo penale, avviata in via emergenziale durante la pandemia; in particolare, verrà introdotta la possibilità di eleggere un ‘domicilio telematico’ per agevolare le notifiche. Saranno riviste anche le indagini preliminari, non solamente rispetto ad importanti aspetti operativi -con razionalizzazione (bilanciata dalla adozione di ‘criteri di priorità’ nel perseguimento dei diversi reati) dei termini di durata e più penetranti controlli da parte del Giudice su di essi nonché sulla tempestività dell’iscrizione nel registro degli indagati- ma anche e soprattutto rispetto alla regola di giudizio per esercitare l’azione penale: non sarà più sufficiente la ‘idoneità a sostenere l’accusa in giudizio’ ma occorrerà una ‘ragionevole previsione’ di condanna (identico principio che varrà nell’udienza preliminare). I procedimenti speciali verranno modificati, riconoscendo maggiori incentivi ad optare per patteggiamento e rito abbreviato (con un ulteriore sconto di un senso della pena se l’imputato rinuncia ad impugnare) e a non opporsi al decreto di condanna. Verrà ampliato il catalogo dei reati che consentono la citazione diretta a giudizio, ma ci sarà un inedito vaglio (nella sede di una udienza ‘pre-dibattimentale’ assai simile nei presupposti all’udienza preliminare) circa la prognosi che il processo giunga a condanna, davanti al Tribunale composto in maniera diversa da quello competente per il dibattimento. Quest’ultimo dovrà essere obbligatoriamente calendarizzato in tutte le udienze e vedrà innovazioni riguardo alla disciplina del mutamento di composizione del collegio ed alle modalità di presentazione delle prove tecnico-scientifiche. Importante novità anche per i giudizi di appello e cassazione che, come avvenuto durante la pandemia, diventano di regola a contraddittorio solamente scritto, salva la facoltà per le parti di domandare che si proceda in trattazione orale. Razionalizzazioni anche nel settore della confisca e amministrazione dei patrimoni, riscossione delle pene pecuniarie, sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

 

Conclusioni

La ‘riforma Cartabia’ interviene ad ampio raggio. Se, per lo più, procede per evoluzione, l’aspetto più rivoluzionario -anche per le feroci polemiche politiche che avevano contraddistinto il dibattito, a detrimento della corretta percezione delle questioni giuridiche sottostanti- è quello che riguarda il binomio prescrizione del reato-improcedibilità per eccessiva durata del processo. L’equilibro realizzato, con norme immediatamente in vigore, è lodevole tanto rispetto all’ortodossia dogmatica quanto al rispetto del canone costituzionale del processo equo.

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