25 Giugno 2021

Speciale Brexit 5° parte: L’Impatto su Iva e accise

SARA ARMELLA

Immagine dell'articolo: <span>Speciale Brexit 5° parte: L’Impatto su Iva e accise </span>

Abstract

L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha determinato significative conseguenze anche dal punto di vista dell’Iva e delle accise. Un’operazione che, fino al 31 dicembre 2020, era qualificata come acquisto intraunionale è oggi soggetta alle regole proprie dell’importazione doganale, così come la cessione intraunionale di beni dà ora luogo a un’esportazione. Nella quinta parte di questo speciale sulla Brexit approfondiamo le conseguenze della Brexit in ambito Iva.

 

***

L’impatto della Brexit sulla fiscalità indiretta

In materia di fiscalità indiretta, il Trade and Cooperation Agreement concluso tra Ue e Uk contiene unicamente un protocollo in materia di cooperazione amministrativa finalizzata al contrasto alle frodi, anche in materia Iva, che prevede un impegno comune nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, nello scambio di informazioni e nel recupero dei debiti Iva a livello transfrontaliero.

Anche se nel testo dell’Accordo non si parla molto di Iva, la Brexit ha avuto un impatto significativo sulle regole doganali e fiscali applicabili agli scambi commerciali tra Ue e Uk. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è un Paese terzo rispetto all’Unione europea, pertanto, le operazioni commerciali tra i due blocchi rappresentano scambi internazionali.

In particolare, le cessioni di beni verso Uk non configurano più cessioni intraunionali, disciplinate dall’art. 41, d.l. 331 del 1993, bensì vere e proprie cessioni all’esportazione, ai sensi dell’art. 8, lett. a) e b), d.p.r. 633 del 1972.

Le esportazioni verso il Regno Unito non sono, dunque, imponibili Iva, in quanto i beni sono spediti o trasportati verso una destinazione extra-Ue. È necessario, tuttavia, che il fornitore di tali beni sia in grado di provare che la merce ha lasciato il territorio Ue. Generalmente, gli Stati membri si basano sull’attestazione di uscita trasmessa all’esportatore dall’Ufficio doganale di esportazione. L’uscita dei beni dal territorio europeo è, infatti, accompagnata dal messaggio elettronico “risultati di uscita”, prodotto dal sistema informatico doganale AIDA (art. 333 RE). In caso di esito positivo, il messaggio “uscita conclusa” costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione, ai sensi dell’art. 8, lett. a) e b), d.p.r. 633 del 1972. I diversi flussi informatici in territorio Ue sono gestiti dal sistema doganale ECS (Export Control System).

All’importazione nel Regno Unito, l’Iva dovrà essere assolta in Dogana, secondo le procedure previste dal legislatore inglese.

Anche dal punto di vista degli acquisiti di beni materiali dal Regno Unito, non si è più in presenza di acquisti intraunionali, con assolvimento dell’Iva mediante reverse charge (artt. 46 e 47, d.l. 331 del 1993), bensì di operazioni di importazione, con conseguente assolvimento dell’Iva in Dogana e successiva detrazione in sede di liquidazione periodica dell’imposta.

L’operatore italiano che acquista beni provenienti da Uk dovrà assolvere l’Iva all’importazione all’aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all’interno dell’Unione europea. L’Iva è generalmente versata direttamente alle autorità doganali, a meno che non venga utilizzato un deposito Iva, con conseguente differimento dell’imposizione e assolvimento mediante reverse charge.

 

Le operazioni a cavallo del 1° gennaio 2021

Ai sensi dell’art. 51 dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, G.U. 31 gennaio 2020, n. 29/7) la direttiva Iva 112/2006 continua ad applicarsi alle operazioni che presentano un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro, effettuate prima della fine del periodo transitorio. La spedizione di merci (da o verso il Regno Unito) che ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2020 ma si è conclusa (o che si concluderà) dopo il 1° gennaio 2021 si considera, pertanto, operazione intra-Ue ai fini Iva.

Le Linee guida della Commissione europea nel settore Iva hanno precisato, inoltre, che i beni trasportati da uno Stato membro nel Regno Unito possono essere reintrodotti nel territorio Ue in esenzione da Iva, ai sensi dell’art. 143, par. 1, lett. e) della direttiva Iva (Linee guida Commissione europea, 10 dicembre 2020, pag. 8).

 

Intrastat

Dal 1° gennaio 2021, gli operatori Ue non devono più inserire le cessioni di beni verso Uk negli elenchi riepilogativi Intra. In Uk, invece, le imprese “VAT registered” dovranno continuare a inviare, per tutto il 2021, gli elenchi Intrastat mensili per gli acquisti.

Un’ulteriore precisazione riguarda il prefisso del numero di identificazione Iva “XI” per i soggetti stabiliti in Irlanda del Nord. Con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottata di concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, 15 febbraio 2021, prot. n. 46832/RU, infatti, sono state aggiornate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (modelli Intrastat).

 

Altri Talks