14 Gennaio 2022

Trasferimenti immobiliari: possibili in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto senza la presenza del notaio

MARTINA NICELLI

Immagine dell'articolo: <span>Trasferimenti immobiliari: possibili in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto senza la presenza del notaio</span>

Abstract

Con un’importante sentenza del luglio scorso (n. 21761/2021), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, tra l’altro, statuito che ai fini del trasferimento immobiliare da un coniuge all’altro o a favore dei figli in sede di separazione o divorzio, sarà sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo raggiunto dalle parti per la soluzione della crisi coniugale, non essendo più necessario l’intervento del notaio.

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La pronuncia in esame risulta essere di rilevante portata, in quanto chiarisce un tema estremamente dibattuto in giurisprudenza e conferma la tendenza consolidatasi negli ultimi anni di guardare con favore ai ruoli svolti dagli avvocati e dagli ausiliari del giudice nei procedimenti di separazione e di divorzio.

 

I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio

Nella fase patologica del rapporto coniugale, che può essere regolata con gli strumenti giuridici della separazione e del divorzio, non è raro che venga concordato il trasferimento o l’impegno, da parte di uno dei due coniugi, al trasferimento di beni, mobili o immobili, a favore dell’altro coniuge o dei figli. Le attribuzioni patrimoniali rientrano in quello che viene definito “contenuto eventuale” dell’accordo di separazione o di divorzio. In particolare, possono essere definiti trasferimenti immobiliari tutti gli atti mediante i quali la proprietà o un altro diritto reale su cosa altrui viene trasferito (o costituito) da un coniuge a favore dell’altro o a favore dei figli, allo scopo di regolamentare i rapporti patrimoniali in occasione della crisi matrimoniale.

La Corte di Cassazione ha statuito che sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione e divorzio che:

1) riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili;

2) operino il trasferimento di beni a favore di uno dei coniugi al fine di assicurarne il mantenimento;

3) statuiscono il trasferimento di un bene immobile da parte di un genitore in favore dei figli quale assolvimento dell’obbligo di mantenimento di essi;

4) prevedano l’impegno dei coniugi a compiere trasferimenti immobiliari successivi al decreto di omologa.

È la natura negoziale degli accordi tra i coniugi a far sì che all’interno dei medesimi possano essere presenti anche clausole a contenuto patrimoniale, la cui validità dipende dal giudizio sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attribuito dal legislatore.

 

Il contenuto dell’atto traslativo

E' indispensabile per il trasferimento immobiliare diretto a favore dell’altro coniuge o dei figli, che l’atto traslativo contenga, ex art. 29, L. 27/02/1985, n. 52 :

- l’identificazione catastale;
- il riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
- la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- gli intestatari catastali i quali devono essere conformi con le risultanze dei registri immobiliari.

La sanzione, nel caso non vi fossero questi dati, è la nullità dell’atto.

Inoltre – ed è questo il punto maggiormente innovativo della sentenza - non è rilevante che sia il notaio il soggetto che roga l’atto. Il verbale di udienza redatto dal cancelliere è a tutti gli effetti un atto pubblico trascrivibile ex art. 2657 cod. civ.. Le verifiche ex art. 29, comma 1-bis, L. 27/02/1985, n. 52, che dovrebbe normalmente compiere il notaio, possono essere validamente compiute anche dal cancelliere, al quale compete la qualifica di pubblico ufficiale, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario - come accade già in diversi Tribunali - potrà predisporre d'intesa con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

I trasferimenti immobiliari attuati tra i coniugi in questo senso godono delle particolari agevolazioni di cui all’art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Trovando la propria causa nella separazione o nel divorzio, in quanto atti diretti a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi saranno esenti da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e qualsiasi altra tassa. Le agevolazioni menzionate valgono anche per i trasferimenti immobiliari in favore dei figli, sempre se funzionali alla risoluzione della crisi coniugale.

Il tema dei trasferimenti immobiliari è molto presente nella prassi dei tribunali italiani, in quanto sempre più spesso vengono previsti accordi di questo tipo all’interno delle procedure di separazione e divorzio. Per questo motivo, molti tribunali si erano già dotati prima della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite, di apposite linee guida e protocolli per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio. Tra questi:
il Tribunale di Crotone (http://www.ordineavvocaticrotone.it/node/268),
il Tribunale di Pordenone (https://www.tribunale.pordenone.it/amministrazione_trasparente.aspx?doc=428),
il Tribunale di Pesaro (http://www.ordineavvocatipesaro.it/notiziario/427scan0002.pdf),
il Tribunale di Roma (http://www.tribunale.roma.it/allegatinews/A_11045.pdf),
il Tribunale di Genova (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17507242/il-nuovo-orientamento-del-tribunale-di-genovasui-trasferime.html).

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