06 Settembre 2020

Videosorveglianza in condominio: quando e come installare un impianto

VINCENZO FONZO

Immagine dell'articolo: <span>Videosorveglianza in condominio: quando e come installare un impianto</span>

Abstract

L’articolo intende approfondire la tematica della videosorveglianza in condominio, effettuata sia dai condomini sia dal condominio stesso, per finalità di sicurezza. Saranno approfondite, innanzitutto, le fonti normative, principalmente il Regolamento Ue 679/16 cd. GDPR e il D.lgs 101/2018, poi verrà fatta una panoramica sugli obblighi del titolare nei confronti degli interessati. In ultimo verrà approfondito il caso della presenza di lavoratori all’interno del condominio e saranno analizzati gli aspetti normativi da tenere in considerazione.

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Videosorveglianza in condominio: le norme da tenere in considerazione

Il senso di sicurezza che si percepisce oggi in molte città italiane, alla luce dei recenti fatti di cronaca, consiglia sempre più spesso l'installazione di telecamere di videosorveglianza in aeree condominiali per preservare la sicurezza dei condomini e la tutela di beni derivante dall'intrusione di terzi malintenzionati.

Un problema molto sentito quando si parla di telecamere in condominio è quello legato al diritto alla privacy, sia dei condomini stessi che di terzi, anche alla luce del recente D.Lgs.n.101/2018, in vigore dal 19 settembre 2018, che ha avuto il difficile compito di armonizzare il Codice privacy al GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. La normativa ha sollevato molti dubbi su quali dati personali debbano essere protetti e sulle regole da rispettare per l'installazione di telecamere e videocitofoni al fine di evitare la violazione della riservatezza.

Il D.Lgs. n.101/2018, emanato per equilibrare la normativa nazionale al GDPR, non ha abrogato il codice privacy (D.Lgs.n.193/2003) ma l’ha integrato.

Il Regolamento Europeo 2016/679 ha precisato che le telecamere per motivi di sicurezza possono essere installate senza il consenso altrui, sulla base di un legittimo interesse del Titolare alla tutela della sicurezza personale o dei propri beni.

Poiché il Titolare del trattamento dei dati personali in condominio è rappresentato dall'amministratore, se un condomino installa una telecamera o un videocitofono a uso esclusivo sarà suo compito richiedergli una relazione tecnica in modo da valutare se i campi di visione possano violare la privacy di altri condomini o terzi.

In pratica, ogni condomino può installare telecamere a tutela della sua proprietà purché l'angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad es. antistanti l'accesso alla propria abitazione) evitando ogni forma di ripresa (anche senza registrazione) relativa ad aeree comuni ovvero alle zone antistanti l'abitazione degli altri condomini.

Le norme in materia di privacy si estendono anche ai videocitofoni dove la dottrina prevalente ritiene, pertanto, che non sia necessario posizionare degli avvisi che rendano nota la presenza del videocitofono, come invece accade per le telecamere poste nelle aeree comuni, in quanto le immagini riprese sono ad uso esclusivo del singolo condomino.

Anche nel caso di installazione di telecamere finte sarà necessario rispettare le norme privacy riguardo l’informativa

Cosa fare quando è presente un dipendente in condominio

Nel momento in cui è presente un dipendente (ad esempio il portiere), gli oneri del condominio aumentano. Prima di installare le telecamere, infatti, sarà necessario richiedere l’autorizzazione all’ufficio provinciale dell’Ispettorato del Lavoro, producendo una relazione tecnica ove saranno indicati i motivi di sicurezza che hanno spinto alla richiesta di installazione dell’impianto di videosorveglianza.

Non sarà assolutamente sufficiente il consenso espresso dal dipendente in ordine all’installazione, come ribadito dalla Corte di Cassazione 3 sez. penale 38882/2018, in quanto “il consenso del lavoratore all'installazione di un'apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti, in violazione delle prescrizioni dettate [n.d.r. accordo con rappresentanza sindacale o autorizzazione amministrativa], non assumendo alcun valore esimente la mancata opposizione dei lavoratori all'istallazione delle videocamere.”

La mancanza dell’autorizzazione configura reato ex artt. 4 e 38 D. Lgs. N. 300 del 1970 (tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate).

 

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