11 Giugno 2020

Bonus vacanze: esclusione dai provvedimenti di sostegno delle piattaforme prenotazione alloggi

FEDERICA CINQUETTI

Immagine dell'articolo: <span>Bonus vacanze: esclusione dai provvedimenti di sostegno delle piattaforme prenotazione alloggi</span>

Abstract

                              Aggiornato al 10.06.2020

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, noto come “Decreto Rilancio”, esclude la possibilità di utilizzare il “bonus” su piattaforme online come Booking.com, Expedia ed Airbnb.  Ricordiamo che il decreto ha introdotto una nuova misura a sostegno del turismo in Italia: le famiglie con reddito inferiore a euro 40.000 potranno usufruire dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 di un “bonus Vacanze” sino a 500 euro per soggiorni in strutture turistico-ricettive italiane.

Quali le ragioni di tale scelta?

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Il “bonus Vacanze”: come funziona

Il “bonus Vacanze” previsto dal “Decreto Rilancio” riconosce, all’art. 176 rubricato “Tax credit vacanze”, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 40.000 euro utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 presso imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast situati sul territorio nazionale.

In particolare, il bonus potrà essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare e sarà riconosciuto nella misura massima di euro 500 per famiglie composte da tre o più persone. Saranno invece riconosciuti euro 300 per i nuclei familiari composti da due persone ed euro 150 per quelli composti da una sola persona. Tale credito sarà fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul costo della prenotazione che sarà ottenuto dal turista direttamente presso la struttura ricettiva scelta al momento del pagamento. La restante parte, pari al 20% del credito, sarà detratta dall’avente diritto in sede di dichiarazione dei redditi. Le famiglie composte da tre o più persone avranno pertanto uno sconto massimo di 400 euro sul prezzo del soggiorno ai quali bisognerà aggiungere, in questo caso, 100 euro di credito di imposta che verranno detratti dalle tasse.

Il “bonus vacanze” è un credito non frazionabile e i destinatari dell’agevolazione dovranno impiegarlo per un’unica prenotazione.

L’art. 176 comma 3 lettera c) del “Decreto Rilancio” ha disposto, tuttavia, che la prenotazione non potrà essere effettuata mediante l’intermediazione di piattaforme o portali telematici ma solo tramite agenzie e tour operator.

Non si sono fatte attendere le critiche da parte dei principali operatori delle prenotazioni di vacanze on line, quali ad esempio Booking.com, Expedia ed Airbnb, grandi esclusi della nuova misura varata dal Governo.

 

Le possibili ragioni dell’esclusione

L’esclusione dei colossi del turismo telematico dalla fruizione del “bonus Vacanze” sembra apparentemente dettata da mere ragioni “campanilistiche”, ossia dalla volontà di far sì che l’incentivo stanziato per il turismo (che impegna risorse dello Stato per circa 2,4 miliardi di euro) stimoli i cittadini a consumare entro l’anno il “prodotto vacanza” a favore di imprese italiane del settore al fine di favorirne la ripartenza, piuttosto che a vantaggio di realtà turistico-ricettive che si limitano ad offrire un servizio di mera intermediazione tra il consumatore e la struttura.

È presumibile che con tale esclusione lo Stato Italiano - sull’assunto che le maggiori piattaforme telematiche per la prenotazione di alloggi fanno capo a soggetti che hanno sede fiscale fuori dai confini nazionali - abbia cercato di evitare che una quota delle risorse pubbliche stanziate finisse all’estero senza alcun beneficio né per il mercato interno né per le casse dello Stato.

L’esclusione degli operatori del turismo telematico dal “Decreto Rilancio” potrebbe spiegarsi con un’azione di Governo mirata a contrastare il fenomeno, da tempo al centro di un acceso dibattito, per cui le piattaforme di prenotazioni online venderebbero servizi italiani operando nel mercato nazionale ma al contempo sottraendosi al relativo prelievo fiscale stabilendo la loro sede in stati esteri dalla tassazione più favorevole.

L’emergenza COVID-19, tuttavia, ha avuto conseguenze devastanti per le aziende del settore turistico di tutto il mondo, compresi i grandi operatori turistici on-line.

Va considerato, d’altro canto, che le multinazionali del turismo on-line impiegano decine di dipendenti anche in Italia e che, in ogni caso, tutte le strutture turistico-ricettive traggono beneficio dal servizio offerto dalle piattaforme, a prescindere dalle commissioni anche elevate che la piattaforma può ricevere per l’espletamento dell’attività; ciò grazie anche alla loro facilità di utilizzo per gli utenti e alla loro importante capacità di saper incrociare domanda ed offerta, a tutto vantaggio degli operatori minori, che altrimenti sarebbero sprovvisti di visibilità.

Ecco, in sostanza, che l’esclusione operata dal Decreto Rilancio potrebbe, ad un più attento esame, non essere stata la scelta più adeguata.

Le lamentele sono presto arrivate sul tavolo della Commissione Industria al Senato, dove il country manager di Airbnb in Italia, nell'audizione del 14 maggio, ha sottolineato che il "Bonus Vacanze" «pare escludere l’utilizzo delle piattaforme digitali per il pagamento e quindi per beneficiare di questa misura. Esprimiamo il nostro dissenso a riguardo». Egli ha inoltre evidenziato che «la distribuzione di voucher vacanza alle famiglie da utilizzare in tutte le strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico, sarebbe una misura più semplice». Anche Booking.com, nella persona del suo Regional Manager per l'Italia, ha espresso il proprio disappunto «perché vengono discriminate le persone che prenotano e pagano immediatamente sui portali telematici. Nelle prenotazioni — dice — ci sono leggerissimi, piccoli, segni di ripresa».

Emblematico in questo senso che anche l’associazione dei consumatori per eccellenza, il Codacons, si sia schierata dalla parte dei portali on-line insistendo sul fatto che il “bonus Vacanza”, per arrecare effettivo vantaggio ai consumatori, dovrebbe essere esteso a tutte le strutture turistiche “indipendentemente dalle modalità di prenotazione".

 

Conclusione

In un momento così delicato per la ripresa del settore turistico ed in generale per l’economia italiana in seguito all’emergenza COVID-19, la formulazione dell’art. 176 del "Decreto Rilancio" va senz’altro vista come un’iniziativa di welfare per il settore turistico italiano, sebbene, in concreto, di portata assai limitata e non esente da effetti distonici.

 

 

In presente articolo è stato redatto con la collaborazione dell'Avv. Gennaro d'Andria, partner di 3D LEGAL - DANDRIA Studio Legale.

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