13 Dicembre 2020

Concordato preventivo: la tassazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 5, TUIR

GIOVANNI MERCANTI

Immagine dell'articolo: <span>Concordato preventivo: la tassazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 5, TUIR</span>

Abstract

L’art. 86, co. 5 TUIR, consente di evitare che a seguito della liquidazione dell’impresa in sede di concordato preventivo emerga un debito fiscale, in termini di IRES, che lederebbe ulteriormente le ragioni dei creditori, nonostante l’incapienza del patrimonio sociale a soddisfarle integralmente. L’individuazione degli esatti confini in cui opera l’art. 86 non è però immediata, complice una non felice scrittura della norma, e richiede un’accurata esegesi.

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L’art. 86, co. 5, TUIR dispone che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

La finalità della norma, che trasfonde concetti presenti nella prima versione del TUIR, è duplice (Cass., Sent n. 13122/2018): da un lato, favorire l’adesione alla procedura concordataria, evitando che in conseguenza della stessa sorga un debito d’imposta che pregiudichi le ragioni dei creditori che la stessa procedura dovrebbe tutelare; dall’altro lato, impedire che, in capo a  un  soggetto  che  ha  subito  lo  “spossessamento” dell’intero patrimonio, possa sorgere un debito IRES, al cui pagamento quel soggetto non potrebbe adempiere, non disponendo di alcun mezzo per effetto del predetto spossessamento.

La riportata finalità consente di superare a livello interpretativo una prima ambiguità del dato testuale, riferendo la disposizione alle cessioni dei beni a terzi (e non ai creditori). La norma va letta nel senso che la cessione dei beni a terzi in esecuzione del concordato non comporta il realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti (Cass., Sent. nn. 11699/2007, 22168/2006 e 5112/1996; Agenzia delle Entrate, Ris. 29/E/2004). Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe inutile la previsione, atteso che l’eventuale trasferimento dei beni ai creditori ex art. 160, co. 2 LF, non può mai generare alcuna plusvalenza o minusvalenza, dal momento che non prevede il passaggio di proprietà dei beni dal debitore ai creditori, ma soltanto l’attribuzione, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporre dei beni ceduti e a provvedere alla loro liquidazione al fine di realizzare il soddisfacimento dei creditori nella misura indicata dalla proposta omologata.

Una seconda ambiguità del testo origina dalla circostanza che in esso vengono abbinati i concetti di plusvalenza (e minusvalenza) e di rimanenze. I due concetti sembrano inconciliabili, poiché le plusvalenze sono generate dal realizzo dei beni strumentali; mentre le rimanenze sono tipicamente costituite da beni, diversi da quelli strumentali, la cui cessione dà luogo a ricavi (e non plusvalenze ex art. 86 TUIR), quali i beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa, oltre che materie prime e semilavorati. In realtà, il punto di incontro è la possibilità che le rimanenze siano cedute in blocco con tutti i beni, quali componenti di un’azienda. La cessione in blocco dell’intero complesso aziendale dà luogo all’emersione di un’unica plusvalenza o minusvalenza, indipendentemente dalla circostanza che nel complesso aziendale siano inclusi beni da cui originano ricavi. Il che pure spiega il riferimento all’avviamento.

Una volta individuato come sopra l’ambito di operatività dell’art. 86, co. 5, TUIR, restano due aspetti interessanti da esaminare.

Il primo aspetto è comprendere quale livello di collegamento debba sussistere tra concordato preventivo e cessione dei beni, ai fini di applicare la menzionata disposizione. Considerando che il beneficio è finalizzato a incentivare l’accesso al concordato, non è sufficiente che le operazioni di cessione siano realizzate nel corso della procedura, ma è necessario che siano attuazione del piano concordatario. Il che implica, ulteriormente, che il piano e la sua omologazione deve essere antecedente le operazioni. Saranno dunque escluse dall’art. 86, co. 5, le operazioni difformi da quelle previste dal piano ed è irrilevante che, dopo il loro compimento, possa intervenire, a recepimento del nuovo assetto, un successivo concordato, attesa l’anteriorità delle operazioni rispetto alla relativa omologazione.

Un secondo aspetto di interesse è l’applicabilità dell’art. 86, co. 5 ai concordati preventivi in continuità di cui all’art. 186-bis LF.

All’epoca cui risale la disposizione qui commentata, i concordati in continuità non esistevano e quindi si tratta di comprendere se sia possibile valorizzare il riferimento testuale al concordato preventivo, sic et simpliciter, per applicare il regime di favore anche alla nuova tipologia di concordato.

La risposta sembra negativa, perché il riferimento testuale del comma 5 alle “cessioni dei beni ai creditori”, per quanto da interpretarsi nel senso innanzi precisato, individua quale ambito di applicazione la sola tipologia di concordati liquidatori.

In un recente interpello, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto l’inapplicabilità di tale disposizione alle plusvalenze (o minusvalenze) realizzate tramite la cessione di immobili non strumentali effettuata in attuazione di un piano di concordato preventivo con continuità aziendale (Risp 462/2019) perché “intenzione del legislatore è stata quella di circoscrivere la non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un’ipotesi in cui “dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa”.

Occorre rilevare che la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, per quanto sfavorevole al contribuente, è coerente con la ratio ricordata all’inizio di questo articolo, non fosse altro per la circostanza che nel concordato in continuità è assente lo spossessamento che caratterizza quello liquidatorio. Inoltre, quand’anche si valorizzasse il solo fine di evitare che dalla procedura sorga un debito d’imposta che pregiudichi le ragioni dei creditori, ci si dovrebbe comunque chiedere se questo consenta di superare il dato testuale, sovvertendo i corretti canoni interpretativi.

 

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione della Dottoressa Nicole Lettori, Tax Advisor presso lo Studio legale e tributario Mercanti e Associati

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