25 Novembre 2021

La concorrenza e la semplificazione in Sanità

GIUSEPPE DE MARCO

Immagine dell'articolo: <span>La concorrenza e la semplificazione in Sanità</span>

Abstract

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 novembre, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Si tratta di uno dei principali obiettivi posti dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare – entro la fine dell’anno – norme su diversi settori, tra cui la Sanità.
In particolare, il disegno di legge interviene in materia di salute in diversi punti:

  • agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;
  • supera l’attuale obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali;
  • elimina gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;
  • incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento al prezzo più basso;
  • elimina la discrezionalità di individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto.

 

Nel dettaglio, l’articolo del disegno di legge con le modifiche da apportare al d.lgs.502/92:

Art. 13

(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.”;

b) all’articolo 8-quinquies:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.”;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole “dal comma 1” sono inserite le seguenti: “e con le modalità di cui al comma 1-bis” e le parole “, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,” sono soppresse.

2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserito, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.”.

Nella segnalazione inviata quest’anno al Governo, in vista della predisposizione proprio del disegno di legge in argomento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva ribadito la necessità, con riferimento alla tutela della salute, di un intervento che aumentasse le condizioni di concorrenza nell’accesso delle strutture private all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

L’eccezionale pressione cui è sottoposto il SSN a causa della pandemia covid-19 rende necessari interventi volti ad aumentare l’efficienza; in tal modo si può conciliare l’incremento della domanda di cure sanitarie con i vincoli del finanziamento pubblico. Serve una migliore allocazione delle risorse, evitando sprechi; solo così la spesa pubblica per la sanità può essere indirizzata verso la costruzione di un sistema in grado di far fronte a eventi drammatici e di ampissima portata come quello in corso.

Nell’ottica di eliminare gli ostacoli che limitano la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie private l’Autorità aveva segnalato anche la necessità di modificare l’art. 8-ter del d.lgs. n.502/92, prevedendo che l’accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non accreditate sia svincolato dalla verifica del fabbisogno regionale di servizi sanitari.

Nella stessa ottica, è stato invece recepita la segnalazione circa la modifica degli artt. 8-quater e seguenti del d.lgs. n.502/92, al fine di riformare il sistema di accreditamento, eliminando l’accreditamento provvisorio, attraverso la previsione di una norma generale, che disponga l’obbligo di accreditamento definitivo da parte delle Regioni per le nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture sanitarie preesistenti.

Al fine di favorire la scelta del luogo di cura da parte del cittadino, orientando la domanda verso le strutture più efficienti, l’AGCM aveva evidenziato la necessità di incrementare l’informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, procedendo a rendere ampiamente disponibili i bilanci delle ASL e delle strutture private e i dati sugli aspetti qualitativi del servizio (liste attesa, per es.), nonché sugli aspetti relativi all’attività medica svolta.

È sempre importante sottolineare questo tipo di proposte, che certamente vanno incontro all’esigenza di modernizzazione e semplificazione della Pubblica Amministrazione in genere, elementi fondamentali per la ripresa del Paese.

Va tuttavia ricordato, a mio avviso, che il modello attuale di assistenza sanitaria, che caratterizza il SSN, è fondato su una logica diversa dalla concorrenza vera e propria. Esso si basa infatti sulla programmazione sanitaria dello Stato e delle Regioni, il che non favorisce la concorrenza tra strutture pubbliche e private, rendendo di fatto relativo anche l’esercizio del diritto di libera scelta del luogo di cura del cittadino. Con la riforma di cui al d.lgs. 229/1999, infatti, l’azione dei privati nel servizio pubblico sanitario si fonda sul principio, non della concorrenza (come era originariamente in base al d.lgs.502/92) ma del concorso, di tipo sussidiario. Come la giurisprudenza ha spesso sottolineato, si tratta di un mercato “regolato” in cui l’attività del privato è conseguenza della pianificazione pubblica e della sequenza autorizzazione-accreditamento-convenzione determinata dalle esigenze della distribuzione del servizio sanitario sul territorio nazionale.

 

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