20 Febbraio 2019

La Corte di Cassazione affronta il rapporto tra malattie professionali tabellate c.d. “multifattoriali" e tabagismo

LUCA MONTEMEZZO

Immagine dell'articolo: <span>La Corte di Cassazione affronta il rapporto tra malattie professionali tabellate c.d. “multifattoriali" e tabagismo</span>

Abstract

Con la recente sentenza n. 3207 del 04.02.2019, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la complessa tematica del rapporto tra la presunzione di eziologia professionale delle malattie c.d. tabellate e, in particolare per quelle c.d. multifattoriali, le possibili cause extraprofessionali che possano avere causalità esclusiva nella loro insorgenza.

***

La questione trae origine dal ricorso proposto nei confronti dell’INAIL dagli eredi di un lavoratore deceduto a causa di un tumore polmonare, al fine di ottenere la condanna dell’Ente alla corresponsione della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario. La domanda, che aveva inizialmente trovato accoglimento in primo grado, era stata poi respinta dalla Corte d’Appello all’esito di una nuova Consulenza Tecnica d’Ufficio. Il secondo consulente tecnico nominato, infatti, avvalendosi anche dell’ausilio di un tossicologo occupazionale, aveva escluso, da un lato, che l’attività lavorativa svolta (nella specie mansioni di installatore e manutentore di stampanti e fotocopiatrici) potesse avere alcuna incidenza sulla malattia contratta, nemmeno quale concausa; per contro, invece, aveva accertato e ritenuto che l’unico fattore causale rilevante dovesse essere riconosciuto nel forte tabagismo cui era soggetto il lavoratore. Tra i diversi motivi di ricorso i ricorrenti, in particolare, censuravano la decisione della Corte d’Appello lamentando come l’eziologia professionale non potesse essere negata, posto che la malattia contratta rientrava a pieno titolo tra quelle tabellate (nella specie si trattava di tumore del polmone derivante dall’esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, che si assumevano presenti nei materiali presenti in stampanti e fotocopiatrici).

Prima di esaminare le motivazioni esposte dalla Corte è utile ricordare che per “malattia professionale” si intende quella patologia causalmente riconducibile allo specifico rischio della mansione lavorativa cui il soggetto è stato addetto. La prova della correlazione con l’attività o, in generale, con l’ambiente di lavoro se, in tema di infortuni sul lavoro, è più semplice ed immediata (non fosse altro perché si tratta di evento “istantaneo” facilmente collocabile in termini spazio - temporali), l’accertamento della correlazione della malattia ai rischi professionali si presenta spesso più difficile; tale complessità risulta maggiore, poi, per quelle malattie cui è potenzialmente esposta l’intera popolazione (a prescindere dal rischio lavorativo specifico) perché causalmente correlabili a diversi fattori (genetici o esterni). In questo contesto, la predisposizione di un elenco di malattie (c.d. “tabellate”) con indicazione del rischio lavorativo cui le stesse sono collegabili e del periodo di latenza prevedibile, ha l’obiettivo di fornire una indicazione di correlazione che, all’interno del (solo) rapporto tra lavoratore e INAIL, assume il carattere di una “presunzione” che, tuttavia, può essere dall’Ente superata provando, invece, l’esistenza di una causa extralavorativa da sola idonea a determinare la patologia.

Proprio prendendo le mosse da tali premesse, si arriva, dunque, al principio esposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento: “… la circostanza che la malattia denunciata rientri tra le malattie tabellate, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, determina la esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l’adibizione ad una lavorazione tabellata – o l’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione – e l’esistenza della malattia ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità questa presunzione non è tuttavia assoluta ma è superabile con la prova – a carico dell’INAIL- che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro… Tale rilievo esime da ogni altra considerazione in ordine alla effettiva ricorrenza nella fattispecie di causa di una delle lavorazioni specificate al n. 33 lett. a) della nuova tabella delle malattie professionali nell’industria d cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (D.P.R. n. 1124 del 1965, all. n. 4)”.

Il principio è stato ormai più volte affermato dalla Suprema Corte che ha, anche e d’altro canto, espressamente precisato che “La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale” (in tal senso, per tutte, Cassazione n. 20416/2015) per le quali “… la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso…” (in tal senso, Cassazione n. 20769/2017).

In tema di malattie multifattoriali, quindi, tra le quali certamente si colloca il tumore polmonare, in assenza dei requisiti previsti dalle c.d. Tabelle, il lavoratore non beneficerà di alcuna “presunzione” avendo quindi l’onere di fornire la rigorosa prova della eziologia lavorativa.

Ove invece vi siano i requisiti per considerare la malattia “tabellata”, al lavoratore viene richiesta la prova:

  • dell’adibizione alla lavorazione tabellata o dell’esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione;
  • dell’esistenza della malattia tabellata;
  • dell’effettuazione della denuncia di malattia professionale nel termine massimo di indennizzabilità.

L’INAIL (così come del resto il datore di lavoro, benché all’interno di un rapporto dalle caratteristiche giuridiche molto diverse), però, e come risulta dalla sentenza in commento, potrà superare tale presunzione “semplice” fornendo la prova contraria e, cioè, dimostrando che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali.  Il tabagismo, così come accaduto nella fattispecie, è certamente uno dei fattori più rilevanti e a maggior rischio rispetto ai tumori del polmone e la sentenza si pone come precedente di sicuro interesse in ottica di sensibilizzazione della popolazione verso questo fenomeno, spesso, invece, ampiamente sottovalutato rispetto ai rischi sul lavoro.

 

Altri Talks