31 Agosto 2022

Crediti di imposta ricerca e sviluppo: per gli atti di recupero serve il parere del MISE

ARIANNA VALENZA

Immagine dell'articolo: <span>Crediti di imposta ricerca e sviluppo: per gli atti di recupero serve il parere del MISE</span>

Abstract

(Articolo pubblicato il 16/09/2021)

La sentenza 365/3/2021 della CTP di Vicenza pone un ostacolo all’attività di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) ritenendo necessario, ai fini della sua legittimità, il preliminare parere del MISE senza il quale l’attività degli uffici è da qualificarsi caratterizzata da eccesso di potere.

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Gli atti di recupero dei crediti di imposta R&S

Nelle varie evoluzioni normative dell'articolo 3 del DL n. 145/2013, le spese per acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di nuove conoscenze allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per l’innovazione dei prodotti e/o dei processi produttivi o servizi nuovi, hanno potuto beneficiare - entro certi limiti - di un credito di imposta a valere sul periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

La norma, come noto, non individua tassativamente quali sono le spese ricomprese in tale agevolazione, con la conseguenza che la disposizione ha comportato complessità applicative oggetto di non sempre univoche interpretazioni da parte dell’AdE.

Solo più di recente, con i chiarimenti forniti ai sempre più frequenti interpelli dei contribuenti, l’AdE[1] si è spinta ad affermare che la diffusione e la disponibilità di numerose tecnologie e tecniche di avanguardia nei settori di riferimento e, dunque, l’assenza dell’elemento della novità, è criterio imprescindibile per l’individuazione del perimetro delle attività agevolabili.

E ciò, principalmente, sulla base di quanto contenuto nel c.d. Manuale di Frascati[2] che definirebbe il perimetro oggettivo della R&S individuando cinque criteri essenziali per definirla, e cioè, novità, creatività, incertezza tecnologica, sistematicità e trasferibilità.

Da tali maggiormente stringenti interpretazioni è conseguito un filone accertativo con il quale l’AdE, contesta la legittimità dell’utilizzo del credito di imposta R&S principalmente per l’assenza del richiamato elemento della novità.

 

La sentenza n. 365/3/2021 della CTP di Vicenza

Ed è in tale filone che pare muoversi la pronuncia in commento.

Nella ricostruzione in fatto in relazione a due progetti condotti per innovazioni di processo nel corso del 2016 da parte di una società contribuente, la spettanza del credito era stata contestata dall’ufficio in quanto la società “non ha apportato nessuna innovazione al mercato, ma semplicemente migliorato il proprio processo produttivo attraverso l’applicazione di tecniche già esistenti nel settore e, quindi rientranti nell’attività ordinaria di sviluppo dei processi di azienda”.

E ciò, in coerenza con quanto affermato nelle risoluzioni n. 46/E/2018 e n. 40/E/2019 nelle quali l’AdE, ha precisato che:

(i)        “i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascaticostituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3”;

(ii)       tali criteri sarebbero perlopiù riconducibili ad “… attività che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio d'insuccesso scientifico o tecnologico

(iii)     conseguentemente, nel campo di applicazione del credito d'imposta non rientrano automaticamente tutte le attività di tipo innovativo che l'impresa intraprende, ma esclusivamente quelle che, … , si caratterizzino per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati”.

Apprezzando, invece, le argomentazioni della parte privata, pur nella stringatezza delle motivazioni in diritto, i giudici di prime cure hanno posto in risalto la necessità che l’attività di recupero degli uffici sia supportata da elementi tecnici idonea a giustificarla. Trattandosi, del resto, di spese sostenute per lo più per il miglioramento e per l’innovazione dei processi produttivi aziendali, gli uffici non hanno l’adeguata competenza per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra le spese agevolabili. I giudici hanno perciò sostenuto “l’eccesso di potere dell’Ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell’Azienda”. Sempre a dire dei giudici, infatti, “l’Ufficio, ai sensi delle Circ. n. 5/E/2016 e n. 13/E/2017, avrebbe dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico, e ciò non risulta dagli atti”.

Va, perciò, accolta con favore la posizione dei giudici di merito che sottolineano la necessità che il recupero sia supportato da maggiore rigore e tecnicismo e ciò specie, laddove, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività [3]. Spesso, e come si immagina anche nel caso di specie, gli atti di recupero dei crediti di imposta R&S sono solo infarciti di argomentazioni generiche che si limitano a ripercorre le disposizioni e le argomentazioni della prassi più recente ed adeguate, solo sommariamente, alla situazione concreta che pretendono di contestare.

Consegue da ciò che gli atti di recupero non solo difettano spesso nella motivazione, ma pretendono di applicare indiscriminatamente criteri (quali quello della “novità”) che solo successivamente ai periodi di imposta ad oggi in contestazione sono entrati nella prassi dell’Ade, con una evidente ed inaccettabile riconoscimento di valore retroattivo a mere interpretazioni di prassi.

E’ perciò auspicabile che i successivi orientamenti giurisprudenziali si focalizzino sul ruolo da attribuirsi ai criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati con l’intento di indirizzare l’indiscriminata attività di recupero degli uffici a situazioni effettivamente connotate da chiari ed evidenti indici di anomalia potenzialmente indicativi del coinvolgimento in meccanismi di frode fiscale, senz’altro da perseguire.

 

[1] Per tutte la R.M. n. 46/E/2018 e la R.M. n. 40/E/2019.

[2] Il Manuale di Frascati dell’OCSE è un documento che stabilisce la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla R&S nei Paesi dell'Ocse.

[3] Si segnala la recente circolare della GDF dello scorso 28.7.2021 nella quale, sottolineando proprio l’esigenza maggiormente rigorista di condurre verifiche fondate, si è affermata la necessità della richiesta di parere tecnico al MISE solo nella residuale ipotesi di complessità nell’accertamento dei requisiti di novità e nell’individuazione dell’ostacolo tecnico-scientifico non superabile con le conoscenze del settore che ha innescato l’attività di R&S

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