16 Marzo 2022

Crisi d'impresa e piani di risanamento dei gruppi aziendali

EUGENIO BISSOCOLI

Immagine dell'articolo: <span>Crisi d'impresa e piani di risanamento dei gruppi aziendali</span>

Abstract

L’articolo 13 del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge n. 147 del 21 ottobre 2021 (di seguito, il “Decreto 118”), consente alle imprese appartenenti ad uno stesso gruppo di accedere “unitariamente” alla composizione negoziata della crisi d’impresa (“CNC”). Tale disposizione introduce per la prima volta nel nostro ordinamento uno strumento per la gestione della crisi applicabile al “gruppo di imprese”. Ne parliamo in questo articolo.

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La composizione negoziata della crisi nei gruppi di imprese

Prima dell’entrata in vigore del Decreto 118, solo alcune norme (artt. 81 e 91) del D.lgs n. 270 del 1999 sull’amministrazione straordinaria (“a.s.”) delle grandi imprese (c.d. legge “Prodi-bis”) si sono occupate di gruppi di imprese con riferimento a circostanze specifiche, quali la possibilità per il Commissario dell’impresa madre:

(a) di attrarre le imprese del gruppo insolventi alla procedura di a.s. dell’impresa “madre” a prescindere dai requisiti dimensionali (n. dipendenti e debiti) previsti per relativa ammissione, e

(b) di proporre la revocatoria nei confronti degli atti e pagamenti compiuti dalle imprese del gruppo in un “periodo sospetto” più esteso rispetto a quello previsto dalla legge fallimentare (3 e 5 anni invece di 6 e 12 mesi).

La CNC introdotta dal Decreto 118, tuttavia, non costituisce una “procedura concorsuale”. La gestione dell’impresa, infatti, durante la composizione resta in capo al debitore senza che sia previsto un controllo effettivo da parte dell’esperto e tantomeno del Tribunale. Quest’ultimo infatti ha un ruolo residuale intervenendo solo in casi limitati (quali l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili e della cessione di azienda in deroga all’art. 2560 c.c., la conferma o la verificare la sussistenza dei presupposti delle misure protettive (cfr. https://www.4clegal.com/opinioni/misure-protettive-previste-favore-debitore-sede-composizione-negoziata-crisi-dimpresa).

Pertanto, una vera “procedura concorsuale” di gruppo si avrà solo con l’entrata in vigore (allo stato prevista per il 16 maggio 2022) degli artt. 284 e ss. del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito “C.C.I.I.”) (v. infra sub IV).

 

La trattativa unitaria con i creditori del gruppo di imprese nella composizione negoziata: aspetti procedurali e sostanziali

La CNC di “gruppo” è attivabile dalle imprese appartenenti ad un gruppo e consente la gestione delle trattative con i creditori delle varie società da parte di un unico esperto (art. 13, c. 1, Decreto 118). La domanda è rivolta alla Camera di Commercio del luogo in cui è iscritta la società che esercita “direzione e coordinamento” sul gruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c. o, in mancanza, la società che ha la maggiore esposizione debitoria (art. 13, c. 2, Decreto 118).  L’esperto svolge le trattative con riferimento alle società del gruppo, salvo il caso in cui non siano “eccessivamente gravose” (nel qual caso può decidere che “si svolgano per le singole imprese”) (art. 13, comma 6, Decreto 118).

Nel caso in cui le imprese del gruppo presentino più domande di CNC, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione si svolga in modo unitario. In alternativa, per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati.

Sotto un profilo sostanziale, l’art. 13, c. 7 e c. 9, del Decreto 118, prevedono rispettivamente che (a) alle trattative per la CNC possano prendere parte, su invito dell’esperto, anche le imprese del gruppo che non si trovino in stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario (né in stato di crisi o insolvenza) e (b) i finanziamenti intra-gruppo siano esclusi dalla postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., a condizione che l’esperto, debitamente informato dall’imprenditore, non abbia iscritto il proprio dissenso nel R.I. ex art. 9, c. 4, Decreto 118.

 

I possibili esiti della composizione negoziata della crisi di gruppo

L’art. 13, c. 10, del Decreto 118 prevede che la CNC di gruppo possa concludersi con la sottoscrizione di un unico accordo di cui possono essere parte tutte le imprese appartenenti al gruppo, e segnatamente:

(a)   un accordo idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (art. 11, c. 1, lett. a, Decreto 118);

(b)   una convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F. (art. 11, c. 1, lett. b, Decreto 118);

(c)   un accordo attuativo di un piano di risanamento unitario che abbia gli effetti di cui all’art. 67, c. 3, L.F., ma senza l’obbligo di attestazione (art. 11, c. 1, lett. c, Decreto 118).

A tali accordi potranno ragionevolmente partecipare anche le imprese del gruppo in bonis, ad es. per assumere obblighi di garanzia o finanziamento a vantaggio del gruppo ovvero ancora per assumere impegni di ricapitalizzazione a vantaggio delle imprese insolventi (v. supra sub II).

Le imprese del gruppo potranno invece accedere solo singolarmente all’accordo di ristrutturazione del debito (“ADR”), al concordato preventivo e al fallimento (art.  13, c. 10, Decreto 118). Diversamente dal concordato e dal fallimento, nel caso dell’ADR, in base ad un prassi oramai consolidata, si potrà avere un unico piano, un unico accordo e un’unica attestazione per le imprese del gruppo. Nondimeno, i ricorsi e la relativa omologazione (nonché la verifica da parte del Tribunale competente) dovranno essere separati per ciascuna impresa del gruppo.

 

La crisi di gruppo nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

Con l’entrata in vigore del CCII (prevista, ad oggi, in data 16 maggio 2022), più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti ad un gruppo potranno proporre un unico ricorso per accedere al concordato preventivo presentando un “piano unitario”, ovvero più piani “reciprocamente collegati e interferenti” (art. 284, c. 1, CCII). Lo stesso potrà avvenire per la domanda di accesso alla procedura di omologazione di ADR.  

Il piano (nel caso di “piano unitario”) o i piani (nel caso di “più piani fra loro interferenti”) dovranno (a) avere il contenuto previsto dall’articolo 56 CCII, che declina in dettaglio il contenuto del piano attestato sulla base della best practice sviluppata per i piani ex art. 67 c. 3, lett. d) L.F. e (b) essere idonei a consentire “il risanamento dell’esposizione debitoria …e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria” di ciascuna impresa del gruppo (art. 284, c. 5, CCII).

I piani, così redatti, potranno anche “prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale [delle imprese interessate] … e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo” (art. 285, c. 2, CCII). Tale previsione rappresenta la novità più rilevante in quanto, nell’ambito della crisi di gruppo, permetterà eccezionalmente di superare il “dogma” della separazione delle masse delle singole imprese. Il tutto evidentemente al fine di ottimizzare, grazie alle sinergie del gruppo, la gestione della crisi, garantire la continuità, massimizzare la recovery dei creditori (tramite anche la riduzione della prededuzione).

La disciplina del concordato di gruppo prevede che i “creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice”. Il concordato, quindi, risulterà approvato quando le proposte delle singole imprese siano approvate dai creditori di ciascuna impresa che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (artt. 286, c. 5, e 109 CCII).

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