29 Aprile 2022

I decreti emergenziali e le regole nelle acquisizioni in settori tecnologici

DANIELA SABELLI

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Abstract

Allo scopo di reagire alla volatilità dei mercati collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contrastare gli effetti economici della crisi in Ucraina, con il Decreto Legge n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) ed il Decreto Legge n.21/2022 (cd. “Decreto Ucraina”), il governo italiano ha ridefinito il perimetro della sicurezza nazionale, revisionando la normativa in materia di Golden Power e rafforzando i presidi, inter alia, per le reti di comunicazione elettronica.

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Le regole nelle acquisizioni in settori tecnologici alla luce dei decreti emergenziali

Introdotto nel 2012, il Golden Power, che ha sostituito in Italia lo strumento della golden share, consiste in poteri speciali esercitabili dal governo allo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

Per poteri speciali si intendono, tra gli altri, la facoltà del governo di dettare specifiche condizioni o di opporsi all’acquisito di partecipazioni e di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie.

Originariamente, il legislatore ne aveva limitato l’ambito di applicazione ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Nel 2020, per reagire alla volatilità dei mercati collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore aveva poi esteso l’ambito di applicazione dei poteri speciali del governo a nuovi settori ed aveva ampliato gli strumenti esistenti di controllo e contrasto delle operazioni speculative, dettando una disciplina di carattere emergenziale e temporaneo.

Con una sequenza di aggiornamenti normativi la disciplina del Golden Power è stata rafforzata fino a uscire, con il Decreto Ucraina del marzo 2022, dalla logica emergenziale diventando di fatto permanente anche nei suoi aspetti più invadenti.

In particolare, il Decreto Liquidità ha ampliato l’operatività della normativa Golden Power estendendo lo scrutinio governativo alle società che detengono beni o rapporti strategici in una serie di settori ulteriori rispetto al perimetro originario del 2012, attraverso un rinvio diretto all’elenco introdotto dal Regolamento UE n. 452/2019, che disciplina a livello sovranazionale il controllo sugli investimenti esteri diretti.

Tra i nuovi settori rientrano, inter alia, il settore agroalimentare, il settore salute, le infrastrutture e le tecnologie aerospaziali, la robotica, l’intelligenza artificiale, nonché il settore finanziario, creditizio ed assicurativo.

Parallelamente, il Decreto Liquidità ha dettato una disciplina di carattere emergenziale e, dunque, temporaneo, diretta ad ampliare i poteri speciali esercitabili dal governo per controllare e contrastare operazioni speculative, predatorie o comunque lesive di esigenze imperative, prevedendo inter alia l’obbligo di notifica di acquisizioni anche di minoranza da parte di operatori extra-Ue e acquisizioni di controllo da parte di soggetti Ue.

Il Decreto Ucraina ha, poi, previsto una messa a regime della disciplina emergenziale sulle acquisizioni di partecipazioni in società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, nonché una riorganizzazione complessiva dei poteri speciali in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e cloud.

È oggi previsto, nei settori dell’energia, dei trasporti, della comunicazione, della salute, agroalimentare e finanziario, creditizio ed assicurativo, l’obbligo di notifica delle acquisizioni di:

  • partecipazioni di controllo, da parte di operatori extraUE ed intra-UE, anche residenti in Italia;
  • partecipazioni minoritarie, da parte di operatori extraUE, purché il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore ad un milione di euro.

Per gli altri settori introdotti dal Regolamento UE n. 452/2019 è invece previsto l’obbligo di notifica delle acquisizioni di:

  • partecipazioni di controllo, da parte di operatori extraUE e, fino al 31 dicembre 2022, anche da parte di operatori esteri intra-UE;
  • partecipazioni minoritarie, da parte di operatori extraUE, purché il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore ad un milione di euro.

 

Reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e cloud

Con il recentissimo Decreto Ucraina, il legislatore ha previsto una riorganizzazione complessiva dei poteri speciali in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G e cloud.

Il nuovo Decreto Legge, da un lato, ha esteso la normativa ad altri attivi rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, che saranno individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dall’altro, ha dettato una disciplina peculiare per questo specifico settore.

È previsto, infatti, che le imprese che intendano acquistare, a qualsiasi titolo (anche attraverso contratti o accordi):

  • beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di servizi di comunicazione elettronica basati su tecnologia 5G;
  • componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla realizzazione e/o gestione dei servizi di comunicazione elettronica basati su tecnologia 5G,

debbano notificare – prima dell’acquisizione di detti beni, servizi e/o componenti – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un piano annuale contenente, tra l’altro, il programma di acquisti, i dati dei fornitori (anche potenziali), un’informativa sui contratti in essere e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G.

Ricevuto il piano annuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha un termine di 30 giorni – prorogabile fino ad un massimo di 100 giorni nelle situazioni più complesse – per approvare il piano o imporre eventuali prescrizioni e condizioni per la sua approvazione.


Esercizio dei poteri speciali: le notifiche del 2021

Nella sua ultima relazione al Parlamento di febbraio 2022, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica segnala che “nel 2021 è stato registrato un trend di ulteriore crescita delle notifiche pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: al 31 dicembre 2021 ne risultano 496, a fronte delle 341 dell’intero 2020 con un incremento pari al 45% rispetto all’anno precedente”.

Tra i settori di più recente introduzione, nel corso del 2021, a titolo esemplificativo, il settore delle tecnologie 5G ha registrato n. 20 notifiche, il cloud computing ha registrato n. 3 notifiche, il settore della cybersicurezza n. 14 notifiche, quello dell’intelligenza artificiale n. 9 notifiche, il settore della robotica n. 8 notifiche e quello delle tecnologie finanziarie n. 15 notifiche.

Sebbene l’esercizio dei poteri speciali nella forma di imposizione di prescrizioni e/o condizioni abbia riguardato un numero esiguo di queste notifiche, si rileva come il rafforzamento della disciplina Golden Power abbia consentito al governo italiano di svolgere una valutazione su operazioni coinvolgenti asset e attività a carattere strategico in settori nevralgici della sicurezza nazionale, che sarebbero altrimenti rimaste fuori dal perimetro di screening.

Con riferimento alle 496 operazioni oggetto di notifica nel corso del 2021, si segnala che:

  • n. 105 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali; tra queste, in 4 casi sono state emanate raccomandazione al fine, ad esempio, di garantire piena tutela e sviluppo prospettico degli asset italiani coinvolti nell’operazione ovvero di garantire il mantenimento, sul territorio nazionale, delle attività di produzione della società target;
  • n. 22 notifiche sono state oggetto di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni;
  • per n. 2 notifiche è stato esercitato il potere di veto.

A queste si aggiungono n. 263 notifiche che sono state ritenute non rientranti nella disciplina Golden Power; n. 3 notifiche che sono state dichiarate incomplete o irregolari; n. 62 notifiche sono state concluse con la procedura semplificata in quanto si riferivano ad operazioni infragruppo e n. 39 notifiche il cui procedimento è ancora in corso.

Al fine di limitare il numero di notifiche e di ridurre il fenomeno delle c.d. “notifiche prudenziali”, il Decreto Ucraina ha previsto inoltre alcune semplificazioni procedurali che non sono tuttavia immediatamente applicative, ma dovranno adottarsi con apposito d.p.c.m. che ne definisca il contenuto. Tra queste si segnala un meccanismo di pre-notifica dell’operazione, al fine di ricevere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una valutazione preliminare circa l’effettiva applicabilità all’operazione della normativa Golden Power.

 

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