19 Agosto 2019

Decreto ingiuntivo su fattura elettronica

IVAN RENUSI

Immagine dell'articolo: <span>Decreto ingiuntivo su fattura elettronica</span>

Abstract

Parliamo dei  riflessi del nuovo obbligo nel recupero giudiziale dei crediti: le fatture elettroniche generate dallo SDI (Sistema di Interscambio), sono duplicati informatici autentici, immodificabili e con il medesimo valore giuridico del loro originale e, per effetto di ciò, potranno essere prodotte giudizialmente come allegati del ricorso per decreto ingiuntivo rendendo superfluo il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili.

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Il procedimento monitorio è uno dei rimedi posti dall'ordinamento a tutela delle ragioni creditorie di un imprenditore commerciale che, ad esempio, abbia effettuato una fornitura di beni e/o servizi senza aver ricevuto il relativo pagamento.

La disciplina di tale istituto è collocata nel Libro IV° “Dei procedimenti speciali del codice di rito e specificatamente agli artt. 633 e ss. c.p.c..; prevede una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna.

Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova scritta in ordine alla esistenza del diritto e, a titolo puramente indicativo, sono documenti idonei a tal fine quelli provenienti da un terzo (Cass. 13429/2000), gli estratti autentici delle scritture contabili (Cass. 6660/1982), il registro delle fatture previsto dall'art. 22 del D.P.R. 633/72 (Cass. 11613/1992) nonché le sole fatture (Cass. 5915/2011) che tuttavia non hanno valore però nella fase di opposizione e non invertono l'onere della prova qualora il rapporto negoziale sia contestato.

Limitando la nostra disamina al caso in cui si agisca sulla base delle singole fatture non pagate è da evidenziare che ordinariamente il Giudice investito della procedura richiede anche il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono registrate e ciò al fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali.

A partire dal 01 Gennaio 2019 è intervenuto l'obbligo di fatturazione elettronica ed è interessante comprenderne i risvolti nell'ambito del procedimento monitorio e, soprattutto, se sarà ancora necessario allegare al ricorso introduttivo l'estratto notarile autentico.

A tal riguardo, occorre evidenziare che lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la fatturazione elettronica, se rispettate le regole tecniche confermate nel Provvedimento dell'ADE n° 89757/18, genera documenti informatici autentici e immodificabili garantiti dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata.

Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali “duplicati informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale l'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai loro originali.

Si evidenzia e ribadisce che non si tratta di copie informatiche di documenti informatici ma di “duplicati informatici” dotati del medesimo valore giuridico del documento informatico originario.

Pertanto, si ritiene che le fatture, regolarmente consegnate al destinatario, potranno essere validamente prodotte in un procedimento giudiziale rendendo superflua l'autentica notarile.

Diversamente, nell'eventuale giudizio di opposizione, non cambierà nulla rispetto al passato; essendo la fattura (cartacea od elettronica) un documento di formazione unilaterale, spetterà al creditore opposto dimostrare esaustivamente la fondatezza della propria pretesa.

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