23 Marzo 2020

Il DL “Cura Italia” conferma che l’epidemia coronavirus è causa di esonero da responsabilità contrattuale

VALERIO PANDOLFINI

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Abstract

                                     Aggiornato al 21.03.2020

Come abbiamo visto nel precedente articolo (COVID-19: i divieti di mobilità e l'esimente del factum principis) l’epidemia Coronavirus COVID-19 e i conseguenti provvedimenti governativi urgenti per il suo contenimento – e in particolare quelle contenute nel DL n. 6/2020 - stanno avendo un fortissimo impatto economico su tutte le imprese, ivi incluse quelle operanti nel franchising.

Avevamo altresì segnalato che, sotto il profilo giuridico, l’emergenza in atto ha un diretto impatto sugli adempimenti contrattuali, in quanto può rendere impossibile, almeno temporaneamente, l’esecuzione di prestazioni (consegna di merci, prestazione di servizi etc.), o, comunque, può renderli eccessivamente onerosi, ponendosi dunque come causa di esonero di responsabilità.

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Le nostre osservazioni sono state pienamente confermate dal recentissimo DL n. 18 del 17 marzo 2020, denominato  “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “cura Italia”), il quale, all’art. 91, prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Il Decreto n. 18/2020, pertanto, prende atto della drammatica situazione in cui versa il nostro paese per effetto dell’epidemia e, date le rigorose misure di contenimento della diffusione del virus adottate (chiusura di moltissime attività commerciali, impedimento degli spostamenti delle persone, rallentamento dei trasporti, etc.), deroga espressamente all’art. 1218 c.c., obbligando l’autorità giudiziaria a considerare le (inevitabili) inadempienze contrattuali come non imputabili, e quindi tali da comportare l’esonero da responsabilità.

Tale esonero da responsabilità non è tuttavia automatico, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle specificità del caso concreto. In altri termini, non è sufficiente accertare che un soggetto sia destinatario delle misure di contenimento ai sensi del D.L. n. 6/2020 affinché possa essere considerato, per ciò soltanto, esente da responsabilità in caso di inadempimento, ma occorre accertare che, per effetto dell’adeguamento a tale misure, e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, la prestazione cui era tenuto sia divenuta impossibile; in tal caso, e solo in tal caso, la misura di contenimento potrà essere ritenuta legittima causa di esenzione da responsabilità.

In questo senso, la norma di cui al D.L. n. 18/2020 impone al giudice di tenere in considerazione, una volta che il debitore abbia addotto la misura di contenimento governativa a giustificazione del ritardo o dell’inadempimento, tale misura ai fini della valutazione della responsabilità, e quindi di valutarla indicando nella pronuncia i motivi per i quali l’abbia ritenuta idonea o meno ad esonerare la responsabilità del debitore.

In definitiva dunque occorrerà di volta in volta prendere in esame le diverse misure di contenimento previste dal DL n. 6/2020, verificando se, nello specifico caso, le stesse possano costituire causa di esclusione della responsabilità.

In alcuni casi, l’esonero da responsabilità sarà chiaro ed evidente; pensiamo ad esempio alla chiusura di una attività commerciale imposta per legge, che renda impossibile la produzione di un determinato prodotto e la relativa consegna. In molti altri casi, invece, la valutazione sarà più complessa.

Pensiamo ad esempio ad un’impresa edile – la cui attività non risulta ancora essere impedita per legge – che per adeguarsi alle misure di sicurezza sanitaria previste, e/o per le difficoltà di approvigionamento dei materiali, non riesca ad effettuare determinate attività, o per lo meno non riesca ad effettuarle nei tempi previsti. In questi casi, occorrerà un’attenta valutazione caso per caso. 

In ogni caso, anche qualora i provvedimenti restrittivi non siano tali a determinare una difficoltà ad adempiere, e quindi non costituiscano in sé esimente da responsabilità, occorrerà valutare anche il comportamento del creditore, il quale dovrà essere sempre e comunque improntato al principio della buona fede. E così ad esempio, qualora il debitore in difficoltà abbia chiesto un congruo rinvio del termine per adempiere, un rifiuto del creditore dovrebbe essere considerarsi illegittimo, in quanto contrario al canone della buona fede.

Del resto, proprio il D.L. n. 18/2020 prevede in tal senso espressamente che, data l’eccezionalità delle misure adottate, i ritardati od omessi inadempimenti non potranno – sempre in seguito ad una valutazione caso per caso – dare luogo a “decadenze” o al pagamento di penali.

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