15 Luglio 2020

Efficientamento energetico dell’azienda: criteri per il riconoscimento dei costi di riqualificazione

ANGELO GINEX

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Abstract

A partire dalla Legge finanziaria 2007 e con successive proroghe, il legislatore ha previsto, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef/Ires i costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura si caratterizza in funzione degli edifici interessati dall’agevolazione e delle modalità di pagamento delle spese di riqualificazione, anche alla luce del momento di imputazione di tali costi.

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Proroga delle detrazioni sulla riqualificazione energetica

L’articolo 1, commi 344-349, L. 296/2006 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione Irpef/Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Successivamente, con l’articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013 l’aliquota della detrazione è stata elevata al 65% e negli anni successivi tale misura agevolativa è stata oggetto di ripetute proroghe.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 175, L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2020; tuttavia, in relazione ad alcune tipologie di interventi, la detrazione spetta nella misura del 50% (ad esempio, è il caso di finestre e schermature solari o degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento).

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 D.M. 19.02.2007, la detrazione in parola spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (ovvero, imprenditori individuali, società di persone e società di capitali), che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

 

Edifici interessati dall’agevolazione

Con le risoluzioni n. 303 del 15.07.2008 e n. 340 dell’1.08.2008, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che le citate detrazioni Irpef/Ires spettassero esclusivamente sui fabbricati strumentali dell’impresa.

Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha affermato che le detrazioni Irpef/Ires del 55/65% per gli interventi di riqualificazione energetica spettano alle imprese (società incluse) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi (cfr. Cass. nn. 19815, 19816, 29162, 29163 e 29164 del 2019).

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, recependo tale orientamento, ha mutato la propria posizione e con la recentissima risoluzione n. 34 del 25.06.2020 ha precisato anch’essa che le detrazioni in parola spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Dunque, gli immobili interessati dall’agevolazione sono indistintamente quelli “strumentali”, “patrimoniali” e “beni merce”.

 

Interventi agevolabili

Gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione Irpef/Ires sono individuati sia dall’articolo 1, commi 344-347, L. 296/2006, sia da una serie di norme ad hoc.

Tra questi, sempre che si tratti di spese sostenute entro il 31.12.2020, è possibile annoverare gli interventi di:

  • riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento;
  • miglioramento dell’isolamento termico;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di impianti di riscaldamento;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • acquisto e messa in opera di sistemi di controllo a distanza;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.

Per ciascuna tipologia di intervento è previsto uno specifico importo massimo di detrazione.

Importanti chiarimenti sono contenuti nelle circolari AE n. 36/E/2007, n. 21/E/2010, n. 29/E/2013, n. 20/E/2016 e n. 13/E/2019, nonché nelle risoluzioni AE n. 299/2008, n. 12/2011 e n. 7/2018.

Quanto ai requisiti tecnici che il singolo intervento deve soddisfare, alle procedure e alle modalità di esecuzione dei controlli da parte dell’ENEA, occorre fare riferimento ai D.M. 19.02.2007 e D.M. 11.03.2008.

 

Adempimenti per fruire dell’agevolazione

Al fine di beneficiare della misura in esame, è necessario acquisire la certificazione di un tecnico abilitato che asseveri la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti, salvo il ricorso a modalità di asseverazione alternative.

Per quanto concerne le modalità di pagamento delle spese, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono procedere:

  • oltre che mediante bonifico “agevolato”;
  • con assegno bancario o postale.

Tale previsione discende dal fatto che per tale tipologia di reddito, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella guida fiscale 12.09.2017, non assume alcuna rilevanza il momento dell’effettivo pagamento della spesa.

Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica:

  • per i servizi, alla data di ultimazione delle prestazioni;
  • per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, a meno che la data in cui si verifica l’effetto traslativo sia diversa e successiva.

Invece, nel caso delle imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, è stato chiarito che, sebbene queste siano titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale “agevolato”, in quanto rileva il principio di cassa (cfr. Risoluzione AE n. 46/2018). La medesima conclusione vale per le imprese minori che esercitano l’opzione per il regime delle registrazioni IVA di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (cfr. Circolare AE n. 43/E/2016).

Infine, entro 90 giorni dalla fine dei lavori il contribuente deve trasmettere telematicamente la documentazione necessaria all’ENEA.

 

Superbonus del 110%

L’articolo 19 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto, per le spese sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021, il potenziamento dell’aliquota della detrazione al 110% per l’esecuzione di specifici interventi di riqualificazione energetica, laddove sussistano determinate condizioni.

In linea generale, tale misura riguarda soltanto le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, i condomìni, gli Istituti autonomini case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Tuttavia, nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, sebbene la norma non precisi nulla al riguardo, la detrazione Irpef/Ires potrebbe spettare anche alle imprese che possiedono o detengono unità immobiliari ubicate in edifici condominiali.

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