03 Aprile 2020

Emergenza COVID-19: i rischi di sanzione per le persone fisiche

ALESSANDRO PISTOCHINI

Immagine dell'articolo: <span>Emergenza COVID-19: i rischi di sanzione per le persone fisiche</span>

Abstract

                                  Aggiornato al 03/04/2020

Una volta ricostruito il quadro della normativa emergenziale emanata per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, nel presente contributo ci si sofferma sulle conseguenze penali, per le persone fisiche, correlate all'inosservanza delle misure anti-contagio; si conclude con l’indicazione di alcune strategie utili al fine di prevenzione i rischi penali descritti.

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Sommario

1. Normativa emergenziale e misure restrittive: quali sono limitazioni per le persone fisiche? – 2. Quali sono le conseguenze per la persona fisica che violi le misure restrittive? – 3. Quali situazioni rendono legittimo lo spostamento delle persone fisiche? - 4. Quali strategie adottare per ridurre il rischio di incorrere in sanzioni penali e amministrative?

 

Normativa emergenziale e misure restrittive: quali limitazioni per le persone fisiche?

Con delibera adottata il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 luglio 2020, «lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da» Covid-19. Da allora si sono succeduti numerosi provvedimenti emergenziali[1] volti a contrastare e contenere la diffusione del contagio mediante l’introduzione di misure restrittive.

Nel dettaglio, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 ha da ultimo disciplinato la futura produzione normativa emergenziale indicando, al secondo comma dell’art. 1, un ampio ventaglio di misure che potranno essere disposte - in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità - in specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Le richiamate misure dovranno essere adottate mediante uno o più DPCM per periodi di tempo predeterminati, ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni, reiterabili e modificabili sino al termine dello stato di emergenza.

Nelle more dell’emanazione di tali DPCM - e con efficacia limitata fino a tale momento - le misure restrittive potranno altresì essere adottate mediante: i) ordinanze del Ministero della salute [art. 2, co. 2]; ii) ordinanze regionali [art. 3, co. 1]; iii) ordinanze dei sindaci [art. 3, co. 2].

Ciò disposto in relazione alla produzione normativa futura, l’art. 2, co. 3, d.l. 19/2020 fa comunque salva l’applicazione nei termini previsti, tra le altre, delle misure introdotte dai DPCM 8, 9 e 22 marzo 2020, da ultimo prorogati dal DPCM 1 aprile 2020.

Ne discende che, a livello normativo statale, risultano ad oggi vietati fino al 13 aprile 2020[2] su tutto il territorio nazionale i seguenti comportamenti:

  • spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato nonché all’interno di esso qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1, co 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b), DPCM 22 marzo 2020 (v. § 3);
  • trasferimento o spostamento delle persone fisiche in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), DPCM 22 marzo 2020 (v. § 3);
  • spostamento delle persone verso abitazioni diverse da quella principale nei giorni festivi e prefestivi, nonché nei giorni ad essi immediatamente precedenti o successivi;
  • mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al Covid-19;
  • svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto (è tuttavia consentito lo svolgimento di attività motoria individuale all’aperto nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona);
  • accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
  • assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Da ultimo, si segnala che il novero delle restrizioni - valide su tutto il territorio nazionale - ora richiamato deve essere opportunamente integrato avendo riguardo all’area geografica d’interesse, avendo l’art. 2, co. 3, d.l. 19/2020 disposto che le misure regionali vigenti alla data del 25 marzo 2020 continuino ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 5 aprile 2020.

 

Quali sono le conseguenze per la persona fisica che violi le misure restrittive?

Differentemente da quanto si registrava nel panorama normativo ante-d.l. 19/2020, la semplice e sola violazione delle misure restrittive non integra oggi illecito penale.

A chiarirlo è l’art. 4, co. 1, d.l. 19/2020, il quale prevede espressamente che in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi del medesimo decreto non si applichino le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. (a cui l’abrogato art. 3, co. 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 rinviava) o da ogni altra disposizione di legge previgente attributiva di poteri per ragioni di sanità (e.g., art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, cd. “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” o “T.U.L.S.”).

L’unica eccezione espressa a tale norma è rinvenibile al sesto comma della medesima disposizione, il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce il soggetto sottoposto alla misura della quarantena perché risultato positivo al Covid-19 che si allontani dalla propria abitazione o dimora con la sanzione penale di cui all’art. 260 T.U.L.S. così come modificato dall’art. 4, co. 7, d.l. 19/2020.

Il rispetto generalizzato delle misure restrittive per le persone fisiche è oggi assicurato dal medesimo art. 4, co. 1, d.l. 19/2020, il quale assoggetta la violazione di suddette misure alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3.000. L’importo di tale sanzione può essere aumentato sino ad un terzo qualora la violazione venga posta in essere mediante un veicolo ovvero raddoppiato nel caso in cui la violazione della medesima disposizione venga reiterata.

L’ottavo comma della medesima norma prevede, infine, che le disposizioni ivi contenute che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020 (i.e., la data di entrata in vigore del d.l. 19/2020), e che in tali casi la sanzione amministrativa si applichi nella misura minima ridotta alla metà (i.e., euro 200).

Così illustrata la depenalizzazione realizzata dal d.l. 19/2020, è comunque opportuno considerare che nonostante la pura e semplice inosservanza delle limitazioni emergenziali non dia di per sé luogo ad illecito penale, è nondimeno possibile individuare alcune fattispecie di reato che potrebbero essere integrate dalla condotta di violazione della normativa di contenimento del contagio. Segnatamente, ci si riferisce ai reati di:

  • falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 c.p. (e.g., Tizio compila l’autodichiarazione sostituendo le credenziali di Caio alle proprie);
  • falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. (e.g., Tizio compila l’autodichiarazione indicando motivi che renderebbero il suo spostamento legittimo - ad esempio, la ricorrenza di esigenze lavorative - in realtà inesistenti);
  • epidemia dolosa o colposa ex artt. 438 e 452 c.p. (e.g., Tizio, pur sapendo ovvero ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, non osserva le prescrizioni di sicurezza e cagiona un’epidemia ovvero un’apprezzabile ingravescenza di essa);
  • lesioni dolose o colpose ex artt. 582, 583 e 590 c.p. (e.g., Tizio, pur sapendo ovvero ignorando colposamente di essere affetto da Covid-19, non osserva le prescrizioni di sicurezza e contagia altre persone);
  • omicidio doloso, preterintenzionale o colposo (e.g., Tizio, affetto da Covid-19, deliberatamente ovvero colposamente contagia e, per l’effetto, uccide taluno).

 

Quali situazioni rendono legittimo lo spostamento delle persone fisiche?

Ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 (così come modificato dal DPCM 22 marzo 2020) e 1, co. 1, lett. b), DPCM 22 marzo 2020, lo spostamento delle persone fisiche all’interno del medesimo comune, nonché da un comune ad un altro, è consentito in presenza di:

  • «comprovate esigenze lavorative»;
  • «motivi di salute».

Quanto alle «comprovate esigenze lavorative», conviene ricordare che esse dovranno necessariamente essere individuate alla luce delle misure restrittive introdotte con riferimento alle attività produttive, industriali e commerciali; ne consegue, giocoforza, che non sarà possibile addurre la necessità di recarsi sul luogo di lavoro quale motivo che rende lo spostamento legittimo allorché l’attività presso la quale si svolge la propria prestazione lavorativa sia stata sospesa dalla normativa emergenziale.

L’art. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 prevede ulteriormente che lo spostamento all’interno del medesimo comune sia consentito in presenza di «situazioni di necessità». Stando alle indicazioni contenute nel modulo di autodichiarazione diffuso dal Ministero dell’interno (versione aggiornata al 26 marzo 2020 scaricabile al presente link), sarebbero giustificati da «situazioni di necessità» gli spostamenti «che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere» (e.g., spesa quotidiana nei pressi della propria abitazione, assistenza a prossimi congiunti o a persone con disabilità).

Specularmente, l’art. 1, co. 1, lett. b), DPCM 22 marzo 2020 contempla come legittimo lo spostamento da un comune ad un altro allorché esso si connoti per il suo carattere di «assoluta urgenza». Il motivo che legittima lo spostamento ora in parola parrebbe più stringente rispetto alle già richiamate «situazioni di necessità» in quanto correlato al concetto di “urgenza”, il quale evoca un orizzonte di limitatezza temporale incontrollabile che impone un’azione immediata e non procrastinabile. Sembra potersene trarre che lo spostamento da un comune ad un altro sia assolutamente urgente allorché, ad esempio, il soggetto debba prestare immediata assistenza al genitore anziano colpito da un malore improvviso.

La ricorrenza delle circostanze ora richiamata dovrà essere attestata nell’autodichiarazione che il soggetto dovrà esibire alle Forze dell’Ordine al momento dell’eventuale controllo; ove il soggetto fermato risulti sprovvisto di autodichiarazione, il modulo potrà essere contestualmente fornito dagli stessi operanti e dovrà essere compilato in loco).

 

Quali strategie adottare per ridurre il rischio di incorrere in sanzioni penali e amministrative?

Al di là degli ovvi suggerimenti di rispettare le prescrizioni emergenziali e di limitare gli spostamenti - sia all’interno del medesimo comune, sia tra comuni diversi - alle sole ipotesi previste dalla normativa emergenziale onde evitare di incorrere in sanzioni amministrative, possono fornirsi alcune indicazioni volte a prevenire i rischi penali correlati all’emergenza Covid-19:

  • attestare in autodichiarazione esclusivamente fatti suscettibili di essere accertati come veritieri e, ove possibile, conservare la documentazione idonea a testimoniare la legittimità dello spostamento (e.g., certificazione medica, attestazione di presenza rilasciata dal datore di lavoro, scontrino fiscale della spesa);
  • qualora si venga sottoposti ad un controllo e non si versi in una delle circostanze che rendono legittimo lo spostamento (v. § 3), limitarsi a dare atto dell’assenza di alcuna giustificazione, evitando di rilasciare dichiarazioni false in ordine alla propria identità (fatto che integrerebbe il reato di cui all’art. 495 c.p.) ovvero alle ragioni dello spostamento (fatto che integrerebbe il reato di cui all’art. 483 c.p.);
  • qualora si presenti la sintomatologia tipica del Covid-19, consultare al più presto il proprio medico curante, ridurre al minimo indispensabile i contatti sociali (così da evitare di contagiare altre persone ed integrare, quantomeno, le fattispecie colpose dei reati di epidemia, lesioni ed omicidio) ed astenersi da tutti gli spostamenti non strettamente necessari e comunque rientranti nelle ipotesi previste dagli artt. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 e 1, co. 1, lett. b), DPMC 22 marzo 2020.
  • qualora si sia sottoposti alla misura della quarantena in quanto risultati positivi al Covid-19, osservare rigorosamente la misura restrittiva ed evitare di allontanarsi dalla propria abitazione onde evitare di incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 260 T.U.L.S..

 

Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione dell’Avv. Guido Stampanoni Bassi e del Dott. Marco Guarino Bagnasco, rispettivamente Associate e Trainee dello Studio Legale Crippa Pistochini.

 

[1] Per quanto d’interesse in questa sede si ricordano: i) d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con l. 5 marzo 2020, n. 13); ii) DPCM 8 e 9 marzo 2020; iii) Ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020; iv) DPCM 22 marzo 2020; v) d.l. 25 marzo 2020, n. 19; vi) DPCM 1 aprile 2020.

[2] Termine risultante dalla proroga di efficacia introdotta dall’art. 1, co. 1, DPCM 1 aprile 2020.

 

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