15 Febbraio 2021

L'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi

WOLFANGO M. RUOSI

Immagine dell'articolo: <span>L'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa ai fini della rilevazione  tempestiva dello stato di  crisi</span>

Abstract

A settembre si completerà l’entrata in vigore del nuovo codice della Crisi di Impresa, in sostituzione della legge Fallimentare.

Molti saranno i cambiamenti e molto verrà richiesto alle imprese, soprattutto quelle medio piccole e meno strutturate, per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguati, procedure da adottare, piani economici, finanziari e patrimoniali, gestione dei rischi, procedure di allerta, procedura di composizione della crisi davanti all’OCRI, piani attestati di risanamento, queste le novità da conoscere e da non sottovalutare.

Cerchiamo di dare una sommaria rappresentazione nel nostro articolo

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Con il nuovo CCII il Legislatore ha introdotto in capo alle imprese l’obbligo di strutturarsi adeguatamente, anche al fine di poter cogliere tempestivamente i sintomi dello stato di crisi ed evitare che si trasformi in insolvenza, ricorrendo, se del caso, all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) e ai piani attestati di risanamento. Lo scopo è quello di raggiungere il risanamento dell’esposizione debitoria e l’equilibrio della situazione economico finanziaria.

Le imprese societarie dovranno dotarsi di “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale” (art. 2086 cod. civ.). Il soggetto deputato ad adempiere a tale obbligo è l’organo gestorio, ossia gli amministratori, i quali, nell’eventualità in cui si verifichi una situazione di dissesto della società, potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dall’inosservanza di tale obbligo.

Per l’imprenditore individuale, il Legislatore ha previsto un dispositivo più leggero: adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” (art. 3, comma 1, del CCII).

Per alcuni imprenditori, in particolare per le PMI, tale novità comporterà un gravoso impegno strutturale, organizzativo, economico. Queste ultime e, più in generale, tutti gli imprenditori che ne siano privi, dovranno predisporre un preciso organigramma, che esprima in maniera chiara poteri, funzioni e compiti spettanti ai vari soggetti della struttura imprenditoriale e dotarsi di un apposito sistema di pianificazione e controllo della gestione e dei relativi rischi, in grado di fornire a chi, all’interno dell’impresa, detiene il potere decisionale, le informazioni sul prevedibile andamento della gestione, così da consentire loro di fare le scelte più adeguate al raggiungimento degli obiettivi, nonché di individuare eventuali segnali di crisi e di attivare tempestivamente le opportune azioni correttive.

La predisposizione di tali strumenti dovrà essere attribuita a figure professionali dotate di specifiche competenze, interne o esterne all’impresa. Determinante diventerà la figura del consulente d’impresa, che dovrà affiancare gli amministratori, spesso privi delle competenze necessarie, nella predisposizione di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della prevenzione della crisi d’impresa.

Per l’imprenditore societario, le novità non finiscono qui: questi dovrà adottare le procedure di allerta interna (art. 14 CCII), (sono escluse le categorie di imprese di cui all’art. 12, commi 4 e 5, CCII, tra cui le grandi imprese, le società con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le imprese operanti nel settore bancario o finanziario). I soggetti responsabili sono gli organi di controllo societari (collegio sindacale o sindaco unico), il revisore contabile e la società di revisione.

Mentre per le S.p.a. e le S.a.p.a., l’istituzione dell’organo di controllo è sempre obbligatoria; nelle S.r.l., invece, tale obbligo sussiste solo in talune ipotesi previste dall’art. 2447 cod. civ., modificato dal CCII. Saranno obbligate a nominare l’organo di controllo, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, le S.r.l., che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro (prima, 4 milioni di euro);

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (prima, 4 milioni di euro);

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (prima, 20 unità).

Scaduto tale termine, senza che la società si sia dotata dell’organo di controllo, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

I nuovi oneri di vigilanza, ricadenti sull’organo di controllo sono:

1. verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, che sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;

2. qualora rilevino l’esistenza di fondati indizi della crisi, darne immediata segnalazione allo stesso organo amministrativo, fissando a questo un congruo termine, non superiore a trenta giorni, per riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per porre rimedio allo stato di crisi;

3. in caso di omessa o inadeguata risposta dell’organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informare senza indugio il competente organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.

In caso di mancata tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e, laddove necessario, all’OCRI, l’organo di controllo sarà ritenuto responsabile, in solido con l’organo amministrativo, per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere da quest’ultimo organo. A tutela dell’organo di controllo e per evitare che la sua diligenza possa essergli di pregiudizio, il Legislatore ha disposto che la segnalazione da questi effettuata, non può costituire giusta causa di revoca dall’incarico.

Se guardiamo al tessuto tipico imprenditoriale italiano, rispetto a quello medio europeo, risulta evidente la lontananza dal modello richiesto: la totalità delle imprese italiane sono PMI e di queste oltre il 90% sono imprese piccole o piccolissime. In un periodo di estrema difficoltà economica, come quello attuale, l’impatto conseguente all’adozione di queste norme “strutturali” e “procedurali” non sarà indolore. Molte imprese italiane si troveranno a fare i conti con lo “stato di crisi” e sarà necessario prevedere le conseguenze del sistema di allerta sulla continuità aziendale.

 

 

 

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