09 Marzo 2018

Il momentum per la quotazione delle azioni delle PMI su AIM Italia

BENEDETTO LONATO

Immagine dell'articolo: <span>Il momentum per la quotazione delle azioni delle PMI su AIM Italia</span>

Abstract

In questi mesi si parla molto delle nuove opportunità derivanti dal mercato dei capitali nostrano, con particolare riferimento a tutto quanto inerente il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita.

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La particolarità dell’AIM Italia è la spiccata semplificazione delle sue regole rispetto a mercati regolamentati come MTA. Ad esempio, a differenza di quanto richiesto in relazione ai suoi fratelli maggiori, per l’accesso all’AIM Italia non è richiesta, almeno formalmente, una particolare anzianità del progetto imprenditoriale e una capitalizzazione minima. Inoltre non è prevista l’istruttoria Consob come l’obbligo di pubblicazione dei resoconti trimestrali.

In breve i protagonisti fondamentali del processo di quotazione equity di una PMI su AIM Italia sono fondamentalmente sei:

  1. la società emittente che intende quotarsi;
  2. il financial advisor, che aiuta la società nella gestione del processo e nell’ottenimento della giusta valorizzazione;
  3. lo studio legale che si occupa degli aspetti legali con particolare riferimento alla redazione e revisione del c.d. “documento di ammissione”;
  4. la società di revisione;
  5. il Nomad,figura specifica per il mercato Aim Italia
  6. il global coordinator.

Quello del Nomad è un ruolo determinante. I Nomad devono essere ammessi da Borsa Italiana e sono iscritti in un apposito registro. Come descritto da Borsa Italiana, può essere una banca d’affari, un intermediario o una società che opera prevalentemente nel settore corporate finance; deve valutare l’appropriatezza della società ai fini dell’ammissione al mercato, supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori e stimolare l’attenzione da parte della società al rispetto delle regole derivanti dall’essere quotata su AIM Italia. Il global coordinator è chi si occupa del collocamento sul mercato primario del titolo e una volta che l’emittente è stata ammessa spesso ricopre anche il ruolo di specialista con il compito di sostenere la liquidità del titolo.AIM Italia è stato inaugurato nel 2008 e di fatto è la versione italiana di AIM London, mercato gestito dalla London Stock Exchange che nel 2007 ha acquisito il controllo di Borsa Italiana Spa.

AIM Italia è un prodotto ideato appositamente per le PMI che in Italia certo non mancano, ciononostante nei suoi primi anni di vita questo mercato ha stentato sia in merito al mercato primario che al secondario, per una serie di motivazioni non tutte riconducibili alla qualità o meno del prodotto ma anche alle caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano. A fine 2016 le società quotate su AIM Italia erano solo 77 contro le migliaia di società quotate su AIM London (circa 3500). Anche gli scambi erano particolarmente limitati, con titoli decisamente sottili.

Una certa accelerazione, in parte già in atto ma con un potenziale ancora inespresso, si è registrata dall’inizio del 2017, specie in relazione agli scambi sul secondario e alla capitalizzazione del mercato.

Inoltre secondo gli operatori è lecito attendersi un buon numero di matricole per il 2018 (si parla di diverse decine). A questo si aggiunga che con riferimento alle c.d. SPAC (Special Purpose Acquisition Company) il mondo finanziario italiano privilegia ormai il mercato AIM Italia, preferendolo al MIV e al MTA (notizia recente l’ammissione alla quotazione dell’ultimo prodotto di questo tipo ossia la SPAC VEI1 promossa dal gruppo di investimento Palladio).

Ma a cosa dobbiamo questa decisa accelerazione del mercato AIM Italia? La normativa PIR

Certamente il moderato miglioramento del contesto economico gioca un ruolo ma, a nostro avviso, un forte aiuto viene dai c.d. PIR. I PIR, istituiti dalla legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di Bilancio 2017), costituiscono una nuova forma di risparmio fiscalmente agevolato e sono disciplinati all’art. 1, commi dal 100 al 114, della suddetta legge.

Uno degli scopi principali di questa normativa è proprio quello di favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali. In questo primo anno di vita i Piani Individuali di Risparmio non hanno deluso le attese e molti risparmiatori hanno scelto questa opzione. Del resto questa nuova modalità di investimento beneficia di un’importante incentivazione fiscale consistente in un’esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e dall’imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

L’impatto sui mercati dei capitali nostrani è dovuto ai vincoli imposti dai PIR al fine di avere accesso a tali benefici.

Infatti, inter alia, affinché sia possibile ottenere l’esenzione fiscale, la legge impone determinate limitazioni, con specifico riferimento all’estensione temporale dell’investimento (5 anni) e ai vincoli dello stesso. In particolare almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia; del suddetto 70%, almeno il 30% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini del FTSE MIB o di altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Gli operatori si attendono quindi un crescente interesse rispetto ai mercati MTA e AIM ITALIA di Borsa Italiana Spa, proprio per i vincoli di investimento a cui i PIR sono sottoposti.
Secondo quanto riportato da IRTOP, ad oggi si contano già 94 società quotate su AIM Italia con una capitalizzazione in progresso che si attesta a circa 5,7 miliardi di Euro. Il 2017, sempre secondo il medesimo osservatorio, è stato un anno di sensibile miglioramento dei parametri di qualità del mercato tracciati dall’incremento di liquidità dello stesso. Sulla base della capitalizzazione di mercato a fine 2017, sulla quota di flottante medio di AIM pari al 22%, gli Investitori PIR compliant detengono il 23%.

Ulteriore incentivo - Il credito d’imposta del 50% per costi di consulenza sostenuti dalle PMI che intendono quotarsi

Quale ulteriore incentivo alla quotazione delle PMI su AIM Italia, la Legge n. 205/2017 (art. 1 commi da 89 a 92) (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un credito d’imposta per le piccole e medie imprese che dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo. L’incentivo è riconosciuto solo nel caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione. L’agevolazione è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2020 in relazione al processo di quotazione e in ogni caso fino a un importo massimo di 500.000 Euro. I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, per tali intendendosi le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità della stessa e per sostenere la società nel corso di tutto il processo. Quest’ultime corrispondono ai costi di consulenza prestati da professionisti esterni alla PMI. Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, legale o la pubblicità (ai sensi dell’art. 18 del regolamento UE n. 651/2014).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/97), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. La norma specifica che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP.

Il compito di definire le modalità e i criteri per l’attuazione dell’agevolazione è demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

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