11 Gennaio 2018

La Normativa Antiriciclaggio: Focus sulle novità introdotte dal D.Lgs. N. 90/2017

FABIO CAVALETTI

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Abstract

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. N. 90/2017 con il quale l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).

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Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere emanati molteplici provvedimenti attuativi tra i quali, in particolare, quello a carico del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, riguardante le modalità di individuazione della titolarità effettiva delle imprese.

Il decreto ha ricompreso tra le Persone politicamente esposte (PEPs) anche ulteriori figure, rispetto a quelle già previste dalla normativa antiriciclaggio, tra le quali gli assessori regionali, i Sindaci di città metropolitane e comuni con popolazione non inferiore ai 15.000 abitanti, i parlamentari europei e, genericamente, i direttori generali di enti appartenenti al S.S.N.

Il decreto ha precisato, riguardo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che, nell’ambito del rapporto professionista-cliente, l’acquisizione di ulteriori informazioni, in particolare quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, nonché la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente stesso, debbano avvenire sulla base di informazioni “acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività”.

Eliminazione del concetto di “tardività” della segnalazione

Riguardo alla segnalazione di operazioni sospette il decreto ha modificato l’art. 35, comma 2 D.Lgs. 231/2007 espungendo dal testo la previgente previsione in forza della quale la segnalazione si considerava tardiva laddove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e comunque laddove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta.

Permane, comunque, per i soggetti obbligati l’obbligo di effettuare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, la segnalazione al UIF (Unità di informazione finanziaria) prima di compiere l’operazione sospetta.    

Eliminazione, per i professionisti, dell’obbligo di tenuta del c.d. registro antiriciclaggio

Con l’introduzione del decreto è venuto meno l’obbligo, da parte dei professionisti (commercialisti, avvocati, notai, etc.), di istituire e tenere aggiornato il c.d. registro antiriciclaggio; permangono, tuttavia, gli oneri di conservazione della documentazione che il professionista è tenuto ad acquisire per dimostrare di aver adempiuto, conformemente alla legge, agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Introduzione di rilevanti novità riguardo al sistema sanzionatorio

Le novità più rilevanti inserite dal decreto in esame riguardano, nel suo complesso, il sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. N. 231/2007.

Va premesso che, in materia di antiriciclaggio, il sistema sanzionatorio è stato, fin dalla sua origine, caratterizzato dalla compresenza di condotte penalmente sanzionate e condotte amministrativamente sanzionate.

Ciò detto, il D.Lgs. N. 8/2016 aveva operato la depenalizzazione (prevedendo la punizione solo in via amministrativa) di alcune fattispecie di reato ex art. 55 (Fattispecie incriminatrici) D.Lgs. N. 231/2007, concernenti gli obblighi di identificazione e registrazione.

Il D.Lgs. 90/2017 è intervenuto sul sistema sanzionatorio con l’introduzione di una nuova fattispecie penale ma, altresì, con una generale tendenza al temperamento delle sanzioni amministrative sotto le quali ormai ricadono la maggior parte delle condotte che violano la normativa antiriciclaggio.          

La nuova fattispecie penale (inserita all’art. 55, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. N. 231/2007) punisce (con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 10.000 ad euro 30.000) chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, “utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione”.

Il decreto ha poi operato il temperamento delle sanzioni amministrative previste agli artt. 56, 57 e 58 del D.Lgs. N. 231/2007 nel modo seguente:

  • sanzioni amministrative per l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione: fissata la sanzione in euro 2.000 in luogo della precedente previsione da euro 3.000 ad euro 50.000. Fissata, invece, la sanzione da euro 2.500 ad euro 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime;
  • sanzioni amministrative per l’inosservanza degli obblighi di conservazione: fissata la sanzione in euro 2.000 in luogo della precedente previsione da euro 3.000 ad euro 50.000. Fissata, invece, la sanzione da euro 2.500 ad euro 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime;
  • sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: l’art. 58 del D.Lgs. N. 231/2007 ha subito rilevanti modifiche. Tra l’altro: è stata fissata la sanzione in euro 3.000 in luogo della precedente previsione dall’1% al 40% del valore dell’operazione sospetta non segnalata; è stata, invece, fissata la sanzione da euro 30.000 ad euro 300.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime; nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico la sanzione è ulteriormente elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore ad euro 450.000, fino ad euro 1.000.000, qualora detto vantaggio non sia determinato o determinabile.   

Infine, il decreto ha stabilito che la gravità delle violazioni di cui agli artt. 56, 57 e 58 del D.Lgs. N. 231/2007 va determinata anche tenuto conto:

  • dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo;
  • del grado di collaborazione con le autorità;
  • della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche tenuto conto del valore dell’operazione, e dalla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
  • della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato.

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