29 Giugno 2021

Plusvalenze nelle operazioni straordinarie: il trattamento fiscale nel conferimento di partecipazioni

RAFFAELE PEPE

Immagine dell'articolo: <span>Plusvalenze nelle operazioni straordinarie: il trattamento fiscale nel conferimento di partecipazioni </span>

Abstract

Attraverso il conferimento di partecipazioni societarie, un soggetto (conferente) apporta in una società c.d. conferitaria, preesistente o di nuova costituzione (newco), un pacchetto di titoli rappresentativi del capitale di un altro soggetto, giuridicamente distinto, ottenendo, in cambio azioni o quote emesse dalla società che li riceve e li capitalizza. Conseguentemente all’operazione, il soggetto conferitario o perfeziona il proprio iter di costituzione oppure aumenta il proprio capitale sociale ed assegna nuove interessenze partecipative al conferente.

In tal modo la differenza tra il valore di realizzo ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita determina, in capo al conferente, una plusvalenza che dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (salvo i casi di esenzione ex art. 87 TUIR)  

***

Profili fiscali

Ai fini fiscali l’operazione di conferimento è considerata equivalente ad una cessione a titolo oneroso in cui il corrispettivo della cessione è rappresentato da una partecipazione al capitale o al patrimonio della società conferitaria.

La disciplina del conferimento di partecipazioni “a valori contabili” è contenuta nell’art. 175 del TUIR.

La sopra detta disposizione disciplina la determinazione del reddito imponibile nell’ipotesi di conferimenti di partecipazioni di controllo (ex art. 2359 c.1, nn. 1 e 2, c.c.) e collegamento (ai sensi dell’art. 2359 c.3 c.c.) operanti tra soggetti residenti in Italia che esercitano imprese commerciali.

Al riguardo si precisa che il controllo può essere:

  1. di diritto nell’ipotesi in cui si possieda più della metà dei diritti di voto;
  2. di fatto nel caso in cui il numero dei voti posseduti consenta comunque di esercitare in assemblea un’influenza dominante.

In base al primo comma dell’art. 175 Tuir, in capo al soggetto conferente deve considerarsi “valore di realizzo” il maggiore tra:

- valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento nelle scritture contabili del soggetto conferente;

 - valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

L’art. 175 citato consente di effettuare il conferimento in “neutralità fiscale” quando il conferimento è effettuato in continuità di valori contabili relativamente ad una partecipazione il cui costo fiscale in capo al conferente coincide con il suo valore contabile.

Il valore di realizzo così determinato deve essere successivamente confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni allo scopo di determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione in base alla disciplina prevista dall’art. 86 Tuir o in alternativa in base all’ art. 87 Tuir (cfr. Risoluzione AE n. 60/E del 2008).

In ragione di tale criterio, la disciplina ex art. 175 Tuir consente di assoggettare a tassazione le costituende plusvalenze nelle partecipazioni conferite solo se le stesse sono fatte emergere:

  • dal conferitario: attraverso l’iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni ricevute ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che le stesse avevano in capo al soggetto conferente;
  • dal conferente: attraverso l’iscrizione nella propria contabilità delle partecipazioni nella conferitaria ricevute ad un valore superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni di controllo o di collegamento conferite.

È evidente che l’eventuale emersione delle plusvalenze in caso di operazioni di conferimento disciplinate dal 1 comma dell’art. 175 Tuir, non è automatica ma rimessa nella sua determinazione alla discrezione del soggetto conferente e del soggetto conferitario.

Va ricordato che il primo comma dell’art. 175 citato, fa salvi i casi di esenzione previsti per la participation exemption (c.d. PEX), ovvero dell’esenzione parziale di cui all’art. 87 del Tuir.

 

Determinazione della plusvalenza

In base a quanto previsto dall’art. 175 2 c. Tuir, nell’ipotesi di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, nel determinare la plusvalenza occorre considerare:

 >   se il conferente è una persona fisica, non titolare di reddito d’impresa, vige il regime fiscale del realizzo (art. 9 del D.p.r. n. 917/1986), considerando la differenza tra il valore di carico, fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, ed il valore normale di quelle ricevute a titolo di corrispettivo.

>   se il conferente è titolare di un reddito di impresa, per il conferimento di partecipazioni qualificate, la determinazione delle plusvalenze tassabili (art. 175 Tuir) consegue dal comportamento contabile del conferente e del conferitario.

In particolare, il valore di realizzo scaturisce dal confronto tra il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite nelle scritture contabili (del conferente e del soggetto conferitario).

Pertanto è necessario precisare che l’emergere di plusvalenze tassabili, nelle operazioni di conferimento di interessenze societarie, è in funzione dell’iscrizione contabile, da parte di conferente e conferitario, ma è anche correlato al fatto che i titoli di partecipazione al capitale siano tali da far acquisire od incrementare, in capo alla conferitaria, in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario, il controllo della società, le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento (partecipazioni di controllo e di collegamento).

La disciplina fiscale di riferimento nell’operazione straordinaria sopra indicata dà titolo a beneficiare, in presenza dei presupposti, dell’esenzione parziale per “participation exemption” (c.d. PEX).

Sussiste, però altra deroga alla disciplina generale di tassazione, costituita dallo scambio di partecipazioni mediante conferimento, attraverso cui il conferitario acquisisce oppure integra, in virtù di un obbligo di legge o di un vincolo statutario, il solo controllo di diritto, a sensi dell’art. 2359 c.c.  1 co, n.1) per cui si applica il regime del realizzo controllato (art.177 Tuir).

 

Profili pratico operativi

Va precisato che occorre una necessità di coordinamento fra art. 177, 2 comma ed art. 175, 1 comma del Tuir essendo incontestabile la sovrapposizione delle due norme.

 - Art. 175 1 co.  Tuir si applica nel caso in cui l’operazione di conferimento ha ad oggetto una partecipazione di controllo o di collegamento priva della capacità di fornire alla società conferitaria, il controllo di diritto delle società partecipata;

- Art. 177 2 co. Tuir si applica invece nell’ipotesi di conferimento di partecipazioni non rilevanti, ma comunque in grado di far acquisire il controllo di diritto alla conferitaria.

Nell’ipotesi non peregrina in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni idonee ad essere classificate come partecipazioni di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c., con applicazione simultanea dei due regimi fiscali, si ritiene opportuno applicare l’art. 177 Tuir.

In conclusione, a seguito del conferimento di titoli rappresentativi del capitale sociale, per determinare la plusvalenza in sede di tassazione, i parametri tributari possono seguire alternativamente:

a)  il criterio del “valore normale” previsto dall’art. 9 D.p.r. n. 917/1986, norma di carattere generale;

b) il regime del “realizzo contabile”, per conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento di cui all’art. 175 TUIR;

c) o del “realizzo controllato”, quando conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ai sensi dell’art. 177 Tuir;

d) senza dimenticare la speciale disciplina di vantaggio delle “participation exemption”, c.d. PEX, secondo i criteri dell’art. 87 Tuir, per cui in caso di loro cessione sussiste l’esenzione di tassazione.

 

 

Altri Talks