19 Agosto 2021

Precedenza al lavoro

ANTONELLA CARBONE

Immagine dell'articolo: <span>Precedenza al lavoro</span>

Abstract

Immaginiamo il mondo del lavoro come un’autostrada a 3 corsie: lavoratori indipendenti sulla corsia di sorpasso, lavoratori a termine nella corsia centrale e lavoratori a tempo indeterminato nella placida prima corsia.
A lato dell’autostrada ovviamente corre una ciclabile per gig workers e riders di Foodora.
Guardando ai rilevamenti ISTAT del 30 gennaio u.s., la corsia di sorpasso è occupata da 5 milioni e 255 mila tra imprenditori e partite iva (dato più basso di sempre), i lavoratori a termine segnano un nuovo record raggiungendo le 3 milioni e 123 mila unità, mentre i lavoratori a tempo indeterminato, con poco meno di 15 milioni di unità, mantengono i livelli pre-crisi.
Cosa succede nel momento in cui si voglia cambiare corsia e si voglia passare dalla più rischiosa corsia del lavoro a termine a quella più solida del lavoro a tempo indeterminato?
Si accende la freccia e si rispetta il diritto di precedenza.

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Cos’è il diritto di precedenza?

Se il contratto di lavoro a termine ha subito profonde modifiche con il decreto Dignità, così non è stato per il diritto di precedenza, la cui disciplina è stata riformata con il Jobs Act all’articolo 24 del D.Lgs n. 81/2015. Ai sensi del dettato normativo il lavoratore che ha prestato attività lavorativa a tempo determinato per la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro – con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine.
L’esistenza e la possibilità di esercizio di detto diritto deve peraltro essere espressamente richiamata all’interno del contratto di lavoro e questo può essere esercitato dal lavoratore solo a condizione che questi manifesti per iscritto la propria volontà al datore nel termine massimo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, il lavoratore che vorrà cambiare corsia, dovrà mettere la freccia per segnalare per tempo la propria intenzione di immettersi in quella del lavoro a tempo indeterminato.

 

Chi ne ha titolo?

- La norma ha applicazione residuale, quindi trova compimento solo nel caso in cui non vi siano differenti accordi ricompresi nei singoli CCNL;

- Il lavoratore deve aver svolto attività lavorativa a tempo determinato per una durata complessiva non inferiore a 6 mesi nell’esecuzione di uno o più contratti;

- Allo stesso tempo, il diritto sarà esercitabile con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di tutti i rapporti a termine che hanno avuto luogo tra le parti;

- Il diritto di precedenza è valido unicamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Ai predetti elementi è necessario integrare quanto disciplinato dai commi successivi dell’articolo.

Pertanto:

- Per quanto concerne le lavoratrici che hanno usufruito del periodo di congedo per maternità in costanza del rapporto di contratto di lavoro a termine, queste vedranno detto periodo incluso nel computo ai fini della maturazione dell’anzianità lavorativa necessaria all’attribuzione del diritto di precedenza;

- Per le stesse lavoratrici è prevista l’estensione del diritto di precedenza non solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche per quelle a tempo determinato;

- Per quanto attiene alle attività stagionali, il lavoratore potrà esercitare il diritto di precedenza anche rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato, ma dovrà comunicare il proprio interesse all’esercizio del diritto entro il minor termine di 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e non 6 come per i lavoratori non stagionali.

 

Casi particolari

Assunzioni nelle more

È fondamentale tenere presente che il diritto di precedenza non ingenera ex lege al momento del compimento del sesto mese di lavoro per poi durare fino ai dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto. Per far nascere il diritto, l’interesse all’assunzione deve essere necessariamente palesato per iscritto precedentemente alla scelta del datore di assumente un diverso lavoratore.

Su tale elemento il Ministero del Lavoro si è espresso (risposta interpello n. 7 del 12 febbraio 2016) rappresentando come, in mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore (se il lavoratore non accende la freccia segnalatrice per tempo), il datore di lavoro potrà legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

Rifiuto prima chiamata

Nel momento in cui il lavoratore abbia manifestato il proprio interesse ad essere assunto ma, alla chiamata del datore risponda negativamente, il diritto di precedenza non si estingue.

Pertanto, il datore di lavoro non potrà escludere il lavoratore da una (o più) successive comunicazioni od inviti ad essere assunto a tempo indeterminato per altre posizioni all’interno dell’arco temporale nel quale si esplica il diritto di precedenza.

L’errore dell’INPS

L’INPS ha, negli anni, disatteso le indicazioni ministeriali e la normativa, fornendo le proprie indicazioni di prassi amministrativa (Circolare n. 137 del 12 dicembre 2012).

In tal modo indicava come impossibile la fruizione di incentivi all’assunzione da parte di datori che avessero assunto a tempo indeterminato propri ex dipendenti a termine prima che fosse trascorso un anno dalla cessazione del rapporto, in quanto tale assunzione sarebbe stata estrinsecazione di un obbligo preesistente stabilito ex lege, sostenendo l’effettività del diritto di precedenza nell’assunzione anche senza esplicita manifestazione di volontà.

Ciò si pone in evidente e netto contrasto con la risposta al citato interpello e l’INPS ha dovuto rivedere le proprie posizioni sul tema.

Violazione del diritto

La violazione del diritto di precedenza, per mancata citazione del diritto all’interno del contratto di assunzione a termine o mancata comunicazione della opportunità di assunzione a tempo indeterminato ad un lavoratore che abbia esercitato il diritto per tempo, non può avere riflessi sul rapporto di lavoro instaurato con altro soggetto.
In compenso, al lavoratore leso spetterà al minimo un risarcimento del danno subito (Trib. Milano 28 aprile 1990; Cass. n. 12505/2003), sino anche alla costituzione del rapporto di lavoro in forma specifica (Pret. Milano 29 giugno 1988; Cass. n. 8568/2004).

 

In conclusione

La precedenza per il lavoratore è un diritto che nasce e può essere esercitato solo in seguito ad apposita segnalazione, rispettando stretti termini temporali, ma che, se rispettati, permette con agio la transizione da una corsia pericolosa ad una più agevole.

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