13 Giugno 2019

Procedimento monitorio per il recupero dei crediti del sub-vettore nei confronti del committente dei trasporti

ALESSANDRO MALTAROLO

Immagine dell'articolo: <span>Procedimento monitorio per il recupero dei crediti del sub-vettore nei confronti del committente dei trasporti </span>

Abstract

Vediamo in questo primo articolo sul tema cosa prevede l'art. 7 ter del D.lgs 286/2005 riguardante il recupero dei crediti del sub-vettore nei confronti del committente del trasporto, quali sono i soggetti interessati e in che modo possono far valere il loro diritto.

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Chi sono i soggetti interessati

  • alle aziende di trasporti che hanno eseguito uno o più servizi di trasporto, anche parziali, e che non sono state pagate dal proprio cliente vettore;
  • alle aziende che utilizzano servizi di trasporto in ambito nazionale.

 

Cosa prevede il decreto

L’art. 7 ter del D.lgs. 286/2005 ha introdotto la responsabilità solidale del committente dei trasporti nei confronti di tutti i soggetti che hanno materialmente eseguito il trasporto, in tutto o in parte.

Come intuibile dalla portata estesa della norma è importante per la generalità delle aziende conoscerne gli effetti sia per ottenere il soddisfacimento del proprio credito da soggetti diversi rispetto al proprio cliente (magari divenuto insolvente nelle more del recupero) sia per mettere in campo cautele per non pagare due volte il trasporto.

In primo luogo vediamo, quindi, i rimedi che il vettore può esperire per farsi pagare le proprie fatture di trasporto emesse nei confronti del proprio cliente vettore che nelle more si sia sottratto al pagamento o addirittura sia fallito.

Come visto l’esecutore di un trasporto può ottenere il soddisfacimento del proprio credito anche dal committente del trasporto medesimo, obbligato in solido con l’altro vettore della catena distributiva, salvo la rivalsa.

Il sub-vettore può, quindi, ottenere con azione diretta un decreto ingiuntivo nei confronti del committente del trasporto allegando fatture emesse nei confronti di altro vettore unitamente a documentazione comprovante il trasporto eseguito (es. ddt).

Nella prassi ormai collaudata presso molti Tribunali italiani spesso viene attivato il procedimento monitorio sia nei confronti dell’obbligato principale (il vettore) che nei confronti dell’obbligato in solido (committente dei trasporti).

Un esempio pratico chiarirà a tutti cosa si può chiedere al giudice:

Il vettore Alfa è leader nel settore del trasporto di componenti elettronici e annovera tra i propri clienti i principali produttori/distributori del Triveneto. L’azienda Beta produce componenti elettronici e, per il trasporto dei propri prodotti, ha stipulato un contratto con il vettore Alfa; quest’ultimo, non potendo garantire una copertura capillare su tutto il territorio nazionale, si avvale di sub-vettori che coprono la tratta finale del trasporto fino a destino.

Il vettore Alfa, ad un certo punto, diviene insolvente e, non riuscendo a soddisfare i propri debiti subisce l’azione del sub-vettore Delta che nel periodo luglio 2018 – gennaio 2019 ha effettuato 1823 consegne ai destinatari finali dei prodotti di Beta: il sub-vettore Beta potrà, quindi, richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sia nei confronti del vettore Alfa che, ex art. 7 ter D.lgs. 286/2005, del committente Beta allegando la documentazione che sarà illustrata nel prossimo paragrafo.

 

Quale documentazione allegare

La documentazione da allegare è la seguente:

  • contratto di subtrasporto (ove esistente)
  • fatture insolute emesse nei confronti del vettore;
  • estratto autentico;
  • ddt o, in alternativa, elenco dettagliato di tutti i servizi di sub trasporto eseguiti.

 La normativa in questione ha risvolti non solo in ambito civilistico per i servizi di trasporto, ma coinvolge anche profili di responsabilità solidale a tutela dei dipendenti delle aziende di trasporto, profili che affronteremo prossimamente.

Stay tuned.

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