08 Aprile 2021

Speciale Brexit 2° parte: La nuova origine preferenziale

SARA ARMELLA

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Abstract

Negli scambi commerciali tra UE e UK, soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi. L’Accordo di libero scambio prevede l’azzeramento dei diritti, delle quote e dei contingenti doganali negli scambi tra i due blocchi, ma tale divieto opera soltanto per le merci aventi “origine preferenziale” UE o UK. Nella seconda parte di questo speciale analizziamo le regole di origine previste dal Trade and Cooperation Agreement (TCA).

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Le condizioni necessarie per fruire del dazio zero

Come si è rilevato nell’articolo precedente, l’Accordo attenua (ma non annulla) gli effetti della reintroduzione delle procedure doganali negli scambi tra i due blocchi, prevedendo l’annullamento dei dazi doganali alla frontiera con il Regno Unito soltanto a condizione che il prodotto possa dirsi di “origine preferenziale UE”. Identiche regole, valgono, ovviamente per i prodotti UK destinati al mercato comune europeo.

Soltanto i prodotti che soddisfano le nuove regole di origine preferenziale hanno diritto all’esenzione totale dai dazi e, in questo caso, i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali, poiché dal 1° gennaio 2021, gli scambi commerciali con UK rappresentano importazioni ed esportazioni, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali.

In particolare, è necessario che i prodotti soddisfino tre distinte condizioni. Dal punto di vista sostanziale, la merce deve rispettare perfettamente le regole di origine preferenziale stabilite dal testo dell’Accordo e dall’allegato ORIG-2. Il bene esportato deve, inoltre, essere accompagnato da una prova dell’origine preferenziale e, infine, quale terza condizione, è necessario che il prodotto sia trasportato direttamente dall’Unione europea verso il Regno Unito e non sia oggetto di manipolazioni durante il trasporto, nel rispetto della regola di non modificazione (articolo ORIG.16).

 

Le regole di origine preferenziale per gli esportatori italiani

Dal punto di vista di un’azienda italiana che esporta i propri prodotti verso il Regno Unito, va rilevato che per beneficiare dell’azzeramento dei dazi doganali, occorre che la merce venduta dall’Unione europea in UK rispetti le regole stabilite dall’Accordo e possa definirsi “di origine preferenziale”.

In primo luogo, hanno diritto al dazio zero tutti i prodotti “interamente ottenuti” in uno Stato membro UE, come quelli derivanti dall’agricoltura, dall’allevamento del bestiame e dalla pesca (articolo ORIG.5). Si tratta, in particolare, di merci che presentano un legame diretto con il territorio, come i prodotti minerali, vegetali o animali, oppure un legame indiretto, in quanto mediato da attività umane, come ad esempio i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino. Tali beni beneficiano senz’altro del trattamento di origine preferenziale.

Sono considerati di origine preferenziale UE e possono fruire del dazio zero all’importazione nel Regno Unito anche i prodotti fabbricati in uno Stato membro UE esclusivamente a partire da materiali originari dell’Unione europea (articolo ORIG.3). Questa categoria di beni si distingue dalla precedente, perché si tratta di prodotti finiti realizzati con materiali che hanno più componenti o che hanno subito diverse lavorazioni. In questa ipotesi, è importante la tracciabilità di ciascun componente, in quanto ogni materiale, singolarmente considerato, deve essere di origine UE.

Infine, hanno diritto al dazio zero in UK i prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l’impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2. Si tratta, in particolare, di tutte le merci che hanno subìto nel territorio UE una o più lavorazioni e che incorporano materiali non originari. In queste ipotesi, l’origine preferenziale è riconosciuta ai prodotti che hanno ricevuto, nell’Unione europea, una “lavorazione sufficiente”, come definita dal testo dell’Accordo e, in particolare, dall’allegato ORIG-2, che richiede un esame molto attento e puntuale.

L’allegato ORIG-2 prevede, infatti, regole di origine specifiche per tipologia di prodotto, in relazione alle varie voci doganali. Per stabilire correttamente l’origine preferenziale occorre, dunque, partire dal corretto inquadramento della classificazione doganale del bene esportato.

In generale, la lavorazione idonea a fare acquisire l’origine preferenziale è determinata secondo i consueti criteri previsti dagli accordi di libero scambio: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originari.

Ipotizzando, per esempio, di dover esportare il prodotto “vino”, occorre verificare la regola di origine applicabile alla voce doganale NC 2204. Per questa specifica voce, l’attribuzione dell’origine preferenziale è riconosciuta se la trasformazione del materiale non originario è idonea a determinare un cambiamento di classifica del bene finale, purché le uve fresche utilizzate (sottovoce 0806 10) siano “interamente ottenute” nel territorio dell’Unione europea. Ugualmente, dovranno essere interamente ottenute in territorio Ue le variabili del succo di uva (compresi i mosti), mentre gli zuccheri non originari utilizzati nel processo di produzione non potranno eccedere il 20 % del peso del prodotto finale.

Da segnalare inoltre che, in relazione ad alcune tipologie di beni, l’Accordo prevede due regole di origine tra loro alternative. È il caso, per esempio, di un’azienda italiana che produce borse di pelle fatte a mano (NC 4202 2100 10) utilizzando componenti non originari UE. La borsa fabbricata nell’Unione europea acquisisce l’origine preferenziale UE se la lavorazione ha comportato un cambiamento della voce doganale (prime 4 cifre) dei componenti non UE utilizzati. In questo specifico caso, l’Accordo prevede che, anche se tale condizione non è soddisfatta, il prodotto finale può comunque beneficiare del dazio zero, se il valore dei materiali non originari UE utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del bene finale.

L’Accordo elenca, inoltre, una serie di lavorazioni che sono sempre considerate insufficienti, come l’etichettatura o la miscela di prodotti non originari. Tali operazioni non possono mai essere considerate idonee per l’acquisizione dell’origine preferenziale (articolo ORIG. 7). La ratio della norma è quella di evitare il riconoscimento del dazio zero in UK per le merci di origine extra-UE, che ricevono soltanto una manipolazione marginale o un semplice cambio di confezione nel territorio europeo.

Nella terza parte dello speciale analizzeremo un’ulteriore condizione necessaria per fruire dell’azzeramento dei dazi: la prova dell’origine.

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