24 Maggio 2021

Speciale Brexit 4° parte: La proroga dei controlli doganali

SARA ARMELLA

Immagine dell'articolo: <span>Speciale Brexit 4° parte: La proroga dei controlli doganali</span>

Abstract

Brexit e Covid-19: nella quarta parte del nostro speciale spieghiamo come è stata rinnovata la posticipazione dei controlli all’importazione nel Regno Unito. Con l’annuncio dell’11 marzo scorso il Regno Unito ha posticipato l’introduzione dei controlli doganali sulle importazioni provenienti dall’Unione europea, così da permettere alle aziende di avere tempo per organizzare la nuova gestione dei flussi doganali.

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UK fuori dal territorio doganale unionale

Come abbiamo già evidenziato, la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea ha comportato il ritorno delle procedure e dei controlli doganali alla frontiera. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più parte del mercato unico e dell’unione doganale europea, dunque, gli scambi commerciali tra i due blocchi non sono più trattati come operazioni intraunionali, bensì come vere e proprie operazioni doganali di importazione ed esportazione. Per gli operatori si tratta di una novità importante, che rende necessaria una conoscenza precisa delle nuove regole doganali, ricercando un’ottimale pianificazione dei flussi commerciali.

Nello specifico, per consentire alle imprese (e alla Dogana UK) di prepararsi in modo graduale, evitando uno stop totale agli approvvigionamenti dall’Unione europea, il Regno Unito ha unilateralmente previsto una disciplina provvisoria per le importazioni in UK (si veda il modello operativo doganale approvato dal Governo inglese, c.d. Border Operating Model).

Inizialmente, il governo britannico intendeva dare piena applicazione ai nuovi controlli doganali entro il mese di luglio 2021, dividendo in tre fasi intermedie il periodo di transizione. Tuttavia, il termine ultimo per la conclusione dell’iter è stato posticipato al mese di gennaio del 2022. Fino a quel momento le importazioni in UK non devono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione doganale, che può essere presentata successivamente. Per ridurre i tempi di attesa alla Dogana UK, in sostanza, non vi è l’obbligo di presentare immediatamente tutta la documentazione doganale. L’operatore ha l’onere di tenere traccia delle operazioni di importazione effettuate, registrando i dati identificativi dei beni e dell’operazione svolta. La dichiarazione doganale completa dovrà, infatti, pervenire alla Dogana britannica entro sei mesi dall’importazione.

Il 1° aprile 2021, inoltre, avrebbe dovuto prendere vita la c.d. fase due, con l’introduzione dei requisiti di pre-notifica e dei controlli sanitari e fitosanitari per i prodotti di origine animale e per gli alimenti ad alto rischio. Il Regno Unito ha ritardato, a causa della pandemia, i termini di reintroduzione dei controlli doganali per l’import in UK devono essere ulteriormente posticipati.

L’Agenzia delle dogane, con l’avviso del 17 marzo 2021, ha comunicato agli operatori italiani che esportano verso UK il nuovo calendario dei controlli alla Dogana UK.

 

Temporanee facilitazioni doganali nel commercio tra Ue e UK

Per quanto riguarda le procedure doganali, come anticipato, la possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione differita, fino a sei mesi dopo l’importazione della merce, è stata prorogata al 1° gennaio 2022. Tale semplificazione trova delle limitazioni in relazione a specifici prodotti (c.d. controlled goods), come, per esempio, i beni soggetti ad accisa o a dazi antidumping, i farmaci controllati, i prodotti chimici o le specie in pericolo di estinzione. Per tali beni, è, infatti, necessario presentare alla frontiera UK una dichiarazione doganale completa già dal 1° gennaio 2021.

Un’ulteriore agevolazione prevista dal Regno Unito riguarda le dichiarazioni di sicurezza e protezione sulle merci importate, che non saranno obbligatorie fino al 1° gennaio 2022.

 

Verifiche sui prodotti sanitari e fitosanitari

Il governo britannico ha posticipato, inoltre, l’obbligo di pre-notifica per l’importazione dei prodotti di origine animale (c.d. POAO, Products of Animal Origin), di alcuni sottoprodotti di origine animale (c.d. ABP) e degli alimenti ad alto rischio di origine non animale (High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin, HRFNAO). La pre-notifica per l’importazione di tali merci sarà richiesta a partire dal 1° ottobre 2021 e, contestualmente, entreranno in vigore ulteriori requisiti per i certificati sanitari di esportazione sui beni POAO e ABP.

Inoltre, tali prodotti, così come i beni ad alto rischio, saranno esentati da controlli fisici sanitari e fitosanitari per tutto il 2021. La verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti avverrà presso i punti di controllo della frontiera a partire dal 2022 e non più, invece, nel luogo di destinazione della merce.

Per i prodotti di origine vegetale e per le piante non ad alto rischio slittano al 1° gennaio 2022 sia i requisiti di pre-notifica, sia i controlli documentali, nonché l’obbligo di presentare in Dogana l’apposito certificato fitosanitario. Da marzo 2022, saranno, infine, operative le verifiche sugli animali vivi e sulle piante e vegetali a basso rischio ai posti di controllo frontalieri.

 

La procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea

Il Regno Unito ha prorogato a settembre l’entrata in vigore delle misure di controllo definitive al confine con l’Irlanda del Nord, violando così le disposizioni contenute nel Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord. Per questo motivo, il 15 marzo 2021 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del governo britannico, mediante l’invio di una lettera di messa in mora per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di buona fede ai sensi dell'Accordo di recesso del 31 gennaio 2020.

 

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