01 Aprile 2020

Sport e COVID-19: "Cura Italia" e dilettanti... allo sbaraglio

MANUELA MAGISTRO

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Abstract

                                  Aggiornato al 30.03.2020

Alcune disposizioni del Decreto Legge n. 18/2020 accogliendo, in minima parte, le preoccupazioni e doglianze del movimento sportivo, coinvolgono federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive e parte dei c.d. lavoratori dello sport, soprattutto con riferimento alla previsione dell’erogazione di un’indennità una tantum.

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Ma a chi spetta l’indennità nel mondo dello sport?

Appare indubbio che l’articolo 27 del citato decreto potrà essere applicato anche da tutti quegli sportivi “dilettanti” titolari di partita IVA o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti attraverso l’INPS potranno, dunque, percepire l’indennità di euro 600,00 una tantum per tamponare l’impossibilità di percepire alcuna somma nel mese di marzo 2020 dalla propria attività professionale.

Disamina specifica merita invece certamente l’articolo 96 rubricato Indennità collaboratori sportivi”.

La norma prevede il riconoscimento, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. - società in-house partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze - di un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD). Stessa indennità, dunque, di quella prevista dall’art. 27, ma con molti più dubbi ed incertezze circa il raggio d’azione.

Mentre si scrive non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo del M.E.F. circa le modalità di presentazione delle domande e la definizione dei criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Il testo normativo dell’articolo 96 del Decreto anticipa solo che l’iter di presentazione della domanda prevederà l’invio a Sport e Salute S.p.A., da parte del collaboratore sportivo, di un’autocertificazione attestante:

▪ la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;

▪ la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Tante, pertanto, le perplessità sollevate in questi giorni dal mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo in particolare.

Con tutte le attività sportive agonistiche e di base ferme da ormai oltre un mese, ed il serio rischio per tutte le discipline sportive di finire qui la stagione (come già deliberato dalla Federazione Rugby e fino ai campionati regionali anche dalla Federazione Pallacanestro) le associazioni e società sportive dilettantistiche iniziano a contare i danni, prima di vedere aperti i contenziosi con sponsor, tecnici, atleti e altri collaboratori.

 

Chi sono i collaboratori sportivi a cui è destinata l’indennità ex articolo 96?

Questo il principale dubbio interpretativo da parte del mondo dello sport per una norma che sembra rivolgersi sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale (ex art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

Fatti salvi i limiti previsti per il riconoscimento dell’indennità, tra cui il non avere altri redditi o non godere del reddito di cittadinanza, e pur considerando che tanti soggetti, magari con contratti part-time e che invece dall’attività sportiva percepivano un grossa fetta del proprio reddito, saranno esclusi dalla ripartizione, ad oggi alcuno sta considerando gli atleti.

Se abbastanza certa è dunque la possibilità per istruttori, tecnici e c.d. segretari e collaboratori amministrativi di presentare la domanda per l’indennità, alcuna possibilità si intravede per gli atleti.

Eppure la norma, ad un’attenta lettura non sembrerebbe escluderli, appartenendo anche gli atleti stessi alla vasta platea di soggetti che “svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Forse il primo chiarimento che si auspica arrivi il prima possibile, con il decreto attuativo, è proprio questo.

Il testo normativo non si applica esclusivamente ai collaboratori di ASD e SSD essendo stati ricompresi anche quelli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione. Qualche dubbio, a parere della scrivente, sulla necessità di ricomprenderli visto il diverso potere di spesa di queste ultime rispetto alle associazioni e società sportive.

Un dato è certo: il Legislatore, quasi per la prima volta, ha tenuto conto dell’esistenza di una pletora di “lavoratori” del mondo dello sport, un mondo che fa anche girare l’economia italiana e che, mai come adesso, ha bisogno di sostegno per essere pronta a ripartire quando l’epidemia sarà passata.

In attesa di opportuni chiarimenti dagli Enti preposti, appare evidente che ampliando i soggetti legittimati a richiedere l’indennità, la somma di 50 milioni di euro stanziata dal Governo sarà, con certezza, insufficiente rispetto al complessivo numero di lavoratori sportivi che operano nelle associazioni e società sportive del territorio italiano ed iscritte al Registro CONI.

Ma d’altro canto è scontato che, vista la fase emergenziale che stiamo attraversando a causa della pandemia scatenata dal COVID-19, un’eventuale ulteriore proroga delle drastiche misure adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus, porterà certamente all’adozione di altri provvedimenti urgenti e straordinari per sostenere, anche economicamente, famiglie, lavoratori ed imprese dello sport.

 

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