26 Novembre 2019

I titoli di debito delle srl: finanza alternativa irrealizzabile per le micro-imprese

GIUSEPPE ROCHIRA

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Abstract

Sono passati già quindici anni dalla entrata in vigore della riforma del diritto societario, che con il D. Lgs. 6/2003, tra gli altri, ha riscritto ex novo l’art. 2483, c.c., rubricato “titoli di debito”, introducendo così lo strumento finanziario del quale le s.r.l. erano orfane, a differenza delle s.p.a. da sempre autorizzate ex lege ad emettere obbligazioni.

Tale strumento finanziario ha tuttavia riscontrato scarso interesse tra le P.M.I., specialmente tra le c.d. “micro” imprese. E ciò, sia per ragioni legate alla farraginosità sul piano pratico dell’operazione finanziaria, sia per il coinvolgimento essenziale in tale operazione di un soggetto necessariamente scelto tra uno degli intermediari finanziari, qualificati all’art. 6 T.U.F.: banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare etc.

La convinzione del legislatore che si trova nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. n. 6/2003, al paragrafo 11: “...[...]....In proposito si è ricercato un equilibrio tra l’esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l’accesso a queste forme di finanziamento e quello di assicurare la necessaria salvaguardia a quella del risparmiatore”, nei fatti, non ha purtroppo trovato riscontro.

Il perché di tale scarso interesse può essere compreso analizzando la stessa norma dell’art. 2483 c.c., ove è stabilito che, se l'atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito. Ciò significa che l'atto costitutivo deve attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori, determinando eventualmente i limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

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Modalità di emissione e sottoscrizione dei titoli di debito

L’emissione dei titoli di debito, avviene mediante deliberazione dei soci o degli amministratori, se questi ultimi sono stati delegati in sede di costituzione della società o successivamente. La deliberazione, verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro delle imprese, deve indicare, la tipologia dei titoli di debito, la remunerazione e le modalità di rimborso per i sottoscrittori, le cui condizioni possono essere modificate solo previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

 

Responsabilità solidale degli investitori professionali

Dal tenore letterale dell’art. 2483 c.c. appare chiaro che non può esservi un collocamento diretto dei titoli di debito presso il pubblico, dal momento che, al fine di garantire la tutela dei risparmiatori, è stato ritenuto necessario l’intervento dell’intermediario finanziario.

In buona sostanza, la garanzia prevista nell’art. 2483, c.c., che riguarda la solvenza della società emittente è analoga a quella prevista all’art. 1267 c.c., in caso di cessione del credito. Tal che, chi trasferisce il titolo risponde nei limiti di quanto ricevuto, non configurandosi il diritto dell’investitore professionale ad invocare la preventiva escussione del patrimonio della società, né il fatto che la responsabilità sussidiaria possa essere prevista dalla delibera di emissione.

Inoltre, ove gli acquirenti dei titoli di debito fossero i soci stessi della società emittente, in caso di insolvenza della società, nei loro confronti risulterà applicabile l’art. 2467, c.c., di guisa che, il rimborso dei titoli posseduti dai soci, sarà postergato al pagamento degli altri creditori, qualora all’atto dell’emissione risultasse un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria della società emittente, nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

 

Tipologia dello strumento finanziario dei titoli di debito e differenze con le obbligazioni emesse dalle s.p.a.

I titoli di debito previsti dall’art. 2483, c.c., la cui nozione era presente già nel D.Lgs. n. 58/1998, TUF, sono titoli di credito ed in quanto tali soggetti alle regole cartolari. Per questo, sono considerati titoli di massa, essendo destinati ad una pluralità di sottoscrittori e, oltre a rientrare nel novero dei valori mobiliari ex art. 1, comma 1 bis, lett. b, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), hanno come rapporto sottostante un contratto di mutuo. Si intendono perciò emessi in serie in relazione ad un'operazione di finanziamento della società e attribuiscono al possessore i diritti all'operazione di finanziamento incorporati nel titolo sottoscritto, contenente un diritto di credito nei confronti della società emittente.

I titoli di debito, si differenziano dalle obbligazioni emesse dalle s.p.a., in quanto, per quest’ultima, l’emissione è prevista dalla legge sia pure entro certi limiti, mentre nelle s.r.l. l'emissione dei titoli di debito è consentita, ancorché senza limiti, solo se prevista dall'atto costitutivo. Inoltre, le obbligazioni possono essere nominative o al portatore e liberamente collocate sul mercato, mentre i titoli di debito devono essere soltanto nominativi e possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.

 

Conclusioni

Ferma la panoramica legislativa sopra esposta, da altri approfondita nel dettaglio, resta il perché dello scarso successo dei titoli di debito, specialmente tra le micro-imprese, che va ricercato e risolto dal legislatore, benché sia già intervenuto disciplinando normativamente persino lo strumento del crowdfunding.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel recentissimo documento “IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA: I TITOLI DI DEBITO”, evidenzia che il parziale raggiungimento dell’obbiettivo prefissato dal legislatore dell’art. 2483 c.c. risiede nel fatto che le esigenze di tutela dei terzi hanno comportato l’introduzione di diversi paletti nella individuazione dei potenziali sottoscrittori di titoli di debito, circoscritti, appunto, ai soli investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale, poiché a loro è posta la garanzia ex lege per la solvenza della società.

Al fine di stimolare maggiormente la diffusione dei titoli di debito, l’Istituzione dei Commercialisti suggerisce, sotto l’aspetto civilistico, la valutazione di accordare agli investitori professionali precipui poteri di monitoraggio sull’iniziativa, così da compensare il regime di responsabilità a cui essi sono esposti e, a maggior tutela del risparmiatore, la previsione per la società emittente dell’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore legale.

Sotto l’aspetto pratico valutativo, invece, propone l’individuazione di un meccanismo premiale per l’emittente rispetto all'investitore istituzionale, basato sulla predisposizione di una relazione di un professionista indipendente in ordine ad alcuni parametri relativi agli strumenti stessi (congruità dei tassi, sostenibilità finanziaria, solidità del business plan sottostante all’emissione), suggerendo infine anche un intervento legislativo di natura fiscale, che preveda l’esclusione degli interessi passivi relativi ai titoli di debito emessi dalle s.r.l. dai limiti di deducibilità previsti dall’art. 96 del TUIR al verificarsi di determinate condizioni, quali: titoli di debito con scadenza di medio/lungo termine, con destinazione delle somme ricevute al finanziamento di spese per investimento.

Benché i suddetti suggerimenti siano i benvenuti e, quindi, se ne auspichi l’adozione con intervento legislativo, è più che evidente come non risolvano il problema del credito alle micro-imprese, dal momento che, indipendentemente dai buoni propositi normativi, il sistema finanziario, a partire da quello bancario, è da tempo restio a concedere anche solo normali linee di credito.

Occorre invece avviare una campagna di sensibilizzazione che abbia come capo fila lo Stato, il quale, intervenendo anche legislativamente, faccia da garante al settore del credito verso le micro-imprese, che non possono certo sopportare costi importanti per allinearsi alla farraginosità e alla burocrazia dell’operazione di emissione di titoli di debito, specialmente se si tratta di piccoli finanziamenti.

Poche norme, chiare e meno burocrazia. Stimolando le banche territoriali a rispolverare i vecchi sistemi di finanziamento, si risolverebbe alla radice il problema del credito alle micro-imprese, che non vogliono scomparire, ma essere ancora protagoniste del futuro.

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