05 Dicembre 2017

La Voluntary Disclosure 2: perché è stato difficile replicare un successo?

FRANCESCO RUBINO

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Abstract

È tempo di bilanci sulla Voluntary Disclosure 2 ed emerge chiaramente come questa esperienza di collaborazione volontaria non abbia prodotto, neanche lontanamente, i risultati dello Scudo Fiscale e della Voluntary Disclosure 1.

* * *

Vediamo assieme che cosa è successo e cosa potrebbe aver penalizzato questa esperienza nell'opinione di chi ha avuto concretamente modo di prestare assistenza a favore dei contribuenti nel completamento della procedura.

Il 2 ottobre 2017 si è chiusa per i contribuenti italiani la possibilità di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all’estero, nonché i contanti frutto di evasione fiscale. La Voluntary Disclosure 2 era uno degli appuntamenti fiscali più attesi del 2017, ma i risultati registrati sono stati molto al di sotto delle attese.

Il successo della Voluntary Disclosure 1

La prima edizione della Voluntary Disclosure si era chiusa il 30 novembre 2015 esprimendo numeri di tutto rispetto. Dalle 130 mila istanze erano emersi circa 60 miliardi di euro, consentendo all’Agenza delle Entrate di registrare 5 miliardi di incasso fra imposte, sanzioni e interessi.
Niente male per uno Stato che nelle tre precedenti edizioni dello scudo fiscale (2001, 2002, 2009) era già riuscito a far emergere 150 miliardi di euro. Insomma se gli italiani non sono stati sempre puntualissimi nel rispetto degli adempimenti fiscali, lo Stato (a intervalli piuttosto regolari) ha invogliato la confessione tardiva e semi-volontaria dei propri contribuenti assicurando la non punibilità penale e un forte sconto sulle sanzioni applicabili, senza tuttavia rinunciare all’incasso del 100% delle imposte evase e non ancora prescritte.
Un affare conveniente per tutti. Pur considerando lo sforzo del back office volto a fronteggiare la valanga di istanze, per l’Agenzia delle Entrate la procedura di Voluntary Disclosure è stata un comodo bancomat senza nemmeno attivare la complicata e dispendiosa macchina dei controlli. E infatti i numeri parlano chiaro: se nel 2015 le imposte recuperate per effetto di versamenti spontanei a seguito di attività di promozione delle procedure di cooperative compliance sono stati 250 milioni di euro (CS Agenzia delle Entrate, 1 marzo 2016), con la Voluntary Disclosure le imposte recuperate su base spontanea sono state 5 miliardi.
È stato un affare anche per il contribuente italiano almeno stando anche in questo caso ai numeri, visto che i 5 miliardi recuperati a titolo di imposte, sanzioni e interessi equivalgono a poco più dell’8% delle masse emerse. Ciò significa che, nonostante le iniziali previsioni allarmistiche, grazie a sconti e prescrizioni, il contribuente medio ha pagato più o meno quanto avrebbe dovuto pagare con l’ultimo scudo fiscale del 2009-2010 in cui l’imposta sostitutiva è stata del 7,5%, oltre a conservare per altri 7 anni il completo anonimato all’estero.

I primi dati sulla Voluntary Disclosure 2

In sostanza la Voluntary Disclosure sembrava proprio un Pozzo di San Patrizio sempre pronto a dare il suo contributo all’equilibrio del Bilancio dello Stato e, a certe condizioni, ormai socialmente accettato. E invece durante i nove mesi di operatività, la Voluntary Disclosure 2 (secondo fonti non ufficiali) è riuscita a estrarre poco più di 15.000 istanze e solo 1 miliardo di masse emerse. Vedremo quale sarà il risultato finale quando verranno comunicati i dati ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Alcune possibili interpretazioni

Secondo gli esperti su questo flop avrebbero pesato:

  • la tecnica cervellotica dell’autoliquidazione fortemente penalizzante in caso di errore;
  • la presunzione della natura reddituale del contante.

In effetti il contante è stato il grande assente di quest’ultima edizione della Voluntary Disclosure. Davvero sorprendente che sia finita così in un Paese dall’economia quasi integralmente cash-based, con la più alta densità di circolazione di denaro contante d’Europa (Rapporto 2016 Community Cashless Society, Ambrosetti) e dove si stima che ci siano oltre 200 miliardi di euro non dichiarati al Fisco.
Visti i risultati, la Voluntary Disclosure sul contante è caduta praticamente nel vuoto e pochissimi hanno avuto il coraggio di autodenunciarsi. Con il senno del poi è da riconoscere che effettivamente gli incentivi per i detentori del contante avrebbero dovuto essere più coraggiosi (tassazione forfettaria, riservatezza, sconti per investimenti qualificati in titoli di stato o aziende italiane).
Un tema molto sensibile e sentito sia dai professionisti che dal sistema finanziario era quello della “qualità” del contribuente detentore di contante. Quando c’è di mezzo il contante, infatti, il rischio di incorrere in situazioni di origine e matrice criminale è forte e non sempre facilmente riconoscibile. Nei casi più complessi è stato chiesto l’intervento di fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell’albo ex 106 TUB, strutturate con presidi molto organizzati sulle tematiche di adeguata verifica della clientela e dell’origine dei fondi, in grado di analizzare in profondità i dossier e incrociare il loro contenuto con le informazioni presenti nelle varie banche dati di cui dispongono. Tale metodologia consente di ricostruire in modo affidabile il profilo patrimoniale del contribuente e, in caso di incoerenza o anomalie, procedere alle debite segnalazioni.

Attenzione a non sottovalutare gli aspetti psicologici di questa fase della procedura. Intanto, è da precisare che il 2 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle istanze, ma non c’è nessun termine per l’effettuazione del rimpatrio che è sempre in corso. Nell’esperienza del contribuente pentito il rimpatrio della somma emersa è una fase che viene dopo la formale adesione alla Voluntary Disclosure.
In questa fase affronta temi quali:

  • lo smantellamento delle strutture esistenti all’estero,
  • la replica degli strumenti di protezione in compliance con l’ordinamento italiano,
  • la scelta di un intermediario italiano in sostituzione di quello off-shore.

Per il contribuente italiano aderire alla Voluntary Disclosure non significa soltanto varcare la soglia geografica di un paradiso fiscale, ma anche entrare nella dimensione della trasparenza. Addio ad estratti conto recapitati via cloud, a corrieri d’avventura, a distanze fisiche e giuridiche che di fatto in questi anni lo avevano allontanato dal contatto con il proprio patrimonio nel nome di un segreto strapagato in termini di commissioni e performance.
La Voluntary Disclosure per certi versi è stata anche la metafora del contribuente braccato che si è spinto, oltrepassandolo, sul confine dell’illecito per poi capire solo in extremis che la strada corretta era esattamente nella direzione opposta a quella da lui intrapresa: il rimpatrio e la trasparenza fiscale. Ecco perché molti clienti hanno scelto di rimpatriare tramite una fiduciaria che assicura il corretto adempimento di tutti gli obblighi fiscali del contribuente, in modo professionale e affidabile.

L’esperienza di una società fiduciaria nella procedura di Voluntary Disclosure 2

Per quella che è la nostra esperienza, anche quale fiduciaria iscritta (per prima) nella sezione speciale dell’albo ex art.106 del TUB, due le strade possibili:

  • Il rimpatrio fisico, se lo permettono la natura e le condizioni delle attività estere emerse (sostanzialmente denaro e/o strumenti finanziari).
  • Il rimpatrio giuridico che consiste nell’affidare l’amministrazione dei beni a una fiduciaria italiana. Beni, quindi, fisicamente all’estero, ma che vengono considerati per gli effetti giuridici come se fossero in Italia. Quindi niente RW e la fiduciaria che applica le ritenute e imposte previste. Scelta obbligata per immobili, imbarcazioni, opere d’arte, preziosi e polizze estere (inamovibili), che sono state rimpatriate necessariamente tramite mandato Fiduciario

Hanno scelto di rimpatriare tramite mandato fiduciario anche i contribuenti detentori di strutture patrimoniali complesse e di importo rilevante, interessati ad accompagnare il loro ingresso nell’ordinamento italiano e sulle procedure delle banche con un minimo di riservatezza. Di questi tempi non è certo prudente che questa nuova ricchezza finisca d’amblais sui conti ordinari dei clienti insieme al loro stipendio, alle bollette delle utenze domestiche e agli addebiti della carta di credito personale.

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