03 Novembre 2022

Whistleblowing: conto alla rovescia per il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 da parte del Governo

ANTONELLA ALFONSI

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Abstract

La Camera dei Deputati, nella seduta del 2 agosto 2022, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, che include la Direttiva Europea 2019/1937 in materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”

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La normativa italiana vigente: la Legge n. 179 del 30 novembre 2017

Con la Legge n. 179/2017 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina organica ad hoc sull’istituto del Whistleblowing, prevedendo specifiche disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

In particolare, la vigente disciplina del whistleblowing prevede che le imprese dotate di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 debbano regolamentare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, con lo scopo di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. A tale proposito, l’articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001 - così come introdotto dalla Legge in esame - stabilisce che i Modelli Organizzativi debbano prevedere: 

  • uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell’integrità dell’ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite - rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - o di violazioni dello stesso Modello Organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;  
  • almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del whistleblower;
  • il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del whistleblower, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi i) viola le misure poste a tutela del whistleblower; ii) con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelino infondate.

 

La normativa europea: la Direttiva del Parlamento Europeo n. 1937 del 23 ottobre 2019

La Direttive Europea n. 1937/2019, oltre ad armonizzare la disciplina prevista in materia di whistleblowing nei vari Paesi dell’Unione, prevedendo standard minimi di protezione, ha lo scopo di introdurre maggiori garanzie a tutela dei segnalanti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In particolare, la Direttiva estende l’ambito di applicazione delle garanzie che devono essere previste in favore dei whistleblower al settore degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Viene, altresì, ampliata la categoria dei whistleblower, rientrandovi non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, nonché coloro che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

La Direttiva stabilisce, altresì, che gli enti privati con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione di un Modello Organizzativo, prevedano canali e procedure per la gestione delle segnalazioni, tra cui:

  • canali che consentano di presentare – sia in forma scritta che orale – le segnalazioni in modo da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché di impedire l’accesso alle informazioni da parte dei soggetti non autorizzati;
  • l’avviso dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento della stessa;
  • l’individuazione di un soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni e/o alla gestione del processo di indagine (e.g., richiesta di ulteriori informazioni; invio del riscontro al segnalante, ecc.);
  • un termine ragionevole per fornire riscontro al segnalante;
  • la trasmissione di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure di segnalazione.

 

La Legge di delegazione europea 2021

La Legge di delegazione europea 2021 è stata approvata dal Governo in data 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199, il 26 agosto 2022, ed è entrata in vigore il 10 settembre 2022, data dalla quale decorrono i 3 mesi di tempo per il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937.

Nello specifico, l’art. 13 della citata Legge di delegazione europea 2021 stabilisce l’obbligo di adozione di un decreto attuativo in materia di whistleblowing che modifichi la vigente disciplina nazionale di cui alla Legge n. 179/2017, osservando i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • modificare, in conformità alla disciplina della Direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall’articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;
  • curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un elevato livello di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  • esercitare l’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2019/1937 che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
  • operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

 

Cosa è richiesto agli enti per adeguarsi alle novità normative in materia di whistleblowing?

Gli enti, al fine di implementare o aggiornare il sistema di whistleblowing, in conformità a quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2019/1973, sono tenuti all’espletamento dei seguenti adempimenti:

  • verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo in tema di whistleblowing, laddove adottato;
  • implementare specifiche procedure in materia di whistleblowing che definiscano, tra gli altri: l’ambito di applicazione, l’oggetto e il contenuto della segnalazione, la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, i canali e i destinatari della segnalazione, le modalità di gestione della segnalazione, le modalità di tutela del segnalante e del segnalato e specifiche misure sanzionatorie;
  • definire un piano di formazione in ambito di whistleblowing a favore di tutto il personale aziendale;
  • prevedere almeno un canale di comunicazione con modalità informatiche.

 

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