02 Gennaio 2018

Integrazione tra presidi pubblici e privati nella prevenzione della corruzione in Sanità

MAURIZIO ARENA

Immagine dell'articolo: <span>Integrazione tra presidi pubblici e privati nella prevenzione della corruzione in Sanità</span>

Abstract

Integrazione reciproca tra i Modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001 e i Piani anticorruzione ex legge 190/2012: i secondi vincolano anche l’ente privato che entra in rapporto con la P.A.

* * *

A seguito dell’entrata in vigore della legge anti-corruzione (n. 190/2012) ciascuna pubblica amministrazione, quindi anche ASL, Aziende Ospedaliere, Università, AIFA, ecc., ha adottato regolamentazioni specifiche raccolte nei cosiddetti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (in seguito anche P.T.P.C.) e nei Codici di comportamento adottati ex D.P.R. 62/2013.

I P.T.P.C., per certi versi paragonabili ai Modelli 231 adottati dalla società private, contengono disposizioni direttamente vincolanti per i dipendenti pubblici ma che, inevitabilmente, impattano sulle aziende farmaceutiche che con questi Enti e Dipendenti entrano in rapporto.

Di recente (agosto 2016 e marzo 2017), l’ANAC è intervenuta con specifiche Determine che sono in fase di recepimento da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (e che contengono, tra l’altro, il divieto di inviti nominativi agli eventi di formazione, regolamentazioni per le sponsorizzazioni-donazioni-studi clinici, disciplina dei conflitti di interesse).

Ad oggi, molti di questi enti hanno già implementato le raccomandazioni e non sono infrequenti le richieste – inoltrate alla società privata - di sottoscrizione di specifiche dichiarazioni attestanti, ad esempio, l’assenza di conflitti di interesse.

È pure possibile – stante la novità dell’approccio indicato - che le aziende private gestiscano tali adempimenti come mera burocrazia senza considerare il potenziale impatto di queste, ad esempio, sulle gare.

A ben vedere i due sistemi normativi sono in rapporto di compenetrazione reciproca: anzi, meglio, si può parlare di eterointegrazione del Modello 231 da parte di normative ed atti pubblici.

Tale eterointegrazione incide sui contenuti del Modello e, quindi, sulla sua idoneità preventiva.

Un caso pratico: AUSL Bologna, delibera n. 27 del 12 giugno 2017

La delibera ribadisce che l’analisi dei processi aziendali di gestione delle donazioni, dei comodati d’uso gratuito, dei “conto visione” e delle sponsorizzazioni, per le forti implicazioni di natura economica ed etica, ha reso necessario intervenire sull’organizzazione delle attività di gestione degli stessi e sull’inserimento di strumenti di monitoraggio e controllo, al fine di evitare possibili collusioni tra il personale coinvolto e i soggetti esterni che manifestano la volontà di effettuare una liberalità (…) o una sponsorizzazione (in denaro o tecnica) a favore dell’Azienda Usl di Bologna.

La stessa delibera prende atto che gli eventi rischiosi che possono verificarsi in tale ambito sono sostanzialmente riconducibili a:

  • corruzione nei rapporti con il privato: nel caso in cui il dirigente offra e/o prometta ad un ente esterno, in cambio di denaro o altra utilità, favoritismi ad esempio nell’aggiudicazione di una gara, o nell’assunzione di un parente, etc.;
  • conflitto di interesse: la ricezione di un dono obbliga ad uno scambio, quando questo sistema di compensazione si attua all’interno dell’azienda, si crea un rapporto di reciprocità che evoca ambiguità e trasformazione delle relazioni tra i dipendenti ed i soggetti esterni;
  • modalità di ingresso delle tecnologie all’interno dell’organizzazione sanitaria al di fuori dei canali istituzionali e delle procedure di cui al Codice degli Appalti.

Secondo la AUSL l’analisi del processo di gestione delle donazioni, dei comodati d’uso gratuito, dei “conto visione” e delle sponsorizzazioni presenta una situazione ad alto rischio dovuta alla parcellizzazione delle attività tra le diverse macro-articolazioni aziendali, senza monitoraggio complessivo.

Pertanto è stata decisa:

  • la stesura di Linee-Guida Atti di liberalità e contratti di sponsorizzazione aziendali da pubblicare nel sito aziendale;
  • l’adozione di nuova modulistica con dichiarazione pubblica di interessi sia per gli operatori interni che per i soggetti esterni;
  • l’implementazione del Fondo Aziendale della Ricerca (FAR) attraverso la destinazione dei proventi derivanti dalle liberalità, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza;
  • l’adozione del monitoraggio semestrale delle donazioni, dei comodati d’uso gratuito, conto visione e sponsorizzazioni per formazione e comunicazione da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

Ebbene: le linee-guida sono molto dettagliate e prevedono diagrammi di flusso e modulistica allegata.

Trattasi di regole vincolanti per la società farmaceutica che voglia effettuare quel tipo di attività, anche a prescindere da quelle che la stessa si è data nell’ambito del suo Modello 231.

Lo studioso e l’operatore che si è, da sempre, confrontato con il sistema di responsabilità da reato degli enti collettivi privati resta colpito dal veloce sorpasso che la normativa ex lege 190 sta effettuando sui contenuti preventivi del d.lg. 231/2001.

In definitiva: i modelli 231 hanno influenzato i P.T.P.C., i quali, adesso, stanno raggiungendo un dettaglio di regole cautelari anti-corruzione tale da produrre un effetto (virtuoso, s’intende) di direzione contraria.

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