12 Febbraio 2024

Il nuovo codice degli appalti si applica alle procedure di affidamento di contratti finanziati con il PNRR e PNC? (Tar Umbria, sez. I, sentenza 23 dicembre 2023 n. 758)

MICHELA GIULIANO

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Abstract

Il Giudice Amministrativo fa chiarezza sulla disciplina applicabile agli appalti finanziati con i fondi PNRR e PNC banditi successivamente al 1°luglio 2023.

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Il quadro generale

All’indomani dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), sorgono dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di applicare la nuova disciplina anche agli appalti relativi ad investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC.

Tale categoria di procedure trova la sua disciplina di carattere speciale nel cd. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), il quale introduce non già una regolamentazione compiuta e in positivo della materia, bensì delle deroghe specifiche e puntuali rispetto alla disciplina di carattere generale e, segnatamente, rispetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Sul punto, il Nuovo Codice dei contratti, da un lato, all’art. 226, comma 1, ha espressamente abrogato il d.lgs. n. 50/2016 a far data dal 1° luglio 2023, e dall’altro, con riguardo alle procedure di gara PNRR e PNC, all’art. 225, comma 8, si è limitato a stabilire che ad esse “…si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021”.

Di qui il dubbio interpretativo delle Stazioni Appaltanti: nelle procedure di gara PNRR bandite successivamente al 1°luglio 2023, per quanto non derogato o comunque non espressamente disciplinato dal d.l. n. 77/2021, trova applicazione il Nuovo Codice oppure l’abrogato d.lgs. n. 50/2016 (cioè la fonte derogata dal richiamato d.l. n. 77/2021)?

 

L’intervento interpretativo del MIT

Al fine di orientare le Stazioni Appaltanti è intervenuto in prima battuta il MIT che, con la circolare del 12.07.2023, ha affermato che “…il portato normativo della disposizione di cui all’art. 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d..l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 2° luglio 2023”.

La circolare è stata così richiamata dalle Stazioni Appaltanti per continuare ad applicare, anche successivamente al 1° luglio 2023 e per le sole gare PNRR e PNC, il d.lgs. n. 50/2016.

 

L’intervento interpretativo del Giudice Amministrativo

In senso diametralmente opposto si è invece espresso il Giudice Amministrativo che ha ribaltato la lettura fornita dal MIT.

Con la sentenza n. 758 del 23.12.2023 in commento, infatti, il Tar Umbria (sez. I) ha chiarito che il Nuovo Codice dei Contratti Pubblci di cui al d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione anche con riferimento alle procedure di gara aventi ad oggetto investimenti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e PNC.

Il Tar, in particolare, è pervenuto a tale conclusione osservando che:

  • l’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 sancisce l’abrogazione del d.lgs. n. 50/2016 dal 1 luglio 2023 e la sua residua applicazione “esclusivamente ai procedimenti in corso» (commi 1 e 2),
  • la medesima disposizione stabilisce però al comma 5 che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
  • con la conseguenza che “…al di là delle disposizioni di cui al d.l. n. 77/2021 e delle altre fonti espressamente richiamate dall’art. 225, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, applicabili anche alle procedure finanziate con i fondi del PNRR pur se bandite successivamente al 1.07.2021, dovranno trovare dunque applicazione le norme ed i principi del nuovo codice dei contratti pubblici, dovendosi ritenere ad essi riferito «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»”.

Nello stesso senso si è poi espressa anche la successiva giurisprudenza di merito che ha confermato la suddetta linea interpretativa, disapprovando al contempo quella precedentemente fornita dal MIT.

Infatti, nella recentissima sentenza n. 134 del 3.01.2024 del Tar del Lazio, si legge: «la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23 (…), collide con il ricordato disposto del comma 2 dell’art. 226 d. lgs. n. 36/23 (…) e con il comma 5 della medesima disposizione».

Non sembra più residuare alcun dubbio, quindi, sull’applicabilità del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici anche alle procedure di gara finanziate con fondi PNRR e PNC.

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