27 Aprile 2018

Il TAR Piemonte sul finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

ANDREA MOZZATI

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Abstract

Il T.A.R. Piemonte si pronuncia in ordine al contributo di cui all’art. 37, comma 6, lett. b) della legge n. 214/2011 richiesto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti ai soggetti che svolgono attività di trasporto di merci

Il caso

Una Società che svolge l'attività di containers carrier ed opera nel settore dei trasporti internazionali marittimi di merci in containers nel Mediterraneo ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte l’atto con il quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) ha iscritto a ruolo il contributo di cui all’art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per il finanziamento di tale Ente.

In effetti, l'A.R.T. provvede a finanziare la spesa per il proprio funzionamento attraverso "un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati": ossia, da quei soggetti nei confronti dei quali l’A.R.T. ha effettivamente posto in essere le attività di regolazione indicate dalla legge.

Più precisamente, con l’impugnativa proposta al Tribunale Amministrativo del Piemonte, la Società ricorrente ha chiesto, da un lato, l’annullamento della cartella esattoriale di pagamento del contributo, dell’atto di iscrizione a ruolo della relativa somma, nonché di una serie di provvedimenti connessi e presupposti (tra i quali la delibera istitutiva del contributo relativo all’anno 2015) e, dall’altro lato, l’accertamento ad essere esclusa dal versamento del contributo di che trattasi.

Nel frattempo, è stata presentata all’A.R.T. una formale istanza di revisione della posizione della Società ricorrente affinché quest’ultima fosse esonerata dal versamento del contributo in questione.

La suddetta istanza di revisione è stata formulata sulla base della delibera n. 75/2017 con la quale l’A.R.T. – avendo doverosamente preso atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2017 – si è autovincolata a svolgere, d'ufficio o su istanza di parte, una verifica di tutte le posizioni relative alle imprese che negli anni scorsi erano state assoggettate alla contribuzione, al fine di accertare se, con riferimento all'attività svolta da tali imprese, l'A.R.T. medesima avesse, o meno, esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali e se, quindi, detti soggetti fossero effettivamente tenuti al versamento del contributo in questione.

Infatti, con la citata sentenza n. 69/2017, la Corte Costituzionale ha stabilito che la platea dei soggetti obbligati al pagamento del contributo in questione include solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'A.R.T. ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.

L’ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte

Il Tribunale Amministrativo ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more della definizione della causa ritenendo, ad un primo esame, che il ricorso presenta profili di fondatezza.

Più precisamente, il T.A.R. ha affermato che dall’esame degli atti dell’A.R.T. non risulta provata la sussistenza dei presupposti per l’imposizione del contributo in questione in capo alla Società ricorrente “così come chiariti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di questo Tribunale”.

In effetti, il Tribunale Amministrativo, uniformandosi alla citata decisione della Corte Costituzionale n. 69/2017, ha ritenuto soggetti al pagamento del contributo in questione soltanto coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’A.R.T. ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8/3/2018, nn. 287 e 288).

Per quanto concerne la fattispecie in commento, l’A.R.T. ha, sostanzialmente, ricondotto l’attività svolta dalla Società ricorrente al settore del trasporto di merci.

Sennonché, non risulta alcun atto dell’A.R.T. che abbia come destinatarie della regolazione le imprese che operano nel settore in questione.

L’ordinanza del T.A.R. ha preso in esame anche un secondo aspetto assai significativo.

L’A.R.T., infatti, ha eccepito l’inammissibilità del gravame proposto dalla Società ricorrente in quanto la delibera con la quale sono stati indicati i presupposti per l’individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere il contributo in questione per l’anno 2015 sarebbe stata impugnata dalla Società ricorrente soltanto unitamente all’iscrizione a ruolo e alla cartella esattoriale.

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto infondata la suddetta eccezione avendo affermato che “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti adottati dall’A.R.T. consente di qualificare la domanda di parte ricorrente quale domanda di accertamento negativo della debenza del contributo, non soggetta a termini decadenziali, ma all’ordinario termine di prescrizione”.

In altri termini, il T.A.R. ha ritenuto di qualificare l’azione proposta anche quale domanda di accertamento del diritto della Società ricorrente ad essere esclusa dal versamento del contributo richiesto dall'A.R.T. per l'anno 2015.

La decisione del T.A.R. in ordine a tale aspetto risulta corretta sia in quanto l’art. 32, comma 2, c.p.a. prevede che “sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni”, sia in quanto – come precisato nella medesima ordinanza in commento – “tale domanda è stata effettivamente proposta dalla parte ricorrente, in aggiunta a quella di annullamento dei provvedimenti impugnati”.

Con riferimento alla menzionata eccezione di tardività, occorre svolgere un’ulteriore considerazione.

Come si è detto, a fronte della sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale, l'A.R.T. si è autovincolata – con deliberazione n. 75/2017 – a svolgere, d'ufficio o su istanza di parte, una verifica di tutte le posizioni relative alle imprese che negli anni scorsi erano state assoggettate alla contribuzione, al fine di verificare se, con riferimento all'attività svolta da tali imprese, l'A.R.T. medesima avesse, o meno, esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali e se, quindi, detti soggetti fossero effettivamente tenuti al versamento del contributo in questione.

La menzionata delibera A.R.T. n. 75/2017 si riferisce, quindi, a tutti i soggetti precedentemente individuati (come tenuti a versare il contributo), senza operare alcuna distinzione tra quelli che avevano impugnato le delibere iniziali istitutive del contributo; che avevano contestato la sussistenza del presupposto di applicazione del tributo; che fossero rimasti inerti, e così via.

Stando così le cose, la menzionata deliberazione – adottata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 – sembra aver sostanzialmente superato i precedenti atti dell'A.R.T. in merito alla perimetrazione dei soggetti tenuti a corrispondere il contributo di che trattasi.

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