03 Luglio 2020

Cosa succede quando il design incontra il mondo legal?

MARIANNA SCHIAVONE

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Abstract

Il presente contenuto vuole essere uno spunto di riflessione su uno dei temi più scottanti riguardanti il mondo legale, ossia il legal design thinking, verso il quale lo scetticismo fa ancora un po’ da padrone. Tra impieghi concreti – come nel caso della protezione dei dati –  e possibili futuri – con la tecnologia smart contracts – sarà possibile superare quest’impasse?

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Il design thinking

È il 1969 quando il mondo è concentrato sullo sbarco dell’uomo sulla Luna, Woodstock, e altro ancora, ed Herbert A. Simon – economista, psicologo e informatico statunitense, nonché vincitore del Premio Nobel per l’economia nell’anno 1978 – parla, per la prima volta, del concetto di “design come scienza nel suo libro “Sciences of the Artificial”. Soltanto nel 2000, però, la nozione di “design thinking” viene concretizzata presso l’Università di Stanford, California, per cui non sarebbe del tutto sbagliato azzardare che la stessa abbia da poco superato la maturità.

Ma cos’è il design thinking? Tra le diverse enunciazioni che si possono trovare in rete o in alcuni manuali, la più esaustiva è, probabilmente, quella di Tim Brown, ex CEO e ora Chair di IDEO, il quale lo descrive in questo modo: “Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer’s toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements for business success”. Prima di essere una metodologia o un modello progettuale volto al problem solving, il design thinking è un approccio cd. “umano-centrico”, una forma mentis che ruota attorno alla soddisfazione dei bisogni dell’essere umano nel modo più chiaro, intelligibile e innovativo possibile.

È bene, inoltre, tenere a mente che quando si parla di design thinking si vuole far riferimento a quel valore aziendale costruito nel tempo mettendo al vertice le persone.

 

Dal design thinking al legal design thinking

Come può un concetto del genere entrare a far parte del mondo legale che appare così austero e rigido ai più? Colui che opera in questo mondo, né più, né meno di un qualsiasi imprenditore – banalmente colui che esercita un’attività economica organizzata ai fini della produzione/scambio di beni e/o servizi – crea valore per la comunità. Inoltre, l’essenza della sua attività lavorativa si sostanzia nella risoluzione di problemi giuridici. Ritornano, quindi, più concetti chiave del design thinking, ed è seguendo quest’impostazione che si parla di legal design thinking.

L’approccio legal design comporta non solo un’innovazione del servizio, ma soprattutto un cambiamento nel mindset del giurista medio. Un esempio pratico è dato dall’art. 25 EU GDPR rubricato “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”, in tre parole: privacy by design[1] – nella parte in cui si fa riferimento alla “progettazione” –. Tale norma rende obbligatoria una certa proattività da parte del Titolare del trattamento dei dati personali in quanto quest’ultimo deve mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica” (art. 25, co. 2, EU GDPR).

Queste le pietre miliari del legal design:

  • Gli utenti, i quali devono essere in grado di comprendere ciò che viene fatto per loro;
  • Lo scopo, nel senso che i documenti legali devono essere processabili e, principalmente, creare valore;
  • L’applicazione, intesa in senso ampio e avendo riguardo alla cd. “consumer experience”.

 

Ulteriori possibili applicazioni del legal design thinking

Il continuo sviluppo della tecnologia sta notevolmente modificando il mondo legale e questo può essere visto come un ulteriore momento di applicazione del legal design.

Non appena si parla di legge e tecnologia il primo pensiero va agli “smart contracts”. Siccome ciò che qui interessa non è tanto la definizione, bensì l’applicazione degli stessi nel mondo legale, ci limiteremo a dire che questi sono dei software basati sul principio «if … then …»[2] e operanti sul paradigma blockchain.

Di base, gli smart contracts, non sono contratti legali, ma è possibile tradurre ed eseguire semplici clausole legali attraverso questo software ed ottenere dei Legal Smart Contracts. Diversi sono gli ostacoli che, al giorno d’oggi, gli smart contracts incontrano: primo fra tutti, ancora una forte resistenza all’interno del mondo legale; al secondo posto, vi è l’impossibilità da parte del software di soddisfare l’intero complesso di clausole legali che riguardano, ad es., la protezione dei dati, la responsabilità o la giurisdizione applicabile.

Si è cercato di colmare questo gap attraverso i Ricardian Contracts e gli Smart Contracts Templates e la previsione, al loro interno, di requisiti obbligatori da rispettare. Questi ultimi, però, rimangono ancora estranei al concetto di intelligibilità, fulcro del design thinking. Lo scenario ideale verso il quale ci si proietta vede nel passaggio da smart – intelligente – a intelligibile la chiave di svolta: in questo modo viene a crearsi un sistema in grado di mappare i documenti che compongono il contratto, i modi in cui scriverli, modificarli e collegarli alla normativa di settore, nonché un report riguardante l’intera esecuzione degli stessi. L’obiettivo ultimo degli intelligible contracts è la pretesa di avere un contratto comprensibile per il giurista, il software e l’utente finale durante l’esecuzione dello stesso.[3]

 

 

[1] Tale concezione è stata formalizzata nel 2010 in seguito alla 32ma Conferenza mondiale dei Garanti Privacy formalmente e, prima ancora, veniva ampiamente utilizzata sia negli U.S.A., sia in Canada.

[2] Ossia, al determinarsi di una o più condizioni stabilite vi è l’esecuzione automatica dell’obbligazione in base a regole predefinite ed eseguite su tutti i nodi del network

[3] Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura degli studi del dott. Luca Cervone, PHD presso l’Università di Bologna

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