12 Maggio 2020

Approvazione del Disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma del processo penale

MATTEO MANGIA

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Abstract

Lo scorso 13 febbraio 2020 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge che conferisce delega al Governo a riformare il codice di procedura penale, il codice penale e la collegata legislazione speciale. La proposta di legge persegue l’obiettivo di implementare l’efficienza del processo penale, nonché la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’Appello.

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In seno al Consiglio dei Ministri n. 29 del 13 febbraio 2020, il Governo ha approvato il Disegno di Legge recante deleghe per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale.

L’espresso obiettivo di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo[1] viene perseguito attraverso significativi interventi in ciascuna delle fasi del procedimento penale, a partire da quella preliminare.

Si ipotizza in primis una stringente ridefinizione dei termini di durata massima delle indagini preliminari[2], rafforzata dalla configurabilità dell’illecito disciplinare in capo al Pubblico Ministero che incorra in violazioni dovute a negligenza inescusabile.

Seguono disposizioni volte a ridurre il numero dei procedimenti che giungono alla fase dibattimentale attraverso l’introduzione di requisiti più rigorosi nella formulazione della Richiesta di Rinvio a Giudizio e nel relativo accoglimento[3]. Per il medesimo fine, è inoltre favorito l’accesso ai riti speciali mediante un aumento del limite di pena applicabile su richiesta delle parti[4] e l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato[5]. Viene promossa, infine, l’introduzione di un’udienza preliminare sui generis per i processi di citazione diretta a giudizio, sì che il processo possa definirsi – anche in questi casi – con una sentenza di non luogo a procedere.

Per quanto attiene al secondo grado di giudizio, è contemplata la possibilità di rendere inappellabili le sentenze di non luogo a procedere e di assoluzione relative a reati puniti con pena alternativa o con la sola pena pecuniaria[6], nonché le sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità. Per i processi di citazione diretta a giudizio è inoltre previsto un organo giudicante monocratico.

A garanzia di una maggiore celerità, è inoltre richiesto che i magistrati, nell’esercizio delle rispettive funzioni, adottino misure organizzative volte ad assicurare la definizione dei processi nei seguenti termini:

  • quelli di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89 per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e l’economia;
  • un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di cui all’articolo 33-ter del codice di procedura penale;
  • due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei procedimenti per i reati di cui all’articolo 33-bis del codice di procedura penale[7].

Importanti novità riguardano infine l’istituto della prescrizione del reato, da ultimo riformato ad opera della c.d. “Legge Spazzacorrotti” (L. n. 3 del 9 gennaio 2019, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020). Il mutamento che il Disegno di Legge si pone l’obiettivo di introdurre è volto a differenziare il regime di sospensione del decorso della prescrizione in relazione all’esito del procedimento di primo grado. Discostandosi dalla disciplina attualmente vigente, che sancisce la generale sospensione del termine indistintamente dal tipo di pronuncia dei Giudici di prime cure, la novella prevede la sospensione del corso della prescrizione unicamente per le ipotesi di sentenza di condanna, con la possibilità di un recupero retroattivo del termine qualora l’imputato condannato in primo grado dovesse essere successivamente prosciolto.

Da ultimo, oltre ad alcune modifiche in termini di procedibilità dei reati[8], vale la pena di menzionare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, l’introduzione di una causa di estinzione delle contravvenzioni per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro ed, infine, la previsione di uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o della relativa convalida (anche laddove ad essa non consegua un provvedimento di sequestro).

 

[1] Ai sensi dell’art. 1, comma 1.

[2] Più nel dettaglio, è prevista una ridefinizione della durata delle indagini in relazione alla gravità dei reati per i quali si procede: sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta con la pena pecuniaria); un anno e sei mesi quando si procede per taluno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p.; un anno in tutti gli altri casi.

La richiesta di proroga del termine delle indagini potrà essere formulata una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi. Scaduto il termine di durata massima delle indagini, ed entro un ulteriore lasso temporale di 3, 6 o 12 mesi a seconda dei reati per i quali si procede, qualora il Pubblico Ministero non abbia assunto determinazioni nel senso di formulare la richiesta di archiviazione ovvero di notificare l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., si prevede che lo stesso sia tenuto ad una disclosure degli atti di indagine alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta.

[3] Si auspica, in particolare, una modifica della regola di giudizio di cui all’art. 425, comma 3, c.p.p. “al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori, o comunque non consentano una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio”.

[4] Tale previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) n. 1, del D.D.L., ipotizza un aumento ad otto anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, del limite di pena derivante dall’applicazione ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

[5] Sul punto si segnala il suggerimento di una modifica delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un’integrazione probatoria, “prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”.

Inoltre, nell’ipotesi di giudizio immediato, si contempla la possibilità di conferire all’imputato la facoltà di richiedere il rito abbreviato oppure l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Si consente anche la proposizione di richiesta di giudizio abbreviato, a seguito della notifica del Decreto di giudizio immediato, anche nell’ipotesi di rigetto della richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  

[6] Ad esclusione dei delitti di cui agli artt. 590, commi 2 e 3, 590-sexies e 604-bis, comma 1, c.p.

[7] Ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. a) n. 2 e 3, del D.D.L. in esame.

[8] Viene introdotta quale causa di remissione tacita della querela l’ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone e prevista la procedibilità a querela della persona offesa nel reato di lesioni personali stradali gravi.

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