18 Dicembre 2018

La “nuova” sicurezza sul lavoro, fatta di organizzazione e risk management, entra (finalmente) anche nelle aule dei Tribunali

GIOVANNI SCUDIER

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Abstract

Sono trascorsi più di vent’anni dall’emanazione del rivoluzionario Decreto 626 (era il 1994); più di dieci dalla sua evoluzione nel Decreto 81/2008 e dall’entrata in scena dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi. Sono oramai numerosi i datori di lavoro che non soltanto hanno dato attuazione agli obblighi normativi, ma hanno anche e soprattutto recepito, di questa “nuova” sicurezza del lavoro, la parte più innovativa e più qualificante per le organizzazioni: il DVR come espressione di una politica aziendale globalmente fondata sui principi del risk management; la formazione dei lavoratori (e la loro partecipazione anche istituzionale ai temi della sicurezza tramite RLS) come parte di un più ampio processo di valorizzazione delle competenze individuali e collettive; la definizione accurata dei ruoli e delle posizioni di garanzia come elemento essenziale per il funzionamento di sistemi di gestione sempre più integrati.

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Ma quanto, di questo nuovo approccio, ha trovato spazio e – soprattutto – riconoscimento nelle aule di giustizia e nei filoni interpretativi della giurisprudenza?

E’ un dato inconfutabile che la parte motiva delle sentenze in materia di sicurezza sul lavoro consista spessissimo in un richiamo agli orientamenti consolidati: con assoluta prevalenza, il precedente e acquisito orientamento della giurisprudenza costituisce la base della decisione. E’ una circostanza in parte comprensibile, considerata la meritoria, formidabile opera svolta nei decenni passati dalla sentenze di merito e di legittimità che hanno modellato, sulla base di una legislazione (quella degli anni ‘50) fortemente anticipatrice, un sistema di tutele ampio ed esteso; vero è però anche, che quell’assetto giurisprudenziale fu disegnato in un contesto normativo profondamente diverso, e per qualche verso quasi addirittura opposto, rispetto a quello attuale; mentre la nuova prospettiva propria del nuovo assetto normativo fatica a farsi largo.

Alcuni segnali di rinnovamento ci sono.

Il superamento dell’automatismo “componenti del C.D.A.- datori di lavoro” attraverso la valorizzazione degli atti di attribuzione di poteri a singoli Consiglieri (Cass. Pen., n. 21628/2013), o addirittura la esclusione di responsabilità dell’intero Consiglio di società controllata quando il board organizzativo e decisionale sia in realtà quello della controllante (Cass. Pen., n. 18384/2018) sono approdi che danno attuazione concreta al dato normativo dell’esercizio effettivo dei poteri decisionali e di spesa come elemento costitutivo della posizione di garanzia del Datore di Lavoro.

La qualificazione come esorbitante della condotta del lavoratore e il conseguente esonero da responsabilità del datore di lavoro non solo quando la condotta è estranea alle mansioni o eccentrica rispetto al rischio, ma anche quando è contraria alle direttive ed istruzioni ricevute, (Cass. Pen., n. 4890/2015) rappresenta il più vero e significativo riconoscimento del nuovo concetto di lavoratore quale soggetto formato, informato e come tale “auto-responsabile” (Cass. Pen., n. 41486/2015).

Nei cantieri edili, la ridefinizione della posizione di garanzia del committente (non un super- controllore e sostituto del Coordinatore, ma un controllore della materiale esecuzione dei compiti: Cass. Pen., n. 5477/2018), dell’impresa affidataria (responsabile non per ingerenza, ma per la funzione di verifica delle condizioni dei lavori affidati: Cass. Pen., n. 22842/2016), e ancora del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (non garante della sicurezza in cantiere momento per momento, ma gestore dell’infrastruttura del cantiere e della generale configurazione delle lavorazioni: Cass. Pen., n. 3288/2017) cominciano a tracciare i confini delle “aree di rischio”,  operazione indispensabile (Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014) per evitare una indistinta omogenizzazione dei ruoli che contrasta con i principi della colpa.

Certo il cammino è solo agli inizi, e ne sono la prova i grandi assenti nelle aule giudiziarie: i sistemi di gestione della sicurezza, i modelli di organizzazione, i principi fondanti del risk management.

Fatti salvi (ovviamente) i processi agli enti per la responsabilità amministrativa 231 (nei quali peraltro, almeno guardando alla giurisprudenza dove reati-presupposto sono gli articoli 589 e 590 c.p., i modelli sostanzialmente non sono mai ancora entrati davvero in gioco), è raro che i temi della organizzazione riescano ad assumere rilevanza nel processo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai fini della decisione finale: eppure essi sono alla base dell’intera gestione aziendale della sicurezza.

E’ ancora troppo frequente che i due mondi non si parlino: il mondo della sicurezza praticata tramite organizzazione, della gestione del rischio, della formazione e delle competenze, da una parte; il mondo dei Tribunali dall’altra parte.

Quando però il “contatto” avviene, quando la giurisprudenza – come nelle pronunce sopra ricordate - coglie gli effetti più profondi dell’innovazione che 626, 81, 231 hanno portato nel mondo del lavoro e della sicurezza, il “miracolo” avviene; i vecchi schemi cedono il passo alle nuove regole, anche nella sentenza; lo sforzo viene ripagato, anche nel processo.

Occorre dunque insistere, e perseverare.

 

 

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